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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5396/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio MARCHISIO del Foro di Torino;
[...]
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena APPENDINO e dall'Avv. Clara POZZO ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 76, in forza di procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: risoluzione contratto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 28
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 23.11.2025):
“- contrariis reiectis;
- nel merito:
- accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in atti, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso,
a favore dell'esponente, della somma versata a controparte pari a complessivi Euro 14.989,53, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., condannare parte convenuta al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta di cui Euro 22.471,80 per le lavorazioni eseguite dalla ditta ed Euro 475,80 per il trasporto della merce CP_3 presso controparte nonché presso la ditta o, in subordine, di quell'altre somme CP_3 accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigettare per carenza di presupposti la domanda riconvenzionale di risarcimento danni svolta da controparte in quanto infondata, illegittima, inammissibile e comunque non provata in punto an e quantum debeatur per i motivi di fatto e di diritto indicati in atti, o in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante dovesse ritenere fondata tale domanda avanzata da controparte, accertato e dichiarato per i motivi dedotti in atti il concorso colposo ex art. 1227, c.1, cc di parte convenuta nel cagionare i danni lamentati, diminuire l'importo dei danni richiesti da controparte in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze accertate in corso di causa;
- in ogni caso condannare controparte alla corresponsione: delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
delle spese (pari ad euro 190,32) di avvio della procedura di mediazione n. ADR-2025-872 avanti all'Organismo di Mediazione sede di Torino, nonché dei compensi Controparte_4 professionali maturati per tale procedura, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre i.v.a. e
c.p.a., tenuto conto dell'esito negativo della mediazione demandata imputabile all'assenza ingiustificata della convenuta, come ampiamente illustrato in atti.
pagina 2 di 28 - in via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta sulle circostanze capitolate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI Cpc, dimessa in data 3.11.23 da questo patrocinio nonché per il rigetto delle istanze istruttorie di controparte con conseguente accoglimento delle eccezioni formulate in atti dall'esponente a tali istanze o, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, si insiste per l'ammissione a prova contraria indiretta sui capitoli di prova dedotti nella terza memoria autorizzata ex art. 183, comma VI Cpc, datata 27.11.2023, con i testi ivi indicati.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 21.11.2025):
“Voglia codesto Tribunale, accertato il grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. e la legittima risoluzione del Pt_1 contratto da parte di respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto riconoscendo il diritto di a trattenere gli acconti ricevuti per CP_1 complessivi euro 14.989,53 a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti e di risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta da Parte_1 in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento di condannare parte Parte_1 attrice alla corresponsione della ulteriore somma di euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Con vittoria e distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 28
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 27.02.2023 ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante Sig. ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 presso il Tribunale di Torino la , in persona dell'amministratore e legale CP_1 rappresentante pro tempore, Sig. chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle CP_2 seguenti domande:
“accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in premessa, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione, ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso, a favore dell'esponente, della somma di Euro 14.989,53 corrisposta a controparte, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta, di cui Euro 22.471,80 per le lavorazioni eseguite dalla ditta ed Euro 475,80 per il trasporto della merce presso controparte nonché presso la CP_3
Contr ditta 2012 Eood o, in subordine, di quell'altre somme accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo.”
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta , in persona CP_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. depositando comparsa CP_2
pagina 4 di 28 di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Il Giudice Istruttore dr.ssa LATELLA ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c.
1.5. Con Ordinanza in data 11.09.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
1.6. Con Ordinanza 31.01.2024 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti, fissando per l'assunzione udienza avanti il GOP.
