Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di diversi periodi di carcerazione, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 cod. pen. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In tali ipotesi, il residuo del cumulo precedente deve essere unificato con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'efficacia dell'art. 78 cod. pen. si esplica nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2007, n. 28021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28021 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 16/05/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2048
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043832/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE LV, N. IL 26/11/1975;
avverso ORDINANZA del 18/05/2006 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI M., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 maggio 2006 la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, all'esito della procedura camerale, l'incidente proposto da LV VE avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla locale Procura generale il 17 maggio 2004. Il giudice dell'esecuzione osservava in via preliminare che, con provvedimento del 29 aprile 2005, la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria si era già pronunciata in ordine ad analoghi rilievi formulati dalla difesa con riferimento al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria il 20 luglio 2004 e che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la suddetta decisione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 15 febbraio 2004. Nel merito rilevava che con la precedente decisione era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 12 maggio 2004 (irrevocabile il 26 giugno 2004) e il reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto della pronunzia della Corte d'assise d'appello di
Reggio Calabria in data 12 maggio 2004 (irrevocabile il 12 giugno 2004) e che l'aumento a titolo di continuazione per tale ultimo reato era stato determinato in anni due di reclusione.
Il successivo provvedimento di cumulo frazionato, oggetto del presente ricorso, comprensivo della sentenza per violazioni alla normativa sulle armi, commesse il 22 aprile 1999 (punto 1 del nuovo provvedimento di cumulo), nonché dell'omicidio commesso il 28 agosto 1994 (capo f9), ha determinato la pena complessiva da espiare in anni ventotto e mesi quattro di reclusione, e ha individuato il dies a quo nel 22 aprile 1999, data dell'arresto di VE. Dalla pena così complessivamente inflitta è stata detratta la carcerazione pari a tre anni sofferta dal 22 aprile 1999 al 22 aprile 2002 (data quest'ultima della cessazione della permanenza del vincolo associativo). Alla residua pena di anni venticinque e mesi quattro di reclusione è stata aggiunta la pena di anni due relativa al reato associativo ex art. 416 bis c.p., (sentenza di cui al punto 2 del nuovo provvedimento di cumulo, capo a).
La pena complessiva da espiare è stata, pertanto, stabilita in anni ventisette e mesi quattro di reclusione, da cui sono stati detratti i periodi di liberazione anticipata.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente VE, il quale deduce violazione di legge, osservando che l'intero presofferto avrebbe dovuto essere detratto unitariamente dal cumulo di tutte le pene in esecuzione, in quanto dopo l'inizio della detenzione nessun altro reato era stato commesso. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p., e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In questa ipotesi, infatti, si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena cosi unificata;
l'art. 78 c.p., esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, 3 marzo 1993, n. 895). Alla stregua di questo principio, la integrale cumulabilità delle pene è possibile soltanto quando tutte si riferiscano a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione di una di esse. Soltanto in questa ipotesi è legittimo sommare fra loro i periodi di carcerazione e detrarli dalla pena complessiva risultante dal cumulo, in quanto la riferibilità di ciascuno di essi ai singoli reati per i quali sono stati sofferti viene meno per l'unicità del rapporto esecutivo.
L'ordinanza impugnata appare conforme a questi principi. Nel primo provvedimento di cumulo, infatti, sono state inserite le pene relative ai reati commessi sino alla data del 22 aprile 1999, coincidente con l'epoca di inizio della detenzione. Dalla somma aritmetica di tali pene, pari ad anni ventotto e mesi quattro di reclusione, è stato detratto l'intero presofferto. Nel secondo cumulo sono stati compresi il residuo del cumulo precedente da scontare, pari ad anni venticinque e mesi quattro di reclusione, e la porzione di pena (anni due di reclusione), relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui alla sentenza pronunziata il 12 maggio 2004 dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, che doveva essere autonomamente considerata rispetto a quella irrogata, con la medesima sentenza, per il fatto omicidiario - non compreso nel vincolo della continuazione con gli altri reati - per essersi la permanenza protratta fino al 22 aprile 2002.
Per tutte queste ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non poteva essere emesso un cumulo unitario, comprendente tutte le pene in esecuzione, da cui detrarre ex post la durata complessiva della carcerazione presofferta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007