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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2023 avente ad oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 329/2023 TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l' in Torre del Greco alla via Controparte_1
Marconi, n. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., eletti- Controparte_2 vamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla Via Cornato, n. 34, presso lo studio dell'avvocato Sergio Saltalamacchia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.4.2023, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 20.2.2023 e notificato in data 1.3.2023, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma pari ad euro 81.119,98, oltre interessi richiesti nella misura
[...] degli interessi moratori, nonché euro 1.300,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per spese della fase monitoria, oltre accessori. A fondamento dell'opposizione, parte opponente deduceva che nulla sarebbe dovuto per la sorte capitale, atteso l'avvenuto pagamento delle fatture;
mentre sarebbero dovuti solo gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
1 In merito al pagamento degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per la rimanente sorta capitale, l'opponente precisava che i crediti oggetto di causa non rientrerebbero nelle “transazioni commerciali”, ma in regime di concessione amministrativa. In conclusione, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta (in qualità di cessionaria dell' Controparte_2 Controparte_3
, poneva a fondamento della propria pretesa creditoria, le fatture ad essa
[...] cedute dall' per la fornitura di presidi protesici a carico Controparte_3 Parte dell' opponente e richiedeva il pagamento della sorta capitale, oltre che degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002, i quali andrebbero riconosciuti, attesa la qualificazione delle prestazioni oggetto di causa come una “transazione commercia- le”. In particolare, l'opposta deduceva che le fatture che sarebbero state pagate dopo il deposito del ricorso monitorio sono le nn.: 311/FE-262/FE-263/FE-269/FE- 275/FE-276/FE-277/FE-291/FE-292/FE (pagate in data 08.02.2023), nonché le fatture nn.: 297/FE -393/FE-395/FE-396/FE-397/FE-398/FE-399/FE (pagate in data 24.04.2023), per un importo complessivo pari ad euro 48.839,74. Infatti, l'opposta precisava che, all'atto della notifica del D.I. poi opposto, essa avrebbe dichiarato nella relata di notifica che alcune delle fatture azionate sarebbero state medio tempore pagate e che l'ingiunzione sarebbe da intendersi limitata alla residua somma (dovuta a titolo di sorta capitale) di euro 32.380,24, oltre interessi di mora, spese e competenze professionali. Tale pagamento, in mancanza di imputazione diversa da parte dell'opponente, sarebbe stato considerato dalla stessa opposta ex art. 1194 c.c., da ciò derivandone che l'obbligazione non potrebbe ritenersi estinta in merito alla sorta capitale. In conclusione, chiedeva rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto con condanna dell' al pagamento in proprio favore di tutte le Parte_2 somme che risultino dovute sia a titolo di sorta capitale che di interessi moratori ex. art.5 del D.Lgs. 231/2002, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di lite, con attribuzione.
2. In diritto va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume
2 la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30- 10-2001, n. 13533).
2.1. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione. Invero, il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 329/2023. Nel caso di specie, l'esistenza del titolo costitutivo del credito (ordini di fornitura di Part presidi protesici da parte dell' e l'intervenuta cessione dei crediti da essi derivan- ti risultano documentalmente dimostrati. La legittimazione attiva della società attrice emerge per tabulas dall'atto di cessione del credito intercorso tra la società e la Controparte_4 Controparte_2
ritualmente notificato all' in data 11.4.2022 (cfr. atto di
[...] Parte_3 cessione datato 8.4.2022, presente in atti). All'uopo, si osserva che la predetta cessione è valida ed efficace anche in assenza di Part accettazione da parte dell' Il legislatore, infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabili- tà generale dello Stato” richiamando la L. n. 2248/1865, aveva precisato che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta, come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava, infatti, a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della disciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione
3 contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima partecipazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimen- to dell'amministrazione rispetto alla cessione stessa. Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto contrattuale (Cass., sez. I 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475; Cass., sez. I, 1° febbraio 2007, n. 2209). La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti Pubblici che, all'art. 106, co. 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispet- tivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione;
con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata nei 45 giorni dalla notifica. Si ha pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., in quanto non basta la notifica della cessione affinché il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario, ma serve anche l'assenso, espresso o tacito del primo, ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.
