TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 694
TAR
Decreto cautelare 17 luglio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
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TAR
Decreto collegiale 17 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    Il numero di ore di assenza è significativamente superiore alla soglia limite. Le certificazioni mediche presentate non sono di provenienza ospedaliera o specialistica, impedendo la deroga al limite normativo. Anche il rendimento scolastico dello studente, con sufficienza solo in scienze motorie e condotta, non consentiva l'ammissione all'esame di Stato.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'amministrazione scolastica e iniquità della bocciatura basata solo sulle assenze

    Il rigetto si basa sulle stesse motivazioni relative al superamento del limite di assenze e al rendimento scolastico insufficiente, come esposto nel punto precedente. La Corte ha ritenuto che le assenze, indipendentemente dalla loro giustificazione, abbiano pregiudicato la possibilità di valutazione e che il rendimento non fosse adeguato.

  • Rigettato
    Connessione con gli atti impugnati

    Il rigetto di questi atti consegue al rigetto del ricorso principale, in quanto presupposti e consequenziali agli atti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 694
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 694
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo