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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3698 del 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe De Pasquale, presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Egidio, presso cui CP_1
elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, premesso di aver contratto in data 18 Parte_1
maggio 2002 matrimonio religioso con e che dall'unione erano nati due figli, adiva il CP_1
Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva dichiararsi separazione personale tra i coniugi con addebito alla ricorrente e insisteva per le conclusioni meglio precisate in atti. pagina 1 di 2 Alla prima udienza le parti manifestavano la volontà di voler raggiungere un accordo e il procedimento veniva quindi rinviato al fine di consentire il deposito di un accordo.
All'udienza del 12 maggio 2025, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Con atto del 17 giugno 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma. c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni congiunte di cui all'accordo depositato in data 9 maggio 2025.
Le condizioni congiunte possono pertanto esser recepite in quanta regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
--omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo depositato il 9 maggio 2025 inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
--prende atto delle u1teriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 1 luglio 2025
Il Giudice relatore
dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3698 del 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe De Pasquale, presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Egidio, presso cui CP_1
elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, premesso di aver contratto in data 18 Parte_1
maggio 2002 matrimonio religioso con e che dall'unione erano nati due figli, adiva il CP_1
Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva dichiararsi separazione personale tra i coniugi con addebito alla ricorrente e insisteva per le conclusioni meglio precisate in atti. pagina 1 di 2 Alla prima udienza le parti manifestavano la volontà di voler raggiungere un accordo e il procedimento veniva quindi rinviato al fine di consentire il deposito di un accordo.
All'udienza del 12 maggio 2025, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Con atto del 17 giugno 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma. c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni congiunte di cui all'accordo depositato in data 9 maggio 2025.
Le condizioni congiunte possono pertanto esser recepite in quanta regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
--omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo depositato il 9 maggio 2025 inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
--prende atto delle u1teriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 1 luglio 2025
Il Giudice relatore
dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
pagina 2 di 2