1.7. Con Ordinanza 12.09.2024 il nuovo Giudice dr. DI CAPUA:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
(inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte attrice;
• delle eccezioni proposte dalla parte convenuta;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nelle precedenti Ordinanze;
• dell'esito delle prove orali:
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
pagina 5 di 28 • del vantaggio, per la parte che risultasse vittoriosa nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte vittoriosa dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.; scioglimento consensuale del contratto di cui è causa, con rinuncia alle rispettive domande, eccezioni e conclusioni, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha ritenuto opportuno invitare alle parti a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle rispettive “note scritte” sotto indicate;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. Con Ordinanza in data 12.02.2025 il Giudice:
- non avendo la parte attrice inteso aderire alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c., ha ritenuto opportuno, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni e fissare udienza di rimessione della causa in decisione, disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e, da ultimo dal D.Lgs. n. 216/2024) e fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n.
149/2022 e sostituito, da ultimo dal D.Lgs. n. 216/2024);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 6 di 28 1.9. Tenuto conto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata, con Ordinanza in data 24.09.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”),
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui … all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 7 di 28 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 24.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello.
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 24.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 28
2. Sul merito della presente causa.
2.1. A sostegno delle proprie domande, la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che la è una società che opera nell'ambito della moda ed ha Parte_1 commissionato all'odierna convenuta, alla fine del mese di aprile 2022, la realizzazione del
Campionario Collezione SS23 nonché della Collezione FW22, versando a controparte rispettivamente un acconto di Euro 3.894,85 per la prima commessa (doc.1) nonché un ulteriore acconto di Euro
11.094,68 per la seconda commessa (doc.2);
- che in data 2.05.2022, parte attrice procedeva ad inviare alla convenuta sia i CP_1 tessuti del Campionario Collezione SS23 sia le relative schede tecniche, mentre, per quanto concerne la
Collezione FW22, inviava, all'inizio del mese di giugno 2022, i relativi tessuti;
- che, nonostante il termine per la consegna dei capi di cui al predetto fosse stato Parte_2 concordato tra le parti per il 15.06.2022, la stante il mancato Parte_1 rispetto da parte di di tale data per via di presunte precedenti commesse ricevute da CP_1 altri committenti, acconsentiva, come proposto da controparte, a ricevere per tale data almeno un capo
(dei quattro in produzione) per ogni articolo, in modo da poter realizzare il servizio fotografico programmato per il 27.06.2022;
- che, verso la fine del mese di giugno 2022, però, la parte convenuta non solo consegnava alla
. 25 modelli di campionario SS23 anziché 36, come promesso Parte_1 da controparte medesima, ma quelli spediti presentavano vizi e difetti dovuti al mancato rispetto delle schede tecniche redatte dal sig. in possesso di sin Parte_1 CP_1 dal 2.05.2022, nonché a rifiniture incomplete e cuciture storte, oltre ad essere maleodoranti;
- che tali vizi e difetti venivano prontamente denunciati e documentati dal sig.
[...] ia email (doc. 3), tant'è vero che controparte stessa si scusava via email (sub doc. Parte_1
3) per la pessima qualità dei modelli di campionario spediti, garantendo di rimediare con la consegna di almeno un capo per ogni articolo entro il giorno 8.07.2022 mentre i restanti sarebbero stati inviati entro il 15.07.2022 (doc. 4);
- che, tuttavia, anche i successivi modelli, consegnati in data 7.07.2022, presentavano errori di cucitura e di adesivo e comunque non erano realizzati a regola d'arte, ferma restando la mancata consegna di altri capi, tra cui si segnala, in particolare, l'articolo India arrivato solamente ad inizio del mese di agosto 2022;
pagina 9 di 28 - che la tra l'altro, riscontrava anche la mancata consegna da Parte_1 parte di dei capi di produzione di cui alla collezione invernale FW22, prevista CP_1 entro il 15.07.2022, visto che, in data 27.06.2022, l'odierna convenuta informava via email il sig. che tale collezione non risultava ancora messa in produzione;
Parte_1
- che in data 14.07.2022, addirittura comunicava alla CP_1 Parte_1 di non essere in grado di proseguire il lavoro commissionato relativo alla Collezione
[...]
