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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1044/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
CALICIURI TOMMASO, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3161/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230019309690000 NZ UN 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230019309690000 SPESE GIUDIZIO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , residente in [...](cs) elettivamente domiciliata a Roseto Capo Spulico (CS), Indirizzo_1 , presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato riportato in separato atto, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 034 2023
00193096 90 000 emessa da Agenzia Entrate – Riscossione - Cosenza - notificata il 17.10.2023 e nella quale si comunica che la ricorrente deve la somma complessiva di euro 5.539,72.
Ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Cosenza
- Ufficio Territoriale di Cosenza.
Ha esposto in punto di fatto che la cartella impugnata , contiene l'invito a pagare il suddetto importo “ a seguito di sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Cosenza n. 539/03/19 depositata in data
28/01/2019 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Contestualmente sono iscritte a ruolo anche le spese di giudizio di euro 650,00, come decise nella richiamata sentenza e poste a carico del contribuente”.
Ha posto a motivi, il difetto di motivazione della cartella , in quanto quest'ultima indica la Sentenza sopra richiamata , senza provvedere alla sua allegazione;
la violazione del principio del contraddittorio e mancata interruzione del procedimento n. 1922 2018 rgr C.T.P. Cosenza, definitosi con la Sentenza in questione e conseguente illegittimità della cartella , attesa la mancata interruzione del procedimento suddetto per il decesso del proprio unico difensore;
ancora, la omessa/ incompleta motivazione - violazione art. 7 L.
212/2000 ; la mancata notificazione del provvedimento nelle forme di legge - mancata sottoscrizione dell'atto impugnato .
Ha specificato che oltre all'odierna impugnazione della cartella di pagamento n. 034 2023 00193096 90 000, intende impugnare davanti la CTR di Catanzaro la sentenza n.539/2019, mai notificata ad essa ricorrente né al suo difensore in quanto deceduto, per vizi procedimentali e di mancata instaurazione del contraddittorio.
Ha concluso per l'annullamento della cartella impugnata .
Ha depositato memoria illustrativa .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che , contestando gli addotti motivi di ricorso , ne ha chiesto il rigetto .
La istanza di sospensione veniva rigettata.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza, alla quale presenziavano le parti che si riportavano ai propri atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato . La questione dirimente, ad avviso di questa Corte , attiene alla mancata interruzione del procedimento n.
1922 2018 rgr C.T.P. Cosenza, definitosi con la Sentenza n. 539/03/19 depositata in data 28/01/2019 ed i suoi effetti sugli atti successivi al decesso del difensore , in essi compresa la Sentenza , oggetto di imposizione e di cui alla cartella impugnata.
Ed invero, a norma e per gli effetti dell'art. 301 cpc , ed per analogo riferimento all' art. 40 d.lgs n. 546/92 , non vi è dubbio alcuno che la morte dell'unico difensore costituito comporta l'automatica interruzione del procedimento relativo con la conseguenza che tutti gli atti , in caso di prosecuzione dello stesso, sono nulli in essa compresa la eventuale emessa sentenza .
E' altrettanto valido il principio che tale “vizio” può farsi valere con la relativa impugnazione .
La Sentenza de qua non risulta impugnata , nonostante – tra l'altro – il tempo decorso dalla sua pubblicazione
.
Vale in tal senso Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 12/11/2018, n. 28846 , secondo la quale “ La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio,comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.
c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.”
Nel caso de quo , la sentenza è stata pubblicata il 28.1.2019 e non risulta , agli atti di questo giudizio, la impugnazione della stessa , rimanendo irrilevante la intenzione manifestata dalla ricorrente di voler impugnare davanti il competente giudice di secondo Grado , la sentenza medesima .
Ogni altra questione , ad avviso di questa Corte , è ultronea oltre che infondata .
La cartella è debitamente motivata , riportando , tra le altre essenziali e previste indicazioni ed informazioni
, la specifica Sentenza , atto pubblico conoscibile dalla ricorrente , cosi come è priva di fondamento l'eccezione in ordine alla omessa sottoscrizione della stessa , risultando assolutamente certo l'Ufficio pubblico dal quale la stessa proviene .
Resta , altresì, priva di fondamento la lamentata irregolarità della notifica .
A parte la manifestata conoscenza della cartella , per effetto della quale la ricorrente ha proposto il suo , ricorso, la stessa è legittimamente notificata a mezzo pec.