2.2. Il credito de quo si fonda sulle fatture in atti, prodotte unitamente al ricorso monitorio (nonché allegate agli atti del presente giudizio di opposizione), ed emesse Parte sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall' . Parte_2
inoltre, ha prodotto la documentazione prevista dall'art. Controparte_2
4 del decreto ministeriale n. 332 del 27.8.1999 (prescrizione, autorizzazione e ricevuta di consegna sottoscritta dal destinatario dei prodotti).
4 La documentazione allegata dall'attrice, pertanto, è sufficiente a provare i fatti Part costitutivi della pretesa, anche perché l non ha prodotto comunicazioni relative all'eventuale esito negativo del collaudo dei prodotti alienati (art. 4, comma 10, del d.m. n. 332 del 1999, a mente del quale “Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del Parte_4 pagamento”). Si aggiunge, altresì, che la originaria titolare del credito, la società Controparte_4
è inserita nell'elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura dei
[...] presidi ortopedici con spese a carico del pubblicato sul B.U.R.C. n. 266 del CP_5
28-6-2022 (cfr. Burc in atti). Dimostrati i fatti costitutivi del credito vantato, spettava alla convenuta/opponente allegare e provare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Orbene, l' ha dato atto di aver provveduto, con mandato n. 3248 del Parte_5
3.2.2023, al pagamento parziale della somma ingiunta per un importo pari ad euro 48.839,74. Pertanto, il credito residuo relativo alla sorta capitale ammonta ad euro 32.380,24. Non risulta, invero, condivisibile la prospettazione dell'opposta secondo cui l'intervenuto parziale pagamento del credito debba essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, atteso che la società creditrice ha ricevuto il pagamento accompagnato dalla specifica imputazione al capitale proveniente dal debitore e non ha emesso alcuna fattura per gli interessi. Ne consegue che, non trovando applica- zione l'art. 1194 c.c., l' va condannata al pagamento, in favore della Parte_5 [...]
dell'importo residuo pari ad euro 32.380,24 a titolo di sorta Controparte_2 capitale.
2.3. Per quanto concerne, invece, la richiesta di pagamento degli interessi di mora la stessa va respinta. Il D.lgs. n. 231/2002 non è, difatti, applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunzie di merito cui il giudicante intende uniformarsi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30-11-2021, in dejure.it; Corte Appello Napoli, sez. I, n. 2332 del 22-5-2023, in dejure.it). L'applicabilità del d.lgs. 231/2002 è limitata alle transazioni commerciali da intendersi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) come “i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel d.m. 332/99 e nella delibera della Regione Campania n 315 del 1.2.2000.
5 La normativa prevede una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del servizio sanitario nazionale costituita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell'asl del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
2) preventivo;
3) Part autorizzazione da parte dell' 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate. Trattasi, dunque, di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare Part nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dall' per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative. La fattispecie appare assimilabile a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate che appunto si svolge attraverso la prescrizione da parte dei medici Part della e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie conven- zionate. Ebbene in tali ultimi rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile atteso che tale rapporto deriva da una fonte legale ed amministrativa ossia dall'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass. 28-2-2017 n. 5042). Anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale, ma normati- va come innanzi detto il che ne esclude la natura di transazione commerciale e, conseguentemente, il riconoscimento degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento della sorta capitale. Va poi rilevato che per i crediti in questione, in ragione della loro insorgenza, si applicano le norme contabili per cui essi si configurano quali obbligazioni querable con la conseguenza che in difetto di un formale atto di costituzione in mora la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30-11-2021, menziona- ta). Ne discende che gli interessi sono dovuti al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione del ricorso monitorio. Devono, invece, essere riconosciuti gli interessi legali, di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda, nella misura ivi stabilita. La norma in questione stabilisce che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Per come chiaramente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 61 del 3-1- 2023), la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso
6 accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momen- to del pagamento. La portata generale di tale disposizione, ulteriormente confermata dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024), quindi, comporta che devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda nella misura del tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., sino al soddisfo.
3. L'accoglimento parziale dell'opposizione e l'esito complessivo del giudizio, giustificano la ignorale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 329/2023; B. condanna l' al pagamento, nei confronti di Parte_2 Controparte_2
dell'importo di euro 32.380,24 per sorta capitale;
[...]