SS23 e di non aver ancora adempiuto alla commessa relativa alla collezione invernale FW22, nonostante l'incasso dei summenzionati acconti versati dalla Parte_1
- parte attrice si vedeva, quindi, costretta a rivolgersi alla ditta bulgara per l'esecuzione CP_3 dei lavori commissionati in precedenza a parte convenuta procedendo al ritiro della merce presso i laboratori bulgari di;
CP_1
- la preso atto dell'inadempimento di , Parte_1 CP_1 richiedeva a quest'ultima la restituzione degli acconti versati ma senza esito positivo, tantomeno sortiva effetto la diffida della scrivente difesa del 28.11.2022 (doc. 5);
- che vana è stata anche la procedura di negoziazione assistita instaurata dall'esponente (doc.6) che ha avuto esito negativo (doc.7).
- che, alla luce dei fatti illustrati, pare evidente l'inadempimento della che, per CP_1 quanto concerne la Collezione SS23, non ha eseguito a regola d'arte il lavoro commissionato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ed ha disatteso i tempi di consegna concordati tra le parti e, in riferimento alla Collezione FW22, ha omesso la produzione dei capi di abbigliamento.
- che, pertanto, stante l'inadempimento della , si ravvisano gli estremi per la CP_1 risoluzione contrattuale ex art 1453 c.c. con conseguente diritto della parte attrice di ottenere la restituzione ex art 1453 c.c., o quantomeno ai sensi dell'art 2033 c.c., degli importi versati e trattenuti indebitamente da controparte;
- che spetta alla anche il risarcimento ex art 1453 c.c. o, in Parte_1 subordine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., dei danni patiti a seguito dell'inadempimento della;
nello specifico trattasi del rimborso della somma di CP_1
Euro 22.471,80 corrisposta dall'esponente alla ditta bulgara per la realizzazione delle CP_3 collezioni commissionate a nonché della somma di Euro 475,80 pagata dalla CP_1 alla ditta di trasporti Rabben TA srl per la consegna dei Parte_1 tessuti presso il laboratorio bulgaro di controparte nonché, atteso l'inadempimento di quest'ultima, per il ritiro dei medesimi e il successivo trasporto della merce presso la ditta bulgara . CP_3
pagina 10 di 28 2.2. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che la ricostruzione dei fatti così come esposta da parte attrice è inveritiera e volutamente lacunosa e ha subito danni importanti per aver dovuto bloccare le linee produttive per dar CP_1 esecuzione ai progetti di pur a fronte dei ritardi di questa nella Parte_1 consegna di tessuti e accessori;
- che è una società che opera da anni nel settore dell'abbigliamento sportivo e da CP_1 lavoro, del merchandising e gadgets, fornendo altresì capi di abbigliamento rappresentati soprattutto da indumenti in materiale tecnico (doc. 1);
- che in data 2.5.2022 sottoponeva un'offerta economica ad CP_1 [...] per la produzione di un campionario per la collezione estiva del 2023 con Parte_1 fornitura di tessuti e accessori a carico di e con consegna Parte_1 stimata approssimativamente a metà giugno (doc. 2);
- che in data 01.06.2022, sottoponeva una seconda offerta economica per la CP_1 stagione invernale 2022 sempre con fornitura di tessuti e accessori a carico della committente e con consegna “in funzione della data di consegna di tessuti e accessori” (doc. 3);
- che entrambe le offerte venivano accettate da Parte_1
- che fin dall'inizio della lavorazione si sono verificate problematiche legate innanzitutto a differenze tra le schede tecniche consegnate da e i tessuti e accessori Parte_1 consegnati dalla committente che risultavano privi di etichette di riferimento e, inoltre, derivanti dalla mancata consegna di tutti i tessuti e accessori necessari per avviare le lavorazioni;
- che in data 20.05.2022 veniva inviata una mail da a CP_1 Parte_1 in cui si indicavano gli accessori mancanti (doc. 4);
[...]
