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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 57-1/2025 Reg. Proc. Unit.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 57-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), C.F._2 con l'assistenza dell'O.C.C., avv. BIANCO Cosimo, rappresentati e difesi dalla dott.ssa CALZOLARI Anna e dall'avv. D'IPPOLITO Giuseppe;
letto il ricorso depositato il 19 novembre 2024 da (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), con l'assistenza C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'O.C.C., avv. Cosimo BIANCO, nominato da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, avv. Cosimo BIANCO, contenente:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
1 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che i debitori istanti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che gli stessi abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto dell'8 maggio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;
considerato, altresì, che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni al piano da parte dei creditori e che questo Giudicante ritiene di dover condividere quanto riportato dall'O.C.C. nella propria relazione del 10 aprile 2025;
- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
- visto l'art. 70 C.C.I.I.;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e Parte_1 Parte_2
, come da ricorso depositato il 10 aprile 2025;
[...]
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.I..
Così deciso in Brindisi, lì 18/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco GILIBERTI
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UFFICIO ESECUZIONI CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 57-1/2025 Reg. Proc. Unit.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 57-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), C.F._2 con l'assistenza dell'O.C.C., avv. BIANCO Cosimo, rappresentati e difesi dalla dott.ssa CALZOLARI Anna e dall'avv. D'IPPOLITO Giuseppe;
letto il ricorso depositato il 19 novembre 2024 da (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), con l'assistenza C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'O.C.C., avv. Cosimo BIANCO, nominato da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, avv. Cosimo BIANCO, contenente:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
1 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che i debitori istanti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che gli stessi abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto dell'8 maggio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;
considerato, altresì, che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni al piano da parte dei creditori e che questo Giudicante ritiene di dover condividere quanto riportato dall'O.C.C. nella propria relazione del 10 aprile 2025;
- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
- visto l'art. 70 C.C.I.I.;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e Parte_1 Parte_2
, come da ricorso depositato il 10 aprile 2025;
[...]
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.I..
Così deciso in Brindisi, lì 18/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco GILIBERTI
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