Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 333
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata dimostrazione della notifica dell'atto propedeutico

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la mancata dimostrazione della notifica dell'atto propedeutico, non essendosi il comune costituito in giudizio per fornire tale prova.

  • Accolto
    Invalidità della notifica

    La Corte ha assorbito tale motivo dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica dell'atto propedeutico.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto propedeutico

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la mancata dimostrazione della notifica dell'atto propedeutico, non essendosi il comune costituito in giudizio per fornire tale prova.

  • Accolto
    Illegittimità della motivazione

    La Corte ha assorbito tale motivo dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica dell'atto propedeutico.

  • Accolto
    Assenza di firma autografa del funzionario e della delega

    La Corte ha assorbito tale motivo dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica dell'atto propedeutico.

  • Accolto
    Illegittimità nel merito

    La Corte ha assorbito tale motivo dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica dell'atto propedeutico.

  • Accolto
    Decadenza

    La Corte ha assorbito tale motivo dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica dell'atto propedeutico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 333
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 333
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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