- che con mail del 27.05.2022 veniva sollecitata la consegna dei tessuti così come con mail del
3.06.2022 (doc. 5);
- che gli ultimi tessuti venivano consegnati solo in data 11.06.2022 e quindi solo 4 giorni prima della data stimata per la consegna della collezione ( mail del 14.7.22 - doc. 6);
- che inviava nel frattempo in data 01.06.2022 quattro prototipi di articoli CP_1 selezionati tra quelli della collezione per avere conferma della qualità e della corretta comprensione delle schede tecniche;
- che venivano quindi spediti campioni in 3 tranches, 7 luglio, 8 luglio e 12 luglio 2022, come emerge dalla pec del 18.7.2022 inviata da ad doc. 7); CP_1 Pt_1 Parte_1
- che a seguito di tali consegne non è mai pervenuta a alcuna comunicazione o CP_1 elenco formale e dettagliato di eventuali modifiche da apportare ai capi ancora da confezionare;
pagina 11 di 28 - che, quanto alla collezione invernale, solo in data 14.06.2022 venivano consegnati i tessuti mancanti ma accertava la mancanza di numerosi accessori necessari per il completamento CP_1 del progetto;
- che durante il mese di luglio si susseguivano una serie di mail tra le parti che ben chiariscono la situazione;
- che in data 12.07.2022 ricordava ad che, in CP_1 Parte_1 assenza di indicazioni e senza aver concordato di procedere con la sdifettamento dei capi necessario per capire come realizzarli al meglio, si sarebbe portato a termine il lavoro nei limiti del possibile e con il rischio di possibili errori da imputarsi alla negligenza della committente;
veniva altresì ribadito che non erano stati consegnati gli accessori necessari per il completamento dei progetti (quali adesivi, zip, bottoni che da contratto avrebbero dovuto essere forniti da doc. 8); Parte_1
- che entrambe le produzioni sono quindi state portate avanti da senza alcun tipo di CP_1 supporto da parte di con il conseguente blocco di linee di produzione Parte_1 di e ritardi nell'esecuzione di altri progetti commissionati da soggetti diversi quali: CP_1
DO (USA), IL (UK), LE OR (USA) (vd. doc.7);
- che significativa a tal riguardo è la comunicazione ricevuta da e proveniente da CP_1 un fornitore che avrebbe dovuto realizzare parte delle lavorazioni;
con mail dell'11.7.2022 la società
FF comunicava a che non avevano ricevuto tutti i materiali in tempo utile e CP_1 che gran parte dei tessuti erano privi di etichette ovvero non adatti per tutte le lavorazioni e con altezze non corrette (doc. 9);
- che FF con tale comunicazione riferiva anche che la reputazione commerciale di
[...] ra pessima nel settore a causa della scarsa affidabilità; Parte_1
- che a fronte di quanto sopra con comunicazione del 18 luglio 2022 comunicava CP_1
l'intenzione di risolvere il contratto trattenendo gli acconti ricevuti sul maggior danno subito e invitando liberare i magazzini di dalla merce ivi Parte_1 CP_1 presente (doc. 7);
- che con pec del 31.08.2022, ribadiva l'intenzione di trattenere gli acconti ricevuti CP_1 che non erano neppure sufficienti a coprire i costi sostenuti da e i danni derivanti CP_1 dal blocco delle linee di produzione nell'interesse di doc. 10); Parte_1
- che, in particolare venivano specificati i costi sostenuti per la realizzazione dei capi consegnati, i costi relativi ai cartamodelli e ai prototipi, i costi per i campioni non ultimati ma consegnati, lo sviluppo taglie per 6 articoli e per il campione relativo all'articolo oltre ai costi sostenuti per il blocco Per_1
pagina 12 di 28 delle linee vincolate alla produzione he aveva causato ritardi in altre Parte_1 produzioni su altri clienti;
- che alla luce dei fatti sopra descritti e documentati risulta evidente il grave inadempimento di che ha legittimato la risoluzione del contratto formalizzata da Parte_1
con pec del 14.07.2022 e ribadita con pec del 31.08.2022; CP_1
- che, pertanto, accertato il grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. e Parte_1 la legittima risoluzione del contratto da parte di , devono respingersi le domande di CP_1 parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto riconoscendo il diritto di a CP_1 trattenere gli acconti ricevuti per complessivi euro 14.989,53 a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti e di risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta da Parte_1
[...]
