Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1983 per la utilizzazione delle indicazioni geografiche e dei riferimenti aggiuntivi nella designazione e presentazione dei vini da tavola e' prorogato al 16 gennaio 1988.
La proroga di cui al comma 1, del presente articolo si riferisce esclusivamente all'uso delle indicazioni geografiche per le quali da parte degli interessati siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.
La proroga all'uso dei riferimenti aggiuntivi e' subordinata alla condizione che da parte degli interessati siano state espressamente richieste le relative autorizzazioni ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali sopra citati.
NOTE
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 355/79 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 54 del 5 marzo 1979.
- Il D.M. 21 dicembre 1977 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978.
- Il D.M. 2 novembre 1978 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9 dicembre 1978.
- Il D.M. 5 agosto 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982.
- Il testo dell'art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1984, e' il seguente:
"Art. 6. - Gli interessati ad utilizzare le indicazioni geografiche per la designazione e presentazione dei vini da tavola per le quali siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, potranno proseguire nell'utilizzazione delle indicazioni geografiche in attesa dell'esito delle domande di cui trattasi e comunque entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
In caso di esito negativo e' consentito un anno per lo smaltimento delle giacenze a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito stesso.
Tale facolta', da non intendersi precostitutiva di diritto acquisito, e' subordinata alla condizione che i produttori delle uve dalle quali derivano i vini da tavola cosi' designati, abbiano provveduto a presentare nel 1983, o negli anni precedenti, le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1977.
Dette dichiarazioni, a far data dall'anno 1984, devono essere completate con i riferimenti atti ad individuare le aziende nel cui ambito sono prodotte le uve e con la espressa indicazione dei dati catastali".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'intero art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983 si veda nelle note alle premesse.
- Per i D.M. 21 dicembre 1977 e 5 agosto 1982 si veda nelle premesse e nelle relative note.
Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1983 per la utilizzazione delle indicazioni geografiche e dei riferimenti aggiuntivi nella designazione e presentazione dei vini da tavola e' prorogato al 16 gennaio 1988.
La proroga di cui al comma 1, del presente articolo si riferisce esclusivamente all'uso delle indicazioni geografiche per le quali da parte degli interessati siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.
La proroga all'uso dei riferimenti aggiuntivi e' subordinata alla condizione che da parte degli interessati siano state espressamente richieste le relative autorizzazioni ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali sopra citati.
NOTE
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 355/79 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 54 del 5 marzo 1979.
- Il D.M. 21 dicembre 1977 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978.
- Il D.M. 2 novembre 1978 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9 dicembre 1978.
- Il D.M. 5 agosto 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982.
- Il testo dell'art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1984, e' il seguente:
"Art. 6. - Gli interessati ad utilizzare le indicazioni geografiche per la designazione e presentazione dei vini da tavola per le quali siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, potranno proseguire nell'utilizzazione delle indicazioni geografiche in attesa dell'esito delle domande di cui trattasi e comunque entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
In caso di esito negativo e' consentito un anno per lo smaltimento delle giacenze a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito stesso.
Tale facolta', da non intendersi precostitutiva di diritto acquisito, e' subordinata alla condizione che i produttori delle uve dalle quali derivano i vini da tavola cosi' designati, abbiano provveduto a presentare nel 1983, o negli anni precedenti, le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1977.
Dette dichiarazioni, a far data dall'anno 1984, devono essere completate con i riferimenti atti ad individuare le aziende nel cui ambito sono prodotte le uve e con la espressa indicazione dei dati catastali".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'intero art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983 si veda nelle note alle premesse.
- Per i D.M. 21 dicembre 1977 e 5 agosto 1982 si veda nelle premesse e nelle relative note.