Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1044
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La cartella è debitamente motivata, riportando la specifica sentenza, atto pubblico conoscibile dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e mancata interruzione del procedimento

    La morte dell'unico difensore comporta l'automatica interruzione del procedimento. Tale vizio può essere fatto valere solo come motivo di impugnazione. La sentenza è stata pubblicata in data anteriore al termine 'lungo' per l'impugnazione e non risulta essere stata impugnata.

  • Rigettato
    Mancata notificazione del provvedimento e mancata sottoscrizione

    La sottoscrizione è certa in quanto l'ufficio pubblico di provenienza è identificato. La notifica è avvenuta legittimamente a mezzo PEC, e in ogni caso la ricorrente ha manifestato conoscenza della cartella proponendo ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1044
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1044
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo