Ordinanza cautelare 13 maggio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vitone, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MANTOVA, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
IO OC, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini - UO Edilizia e Territorio prot. n. PG 12364/25 di data 13 febbraio 2025, con la quale è stata respinta la richiesta di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo sul terreno catastalmente censito al foglio 44, mappali n. 76 e 208, in corrispondenza dell’area occupata dalla stazione radio base di WI PA (codice sito I142MN Angeli), nonché per la costituzione delle servitù di accesso all’impianto e di cavidotto, ai sensi degli art. 51 e 53 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 e dell’art. 44 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- del Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 3 luglio 2024, e in particolare della mappa delle localizzazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RO ED;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è titolare di una stazione radio base realizzata sul terreno catastalmente censito al foglio 44, mappali n. 76 e 208, nel Comune di Mantova (codice sito I142MN Angeli). L’impianto è stato autorizzato dal Comune con provvedimento di data 21 marzo 2013. La disponibilità del terreno si basa su un contratto di locazione stipulato con il controinteressato in data 18 giugno 2012, avente durata pari a 9 anni e rinnovabile per altri 6 anni, salvo disdetta.
2. Il controinteressato ha disdettato il contratto in data 17 maggio 2021, avviando poi una causa di intimazione di sfratto per finita locazione davanti al Tribunale di Mantova (RG 518/2025). La ricorrente ha formulato in data 17 giugno 2024 una proposta di accordo bonario per la cessione della superficie occupata dalla stazione radio base e per la costituzione delle servitù di cavidotto e di accesso all’impianto, evidenziando l’impossibilità di sostituire l’impianto per oggettive difficoltà di reperimento di un’area alternativa. L’accordo non si è concluso, in quanto il controinteressato non ha mai risposto.
3. Preso atto del fallimento del tentativo di raggiungere una soluzione tramite accordo, la ricorrente ha chiesto al Comune in data 14 gennaio 2025 di avviare il procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo sulla superficie occupata dalla stazione radio base, nonché per la costituzione delle servitù di cavidotto e di accesso all’impianto, ai sensi degli art. 51 e 53 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 e dell’art. 44 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.
4. Il Comune, con determinazione del dirigente dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini - UO Edilizia e Territorio di data 13 febbraio 2025, ha respinto la richiesta della ricorrente, affermando, in sintesi, che una volta persa la disponibilità del terreno la stazione radio base dovrebbe essere ricollocata in uno dei siti individuati dalla mappa delle localizzazioni di cui al Regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 3 luglio 2024. Secondo la tesi del Comune, la procedura espropriativa sarebbe praticabile solo nel caso in cui fosse dimostrato che l’attuale localizzazione è l’unica in grado di garantire la copertura di rete.
5. Contro il diniego la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) vi sarebbe travisamento circa il riparto di competenze tra autorità espropriante, beneficiaria dell’espropriazione (l’operatore di telecomunicazioni), e autorità competente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (il Comune); (ii) l’impossibilità di individuare un sito sostitutivo non rientrerebbe tra i requisiti di ammissibilità della richiesta di attivazione della procedura espropriativa.
6. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Questo TAR, con ordinanza n. 169 del 13 maggio 2025, ha accolto la domanda cautelare, formulando le seguenti considerazioni:
(a) la normativa vigente è improntata a un chiaro favore per il completamento e l’ammodernamento delle reti di telecomunicazioni, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori (v. art. 43 comma 4 del Dlgs. 259/2003);
(b) costituisce espressione di questo favore l’attribuzione agli operatori della possibilità di acquisire tramite espropriazione le aree da destinare agli impianti, previa apposizione del relativo vincolo da parte dell'autorità competente (v. art. 51 comma 3 del Dlgs. 259/2003). L’unica condizione posta dal legislatore opera sotto il profilo della procedibilità dell’esproprio, in quanto è necessaria la preventiva effettuazione di un tentativo di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, sotto il controllo dei competenti uffici tecnici erariali. Il potere espropriativo è esteso alla costituzione delle servitù di cavidotto e di accesso alle infrastrutture (v. rispettivamente art. 53 comma 3, e art. 52 comma 5 del Dlgs. 259/2003), e può essere esercitato anche quando gli impianti risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica (v. art. 44 comma 1- bis del Dlgs. 259/2003);
(c) il Comune, svolgendo la funzione di autorità competente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non ha il potere di interferire nelle scelte tecniche degli operatori circa la collocazione degli impianti ai fini dell’ottimale copertura di rete. Queste sono valutazioni di natura tecnica, rimesse esclusivamente agli operatori;