- che, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento di Pt_1 Parte_1 deve condannarsi parte attrice alla corresponsione della ulteriore somma di Euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa.
2.3. Ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che dalle risultanze delle prove orali e documentali risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta:
In data 2.5.2022 sottoponeva un'offerta economica ad CP_1 [...] er la produzione di un campionario per la collezione estiva del 2023 con fornitura Parte_1 di tessuti e accessori a carico di e con consegna stimata Parte_1 approssimativamente a metà giugno.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 1) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., risulta documentalmente provata dalla produzione dell'offerta (cfr. doc. 1 della parte attrice e doc. 2 della parte convenuta) e, inoltre, è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1 nella sua qualità di consulente, il quale ha riferito quanto segue: “1) Vero quanto capitolato. Ne sono a conoscenza perché collaboro con in qualità di consulente per la parte logistica”. CP_1
Successivamente, in data 01.06.2022, sottoponeva una seconda offerta CP_1 economica per la stagione invernale 2022 sempre con fornitura di tessuti e accessori a carico della committente e con consegna “in funzione della data di consegna di tessuti e accessori”.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 2) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., risulta documentalmente provata dalla produzione dell'offerta (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 3 della parte convenuta) e, inoltre, è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
pagina 13 di 28 Fin dall'inizio del rapporto nel mese di maggio 2022 si verificavano problematiche connesse a differenze tra le schede tecniche consegnate da i tessuti e accessori Parte_1 inviati dalla committente. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 3) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., è stata integralmente confermate sia dal teste sia Testimone_1 dalla teste (dipendente di dal 2020 al 2022) sia dalla teste Testimone_2 CP_1
(sviluppatrice prodotto moda che ha lavorato per dal marzo Testimone_3 CP_1
2019 fino a maggio 2023). In particolare, il teste ha riferito quanto segue: “3) Vero Testimone_1 quanto capitolato. ADR Non mi sono interfacciato personalmente per le commesse con il sig.
; ricordo di averlo contattato telefonicamente o tramite whatsapp un paio di volte in Pt_1 prossimità della consegna. L'interfaccia principale erano le fashion designer ( ed Testimone_3
) e il sig. . Mi sono recato in Bulgaria presso il laboratorio e ho Testimone_2 CP_2 direttamente visto le difficoltà che c'erano. La merce (i tessuti) sono arrivati in stato non idoneo in quanto non foderati, senza etichette, risultava quindi difficile risalire al prodotto. Ho visto personalmente le schede tecniche. L'etichetta di spedizione e del prodotto non sono la stessa cosa, ciò anche alla luce del documento n. 48) di parte attrice che mi viene rammostrato.”.
La ichiarava fin dal mese di maggio 2022 che avrebbe inviato Parte_1 campioni come riferimento per le lavorazioni. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo
4) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dalla teste
(cfr. sul punto anche le mail prodotte dalla parte convenuta sub docc. 4 e 5). Testimone_3
Successivamente, a inizio giugno dichiarava di non avere Parte_1 campioni disponibili da inviare. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 5) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dalla teste
[...]
, la quale ha riferito quanto segue: “5) Avevamo ricevuto parte dei campioni e altri non erano Tes_3 arrivati. Non ricordo la data e ricordo che mancavano dei campioni.”
Venivano inviati solo alcuni cartamodelli, che venivano modificati da in CP_1 quanto erano di altezza superiore ai tessuti consegnati.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 6) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. è stata integralmente confermata dalla teste e in parte anche dalla teste Testimone_2
la quale ha riferito quanto segue: “6) Ricordo un abito o una gonna riguardo al Testimone_3 quale la mia referente in Bulgaria mi aveva chiamato chiedendomi come avrebbe dovuto posizionare il cartamodello sul tessuto in quanto la stoffa era più corta rispetto al cartamodello.”