La questione trattata riferita sopratutto a particolari aspetti di procedura , cosi come sopra evidenziati , consente la compensazione delle spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
CALICIURI TOMMASO, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3161/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230019309690000 NZ UN 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230019309690000 SPESE GIUDIZIO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , residente in [...](cs) elettivamente domiciliata a Roseto Capo Spulico (CS), Indirizzo_1 , presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato riportato in separato atto, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 034 2023
00193096 90 000 emessa da Agenzia Entrate – Riscossione - Cosenza - notificata il 17.10.2023 e nella quale si comunica che la ricorrente deve la somma complessiva di euro 5.539,72.
Ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Cosenza
- Ufficio Territoriale di Cosenza.
Ha esposto in punto di fatto che la cartella impugnata , contiene l'invito a pagare il suddetto importo “ a seguito di sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Cosenza n. 539/03/19 depositata in data
28/01/2019 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Contestualmente sono iscritte a ruolo anche le spese di giudizio di euro 650,00, come decise nella richiamata sentenza e poste a carico del contribuente”.
Ha posto a motivi, il difetto di motivazione della cartella , in quanto quest'ultima indica la Sentenza sopra richiamata , senza provvedere alla sua allegazione;
la violazione del principio del contraddittorio e mancata interruzione del procedimento n. 1922 2018 rgr C.T.P. Cosenza, definitosi con la Sentenza in questione e conseguente illegittimità della cartella , attesa la mancata interruzione del procedimento suddetto per il decesso del proprio unico difensore;
ancora, la omessa/ incompleta motivazione - violazione art. 7 L.
212/2000 ; la mancata notificazione del provvedimento nelle forme di legge - mancata sottoscrizione dell'atto impugnato .
Ha specificato che oltre all'odierna impugnazione della cartella di pagamento n. 034 2023 00193096 90 000, intende impugnare davanti la CTR di Catanzaro la sentenza n.539/2019, mai notificata ad essa ricorrente né al suo difensore in quanto deceduto, per vizi procedimentali e di mancata instaurazione del contraddittorio.
Ha concluso per l'annullamento della cartella impugnata .
Ha depositato memoria illustrativa .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che , contestando gli addotti motivi di ricorso , ne ha chiesto il rigetto .
La istanza di sospensione veniva rigettata.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza, alla quale presenziavano le parti che si riportavano ai propri atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato . La questione dirimente, ad avviso di questa Corte , attiene alla mancata interruzione del procedimento n.
1922 2018 rgr C.T.P. Cosenza, definitosi con la Sentenza n. 539/03/19 depositata in data 28/01/2019 ed i suoi effetti sugli atti successivi al decesso del difensore , in essi compresa la Sentenza , oggetto di imposizione e di cui alla cartella impugnata.
Ed invero, a norma e per gli effetti dell'art. 301 cpc , ed per analogo riferimento all' art. 40 d.lgs n. 546/92 , non vi è dubbio alcuno che la morte dell'unico difensore costituito comporta l'automatica interruzione del procedimento relativo con la conseguenza che tutti gli atti , in caso di prosecuzione dello stesso, sono nulli in essa compresa la eventuale emessa sentenza .
E' altrettanto valido il principio che tale “vizio” può farsi valere con la relativa impugnazione .
La Sentenza de qua non risulta impugnata , nonostante – tra l'altro – il tempo decorso dalla sua pubblicazione
.
Vale in tal senso Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 12/11/2018, n. 28846 , secondo la quale “ La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio,comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.
c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.”
Nel caso de quo , la sentenza è stata pubblicata il 28.1.2019 e non risulta , agli atti di questo giudizio, la impugnazione della stessa , rimanendo irrilevante la intenzione manifestata dalla ricorrente di voler impugnare davanti il competente giudice di secondo Grado , la sentenza medesima .
Ogni altra questione , ad avviso di questa Corte , è ultronea oltre che infondata .
La cartella è debitamente motivata , riportando , tra le altre essenziali e previste indicazioni ed informazioni
, la specifica Sentenza , atto pubblico conoscibile dalla ricorrente , cosi come è priva di fondamento l'eccezione in ordine alla omessa sottoscrizione della stessa , risultando assolutamente certo l'Ufficio pubblico dal quale la stessa proviene .
Resta , altresì, priva di fondamento la lamentata irregolarità della notifica .
A parte la manifestata conoscenza della cartella , per effetto della quale la ricorrente ha proposto il suo , ricorso, la stessa è legittimamente notificata a mezzo pec.
La questione trattata riferita sopratutto a particolari aspetti di procedura , cosi come sopra evidenziati , consente la compensazione delle spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.