C. condanna l' al pagamento, nei confronti di Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi legali al tasso di
[...] cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data del ricorso monitorio (31.1.2023) sino al soddisfo;
D. compensa tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, così deciso l'8 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
7
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l' in Torre del Greco alla via Controparte_1
Marconi, n. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., eletti- Controparte_2 vamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla Via Cornato, n. 34, presso lo studio dell'avvocato Sergio Saltalamacchia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.4.2023, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 20.2.2023 e notificato in data 1.3.2023, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma pari ad euro 81.119,98, oltre interessi richiesti nella misura
[...] degli interessi moratori, nonché euro 1.300,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per spese della fase monitoria, oltre accessori. A fondamento dell'opposizione, parte opponente deduceva che nulla sarebbe dovuto per la sorte capitale, atteso l'avvenuto pagamento delle fatture;
mentre sarebbero dovuti solo gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
1 In merito al pagamento degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per la rimanente sorta capitale, l'opponente precisava che i crediti oggetto di causa non rientrerebbero nelle “transazioni commerciali”, ma in regime di concessione amministrativa. In conclusione, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta (in qualità di cessionaria dell' Controparte_2 Controparte_3
, poneva a fondamento della propria pretesa creditoria, le fatture ad essa
[...] cedute dall' per la fornitura di presidi protesici a carico Controparte_3 Parte dell' opponente e richiedeva il pagamento della sorta capitale, oltre che degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002, i quali andrebbero riconosciuti, attesa la qualificazione delle prestazioni oggetto di causa come una “transazione commercia- le”. In particolare, l'opposta deduceva che le fatture che sarebbero state pagate dopo il deposito del ricorso monitorio sono le nn.: 311/FE-262/FE-263/FE-269/FE- 275/FE-276/FE-277/FE-291/FE-292/FE (pagate in data 08.02.2023), nonché le fatture nn.: 297/FE -393/FE-395/FE-396/FE-397/FE-398/FE-399/FE (pagate in data 24.04.2023), per un importo complessivo pari ad euro 48.839,74. Infatti, l'opposta precisava che, all'atto della notifica del D.I. poi opposto, essa avrebbe dichiarato nella relata di notifica che alcune delle fatture azionate sarebbero state medio tempore pagate e che l'ingiunzione sarebbe da intendersi limitata alla residua somma (dovuta a titolo di sorta capitale) di euro 32.380,24, oltre interessi di mora, spese e competenze professionali. Tale pagamento, in mancanza di imputazione diversa da parte dell'opponente, sarebbe stato considerato dalla stessa opposta ex art. 1194 c.c., da ciò derivandone che l'obbligazione non potrebbe ritenersi estinta in merito alla sorta capitale. In conclusione, chiedeva rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto con condanna dell' al pagamento in proprio favore di tutte le Parte_2 somme che risultino dovute sia a titolo di sorta capitale che di interessi moratori ex. art.5 del D.Lgs. 231/2002, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di lite, con attribuzione.
2. In diritto va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume
2 la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30- 10-2001, n. 13533).
2.1. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione. Invero, il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 329/2023. Nel caso di specie, l'esistenza del titolo costitutivo del credito (ordini di fornitura di Part presidi protesici da parte dell' e l'intervenuta cessione dei crediti da essi derivan- ti risultano documentalmente dimostrati. La legittimazione attiva della società attrice emerge per tabulas dall'atto di cessione del credito intercorso tra la società e la Controparte_4 Controparte_2
ritualmente notificato all' in data 11.4.2022 (cfr. atto di
[...] Parte_3 cessione datato 8.4.2022, presente in atti). All'uopo, si osserva che la predetta cessione è valida ed efficace anche in assenza di Part accettazione da parte dell' Il legislatore, infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabili- tà generale dello Stato” richiamando la L. n. 2248/1865, aveva precisato che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta, come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava, infatti, a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della disciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione
3 contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima partecipazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimen- to dell'amministrazione rispetto alla cessione stessa. Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto contrattuale (Cass., sez. I 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475; Cass., sez. I, 1° febbraio 2007, n. 2209). La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti Pubblici che, all'art. 106, co. 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispet- tivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione;
con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata nei 45 giorni dalla notifica. Si ha pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., in quanto non basta la notifica della cessione affinché il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario, ma serve anche l'assenso, espresso o tacito del primo, ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.