I tessuti via via consegnati risultavano privi di etichette di riferimento e degli accessori necessari per avviare le lavorazioni. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 7) della pagina 14 di 28 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dal teste Tes_1 sia dalla teste sia dalla teste
[...] Testimone_2 Testimone_3
La consegna dei tessuti e degli accessori veniva sollecitata sia verbalmente che tramite mail sin dalla fine del mese di maggio 2022. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 8) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata:
- sia dal teste il quale ha riferito quanto segue: “8) Vero quanto capitolato. Testimone_1
Abbiamo sollecitato perché avevamo necessità di avere per tempo i materiali.”;
- sia dalla teste la quale ha dichiarato quanto segue: “8) confermo ma non ricordo Testimone_3 precisamente la data.”
Gli ultimi tessuti venivano consegnati solo in data 11 giugno e quindi solo 4 giorni prima della data stimata per la consegna della collezione. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 9) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Tes_1
e, in parte, dalla teste la quale ha dichiarato quanto segue: “9) Non so
[...] Testimone_3 confermare la data ma certamente gli ultimi materiali sono arrivati molto tardi.”
inviava nel frattempo in data 1 giugno quattro prototipi di articoli CP_1 selezionati tra quelli della collezione per avere conferma della qualità e della corretta comprensione delle schede tecniche. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 10) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
Venivano quindi spediti campioni in 3 tranches, 7 luglio, 8 luglio e 12 luglio 2022.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 11) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: Testimone_1
“11) Vero quanto capitolato. Erano tre tranches ma non ricordo le date precise. Possono essere le date indicate nel capitolo.” Anche la teste ha dichiarato di ricordare “più tranches di Testimone_3 invio”.
Tali consegne venivano effettuate senza alcuna comunicazione o elenco formale e dettagliato di eventuali modifiche da apportare ai capi ancora da confezionare. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 12) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dal teste sia dalla teste in merito a tessuti e materiali. Testimone_1 Testimone_3
Quanto alla collezione invernale, solo in data 14 giugno venivano consegnati i tessuti mancanti privi, però, di numerosi accessori necessari per il completamento del progetto. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 13) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste e, sia pure non ricordando la data, anche dalla teste Testimone_1 [...]
. Tes_3
pagina 15 di 28 In data 12 luglio 2022 ricordava ad he, in CP_1 Parte_1 assenza di indicazioni circa lo sdifettamento dei capi, si sarebbe portato a termine il lavoro con il rischio di possibili errori di esecuzione. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 14) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dalla teste sia dal teste il quale ha riferito quanto segue: “14) Vero quanto Testimone_2 Testimone_1 capitolato. Se dal cliente non vengono rilevate possibili incongruenze tra il progetto e quanto realizzato evidentemente il cliente potrebbe trovarsi con un capo non perfetto.” La circostanza è stata confermata anche dalla teste sia pure non ricordando la data. Testimone_3
Veniva altresì ribadito in tale circostanza che non erano stati consegnati gli accessori necessari per il completamento dei progetti, quali adesivi, zip, bottoni. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 15) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dalla teste sia dalla teste (con conseguente irrilevanza della Testimone_2 Testimone_3 deposizione del teste sul punto). Testimone_1
Entrambe le produzioni venivano portate avanti da senza alcun tipo di CP_1 supporto da parte di con il conseguente blocco di linee di produzione Parte_1 di e ritardi nell'esecuzione di altri progetti commissionati da soggetti diversi quali: CP_1
), IL (UK), LE OR (USA). Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al Persona_2 capo 16) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dalla teste sia dalla teste sia dal teste il quale ha Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 riferito quanto segue: “16) Vero quanto capitolato. Le difficoltà che arrivavano a me era la mancanza di informazioni precise per cui era complicato lavorare con il sig. .” Pt_1