(d) l’intervento del Comune si colloca invece a livello urbanistico, in quanto l’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 prevede la possibilità di approvare regolamenti finalizzati ad assicurare il corretto insediamento degli impianti sul territorio. La norma contiene tuttavia stringenti precisazioni, che escludono sia l’esistenza di una funzione regolatoria sulle installazioni, sia, a maggior ragione, qualsiasi forma di cogestione dei siti con gli operatori. Ai regolamenti comunali è infatti inibita la modifica della procedura di autorizzazione degli impianti stabilita dagli art. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Dlgs. 259/2003, e quanto alla localizzazione viene precisato che i regolamenti possono individuare, in negativo, i siti sensibili non idonei a ospitare gli impianti, ma non possono introdurre limitazioni all’installazione in aree generalizzate del territorio;
(e) appare quindi evidente che la mappa delle localizzazioni allegata al regolamento comunale non è vincolante né in fase di autorizzazione degli impianti né con riguardo alla procedura espropriativa avviata su impulso degli operatori. Se qualificata come vincolante, la mappa delle localizzazioni dovrebbe essere disapplicata, in quanto equivalente nella sostanza a un divieto generalizzato. Inoltre, poiché la procedura di autorizzazione degli impianti non può essere aggravata rispetto alla disciplina stabilita direttamente dal legislatore nazionale, non sarebbe ammissibile far ricadere sugli operatori l’onere della prova circa l’impossibilità di trovare nella mappa delle localizzazioni un sito alternativo con le medesime caratteristiche. Incombe invece ai Comuni l’onere di dimostrare che l’installazione intercetta un sito sensibile;
(f) quando la procedura espropriativa riguardi il sedime di un impianto già autorizzato e realizzato, la posizione dell’operatore nei confronti dell’amministrazione si rafforza ulteriormente, perché risulta allineata all’interesse pubblico alla continuità del servizio. Il Comune non può quindi prospettare future interlocuzioni sulla nuova localizzazione dell’impianto senza tenere conto delle conseguenze immediate che la rimozione degli apparati potrebbe avere sulla copertura di rete. Una volta entrata in esercizio, l’infrastruttura acquista una specifica protezione giuridica, in quanto ricade sotto la tutela dei principi di disponibilità e integrità della rete (v. art. 2 comma 1-sss del Dlgs. 259/2003);
(g) per incidere sulla rete esistente in senso riduttivo, sia pure temporaneamente, è quindi necessario un interesse pubblico di pari livello, che il Comune non può individuare nel solo conflitto civilistico tra il proprietario e il locatario dell’area che ospita l’impianto.
8. Su tali premesse l’ordinanza cautelare ha vincolato il Comune a riesaminare l’istanza della ricorrente.
9. In seguito alla pronuncia cautelare il blocco procedurale è stato superato, in quanto il Comune, con deliberazione consiliare n. 131 di data 20 maggio 2025, ha avviato il procedimento di variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT in relazione alle aree di interesse della ricorrente, allo scopo di modificare la destinazione da “Comparti da assoggettare a pianificazione attuativa – PA12 (art. D24)” a “Infrastrutture tecnologiche di interesse comune (art. C10)” , con apposizione del vincolo espropriativo. Successivamente, con deliberazione della giunta n. 258 di data 4 novembre 2025, sono stati approvati gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ed è stata individuata nel dirigente del Settore Lavori Pubblici l’autorità competente in relazione a tale procedura. Contestualmente, è stata respinta l’istanza di archiviazione formulata dal controinteressato. In data 12 dicembre 2025 l’autorità competente ha adottato il decreto di non assoggettabilità alla VAS. Con nota di data 10 novembre 2025 il Comune aveva intanto trasmesso al controinteressato, ai sensi dell’art. 11 comma 1-a del DPR 327/2001, la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo.
10. Nella memoria depositata il 22 dicembre 2025 il Comune sostiene che l’attività intervenuta dopo la pronuncia cautelare determinerebbe la cessazione della materia del contendere, o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Il quadro fattuale sopra descritto sembra in effetti confermare che non vi è più interesse a una decisione di merito. È vero che nella deliberazione consiliare n. 131/2025 era ancora inserita una clausola di riserva circa l’impugnazione dell’ordinanza cautelare, ma il seguito della procedura ha consolidato e manifestato all’esterno un nuovo approccio del Comune al problema dell’espropriazione delle aree necessarie al funzionamento della stazione radio base. La ricorrente ha quindi sostanzialmente ottenuto quanto poteva sperare in un giudizio contro il blocco procedimentale. Da qui in avanti l’interesse impugnatorio si sposta sugli sviluppi non prevedibili della procedura, che non possono evidentemente essere regolati dalla presente sentenza, trattandosi di mere ipotesi (come, ad esempio, se il Comune intervenisse in autotutela sugli atti già adottati, oppure ravvisasse il sopraggiungere di nuove ragioni ostative alla conclusione dell’espropriazione).
12. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
13. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO ED, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO ED |
IL SEGRETARIO