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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1389/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6870 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 6870 del 17/11/2021, notificata in data 02/04/2022 relativo all'anno di Imposta IMU 2013 ed emessa dal comune di Canicattì, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili(invalidità della notifica, mancata notifica dell'atto propedeutico, illegittimità della motivazione, assenza di firma autografa del funzionario e della delega, illegittimità nel merito e decadenza).
Il comune di Canicattì non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo la rinunzia all'istanza cautelare, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
Il ricorso è fondato per l'assorbente ragione, ritenuta più liquida, della mancata dimostrazione della notifica dell'atto propedeutico all'ingiunzione di pagamento opposta. Prova che, in assenza di costituzione del comune di Canicattì, ritualmente citato, non risulta fornita.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, l'atto impugnato va annullato e il comune di Canicattì va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del ricorrente in euro 300.00 per compensi.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1389/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6870 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 6870 del 17/11/2021, notificata in data 02/04/2022 relativo all'anno di Imposta IMU 2013 ed emessa dal comune di Canicattì, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili(invalidità della notifica, mancata notifica dell'atto propedeutico, illegittimità della motivazione, assenza di firma autografa del funzionario e della delega, illegittimità nel merito e decadenza).
Il comune di Canicattì non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo la rinunzia all'istanza cautelare, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
Il ricorso è fondato per l'assorbente ragione, ritenuta più liquida, della mancata dimostrazione della notifica dell'atto propedeutico all'ingiunzione di pagamento opposta. Prova che, in assenza di costituzione del comune di Canicattì, ritualmente citato, non risulta fornita.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, l'atto impugnato va annullato e il comune di Canicattì va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del ricorrente in euro 300.00 per compensi.