Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
I D A 0 0 1068 /03 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T L T R , . O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 7 - A D I T 8 I N - S S 1 G O N 1 O P E A S M E I I D G A E A , G D O E O E T REPUBBLICA ITALIANA L R R.G. n° 14097/2001, 17200/2001 T T T I S N A R I I E L G S Cron. 2373 D L E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E R O D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI PRIMA CIVILE Ud.
8.07.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente 64 Maria Gabriella LUCCIOLI - consigliere - 66 Giulio GRAZIADEI >> 66 PE MARZIALE -> 66 PE SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 14097/2001 r.g. proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezzo 17, presso l'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marchini e Fabio Fonzo, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro cons. PE Salmè 45 5 1 2 200 COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di S. Spirito 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Giovanni Polizzi, per procura speciale a margine del ricorso controricorrente nonché sul ricorso n° 17200/2001 r.g. proposto da COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di S. Spirito 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Giovanni Polizzi, per procura speciale a margine del ricorso ricorrente nonché nei confronti di AN PE intimato
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – L.N.P.S, intimato avverso il decreto della corte d'appello di Bologna del 22 giugno 2000. tcons. PE Salme 2 Sentita la relazione della causa svolta dal cons. PE Salmè alla pubblica udienza del 8 luglio 2002; sentito l'avv. Sgroi, con delega, e l'avv. Zuppiroli, con delega;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con decreto del 22 giugno 2000 la corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dall'INPS, nei confronti del decreto del tribunale di Bologna in data 2 dicembre 1999 con il quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 20 maggio 1998 nei confronti della delibera della Commissione provinciale regionale dell'Artigianato del 30 aprile 1996, notificata il 18 maggio 1996. La corte territoriale ha compensato le spese del giudizio in considerazione della particolarità degli interessi oggetto della controversia. Avverso il decreto della corte d'appello di Bologna l'INPS ha presentato ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, che ha anche proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, vanno riuniti. cons. PE Salmè 3 Il ricorso principale è inammissibile perché non investe la ratio dedidendi della pronuncia impugnata esclusivamente basata sulla questione della tardività del ricorso introduttivo, che la corte stessa ha ritenuto correttamente risolta dal tribunale. Con il ricorso per cassazione, invece si propongono censure relative al merito e cioè all'iscrizione di PE ON nel registro degli artigiani, che, secondo il ricorrente sarebbe illegittima per mancanza dei requisiti richiesta dalla legge. Anche il ricorso incidentale è inammissibile perché lamenta che la corte territoriale abbia compensate le spese avendo ritenuto sussistere giusti motivi consistenti nella novità della questione che, invece, sarebbe stata già oggetto di numerose pronunce. In realtà la corte territoriale ha ravvisato l'esistenza di giusti motivi per la particolarità degli interessi in gioco e quindi anche il ricorso incidentale non investe l'effettiva ratio decidendi. Stante la reciproca soccombenza le spese di questo giudizio debbono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile. cons. PE Salmè V 4 L'estensore CORTE SUPRIMATE CASSAZIONE Soria Deposi t 24 GEN. 2003 IL CANCELLIERE cons. PE Salmè Il presidente Чоновой IL CANCELLIERE Andrea Bianchi ESENTE DA IMPOSTA DI BULLY, O REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASS O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. DELLA LEGGE 11-8-79 N 533 5