2.2. Il credito de quo si fonda sulle fatture in atti, prodotte unitamente al ricorso monitorio (nonché allegate agli atti del presente giudizio di opposizione), ed emesse Parte sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall' . Parte_2
inoltre, ha prodotto la documentazione prevista dall'art. Controparte_2
4 del decreto ministeriale n. 332 del 27.8.1999 (prescrizione, autorizzazione e ricevuta di consegna sottoscritta dal destinatario dei prodotti).
4 La documentazione allegata dall'attrice, pertanto, è sufficiente a provare i fatti Part costitutivi della pretesa, anche perché l non ha prodotto comunicazioni relative all'eventuale esito negativo del collaudo dei prodotti alienati (art. 4, comma 10, del d.m. n. 332 del 1999, a mente del quale “Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del Parte_4 pagamento”). Si aggiunge, altresì, che la originaria titolare del credito, la società Controparte_4
è inserita nell'elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura dei
[...] presidi ortopedici con spese a carico del pubblicato sul B.U.R.C. n. 266 del CP_5
28-6-2022 (cfr. Burc in atti). Dimostrati i fatti costitutivi del credito vantato, spettava alla convenuta/opponente allegare e provare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Orbene, l' ha dato atto di aver provveduto, con mandato n. 3248 del Parte_5
3.2.2023, al pagamento parziale della somma ingiunta per un importo pari ad euro 48.839,74. Pertanto, il credito residuo relativo alla sorta capitale ammonta ad euro 32.380,24. Non risulta, invero, condivisibile la prospettazione dell'opposta secondo cui l'intervenuto parziale pagamento del credito debba essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, atteso che la società creditrice ha ricevuto il pagamento accompagnato dalla specifica imputazione al capitale proveniente dal debitore e non ha emesso alcuna fattura per gli interessi. Ne consegue che, non trovando applica- zione l'art. 1194 c.c., l' va condannata al pagamento, in favore della Parte_5 [...]
dell'importo residuo pari ad euro 32.380,24 a titolo di sorta Controparte_2 capitale.
2.3. Per quanto concerne, invece, la richiesta di pagamento degli interessi di mora la stessa va respinta. Il D.lgs. n. 231/2002 non è, difatti, applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunzie di merito cui il giudicante intende uniformarsi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30-11-2021, in dejure.it; Corte Appello Napoli, sez. I, n. 2332 del 22-5-2023, in dejure.it). L'applicabilità del d.lgs. 231/2002 è limitata alle transazioni commerciali da intendersi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) come “i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel d.m. 332/99 e nella delibera della Regione Campania n 315 del 1.2.2000.
5 La normativa prevede una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del servizio sanitario nazionale costituita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell'asl del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
2) preventivo;
3) Part autorizzazione da parte dell' 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate. Trattasi, dunque, di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare Part nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dall' per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative. La fattispecie appare assimilabile a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate che appunto si svolge attraverso la prescrizione da parte dei medici Part della e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie conven- zionate. Ebbene in tali ultimi rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile atteso che tale rapporto deriva da una fonte legale ed amministrativa ossia dall'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass. 28-2-2017 n. 5042). Anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale, ma normati- va come innanzi detto il che ne esclude la natura di transazione commerciale e, conseguentemente, il riconoscimento degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento della sorta capitale. Va poi rilevato che per i crediti in questione, in ragione della loro insorgenza, si applicano le norme contabili per cui essi si configurano quali obbligazioni querable con la conseguenza che in difetto di un formale atto di costituzione in mora la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30-11-2021, menziona- ta). Ne discende che gli interessi sono dovuti al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione del ricorso monitorio. Devono, invece, essere riconosciuti gli interessi legali, di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda, nella misura ivi stabilita. La norma in questione stabilisce che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Per come chiaramente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 61 del 3-1- 2023), la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso
6 accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momen- to del pagamento. La portata generale di tale disposizione, ulteriormente confermata dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024), quindi, comporta che devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda nella misura del tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., sino al soddisfo.
3. L'accoglimento parziale dell'opposizione e l'esito complessivo del giudizio, giustificano la ignorale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 329/2023; B. condanna l' al pagamento, nei confronti di Parte_2 Controparte_2
dell'importo di euro 32.380,24 per sorta capitale;
[...]
C. condanna l' al pagamento, nei confronti di Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi legali al tasso di
[...] cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data del ricorso monitorio (31.1.2023) sino al soddisfo;
D. compensa tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, così deciso l'8 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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