Decreto cautelare 17 luglio 2024
Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Decreto collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Chirumbolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS- e relativo allegato prot. -OMISSIS- riferito all'anno scolastico 2023/2024 attestante la non ammissione di -OMISSIS- agli esami di Stato presso l’-OMISSIS- “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la che l'alunno -OMISSIS- nell’anno scolastico 2023/2024 non è risultato scrutinabile stante il superamento del 25% del monte ore annuale di assenze consentito per Legge;
3) nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, nello specifico, della Scheda Alunno e del provvedimento del -OMISSIS- “-OMISSIS-” del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. FR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 ha frequentato la classe -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la sua mancata ammissione agli esami di maturità.
La mancata ammissione, per come risulta dalla nota del dirigente scolastico del -OMISSIS-, deriva dal superamento della soglia 25% di assenze consentite rispetto all’orario scolastico. «È vero» , si legge nella nota, «che una parte delle assenze è stata giustificata con certificati medici» , ma tali certificati «non sono specialistici né ospedalieri, come richiesto dal regolamento d’Istituto al fine procedere allo scorporo delle ore, e risultano, peraltro, incongruenti con gli effettivi giorni di assenza dell’allievo» . In sostanza, non è stato possibile «procedere con le operazioni di scrutinio, motivo per il quale le valutazioni risultano non disponibili, anche se le verifiche disciplinari sono state regolarmente svolte e annotate sul Registro Elettronico del corso dell’anno scolastico» .
2. – Lo studente ricorrente ha rappresentato che nel corso dell’anno scolastico è stato colpito da «una serie di patologie che gli hanno comportato una grave compromissione della salute e della possibilità di svolgere normalmente le quotidiane faccende, con conseguenti ripercussioni nello studio e con evidenti disagi soprattutto nell'affrontare determinati impegni scolastici, per come aveva, invero, sempre fatto negli anni precedenti anche con profitto» .
In diritto, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
Le sue assenze sarebbero giustificate dalle condizioni di salute, per le quali è stata presentata certificazione medica. Altre assenze sarebbero, in realtà, imputabili al viaggio di istruzione a Barcellona e alla partecipazione a convegni e ad altre attività scolastica.
Sul punto, la motivazione dell’amministrazione scolastica sarebbe stata del tutto lacunosa.
Parte ricorrente ha sottolineato l'importanza della presenza scolastica come presupposto fondamentale per un corretto apprendimento. Ma, a prescindere da questo, ha affermato che, per una corretta valutazione, è necessario tener presente circostanze particolari e «specialmente se l'alunno appare indubbiamente idoneo per quanto riguarda il profitto, contraddistinto dall'assenza di insufficienze» . In questo caso «una bocciatura motivata soltanto dal numero di assenze potrebbe risultare iniqua ed ingiustamente punitiva, col rischio di nuocere gravemente al percorso formativo e di vita del ragazzo» .
Infine, non sarebbe stata predisposta dalla scuola alcuna specifica strategia di apprendimento per consentire allo studente di migliorare i propri livelli di apprendimento.
3. – Costituitasi, l’amministrazione ha sottolineato che alla data dello scrutinio, come da registro elettronico, lo studente aveva effettuato il 44,99% di assenze, pari a 449 ore di assenza su 998 ore svolte, superiore al limite del 25% previsto per legge; e che se anche l'allievo fosse stato ammesso allo scrutinio, non ci sarebbero state le condizioni per l'ammissione agli esami di Stato, in quanto erano state riscontrate gravi insufficienze in più di una disciplina.
4. – Rigettata l’istanza di tutela cautelare con ordinanza del -OMISSIS-, il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 18 marzo 2026.
5. – Il ricorso merita rigetto.
L’art. 14, comma 7 d.P.R. n. 122 del 209 stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Con il regolamento scolastico, il -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- ha attribuito a ciascun consiglio di classe la possibilità di derogare al limite di assenze per motivati problemi di salute, documentati da strutture pubbliche o di gravi e documentati problemi familiari, a condizione che tali assenze non pregiudichino comunque la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Nel caso di specie, il numero di ore di assenza è di gran lunga superiore alla soglia limite del 25%. A prescindere della coerenza delle certificazioni mediche presentate con le assenze dello studente, esse, intese a giustificare le assenze, non sono di provenienza ospedaliera o specialistica, e dunque non consentono la deroga del limite normativo.
D’altra parte, come sottolineato in sede cautelare, anche il rendimento scolastico è stato tale da non consentire l’ammissione all’esame di Stato, posto che lo studente ha raggiunto la sufficienza solo in scienze motorie e in condotta.
6. – In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della limitata attività defensionale svolta in vista della trattazione nel merito del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- alla rifusione, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, e del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
FR RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RO | VO OR |
IL SEGRETARIO