aveva utilizzato alcuni accessori presenti in magazzino per ovviare alla CP_1 mancata consegna degli accessori da parte di ale circostanza, dedotta Parte_1 dalla parte convenuta al capo 17) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dal teste sia dalla teste Testimone_1 Testimone_2
La aveva contestato la qualità dei capi consegnati da Parte_1
, salvo utilizzarli a qualche giorno di distanza in una sfilata a Roma in data CP_1
11.07.2022. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 18) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata:
- sia dal teste il quale ha riferito quanto segue: “18) Confermo quanto capitolato in Testimone_1 quanto ho visto le immagini come da documento n. 14) che mi viene rammostrato. ADR Non ricordo precisamente i nomi dei capi di cui al doc. n. 14) né se sono stati tutti prodotti da noi, ma alcuni certamente sì.”; pagina 16 di 28 - sia dalla teste la quale ha dichiarato: “18) Confermo quanto capitolato in quanto Testimone_2 ho visto le immagini come da documento n. 14) che mi viene rammostrato. ADR Non ricordo precisamente i nomi dei capi di cui al doc. n. 14). Non sono stati tutti prodotti da noi, ma alcuni certamente sì (non li riconosco nella foto rammostratami)”;
- sia dalla teste la quale ha riferito quanto segue: “18) Confermo quanto capitolato Testimone_3 come da documento n. 14) che mi viene rammostrato. ADR Non ricordo precisamente i nomi dei capi di cui al doc. n. 14). Non sono stati tutti prodotti da noi, ma alcuni certamente sì (alcuni li riconosco nella foto rammostratami)”.
Il fornitore di , comunicava a inizio luglio 2022 di non aver CP_1 Controparte_5 ricevuto tutti i materiali in tempo utile e che gran parte dei tessuti erano privi di etichette ovvero non adatti per tutte le lavorazioni e con altezze non corrette. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 19) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “19) Vero quanto capitolato. C'erano differenze Testimone_1 nelle altezze e chiaramente a livello di taglio vi sono delle difficoltà. I tessuti erano arrivati privi di pellicola e non confezionati regolarmente”.
FF con tale comunicazione riferiva anche che era Parte_1 considerato nel settore una società poco affidabile. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 20) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata sostanzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “20) Trattasi di una informazione che mi è Testimone_1 arrivata”.
, da un lato, ha sostenuto costi per la realizzazione dei prototipi e dei CP_1 cartamodelli impiegando risorse interne e, dall'altro lato, ha tenuto impegnate le linee di produzione cumulando ritardi su altri progetti commissionati da differenti clienti. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 22) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
Il solo costo vivo sostenuto da per far realizzare alcuni i capi oggetto delle CP_1 lavorazioni di laboratorio è stato pari a Euro 6.622,50. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 22) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “Non ricordo l'importo che però è coerente” Testimone_1
Il costo della merce effettivamente consegnata e quindi utilizzabile da Parte_1
è stato pari a Euro 2.358,00 oltre IVA e il costo per carta modelli e proto pari a Euro 420,00,
[...] oltre IVA, per un totale di Euro 2.778,00 oltre IVA. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al pagina 17 di 28 capo 23) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “Non ricordo l'importo che però è coerente”, Testimone_1
Le ore lavoro dedicate da due persone alle due collezioni di Parte_1 hanno comportato un costo di Euro 2.582,80 (Euro 64,57 al giorno per 20 giornate di due persone) oltre al tempo dedicato dall'Amministratore Delegato di alla gestione di tutte le CP_1 problematiche incorse tra maggio e fine luglio 2022. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 24) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “24) Non ricordo l'importo e le ore che però sono Testimone_1 coerenti nella misura indicata nel capitolo. Vero con riferimento al tempo dedicato alla soluzione delle problematiche”
Il mancato impiego delle linee produttive su altri progetti che sono stati conseguentemente eseguiti in ritardo hanno compromesso l'immagine commerciale di Tale Controparte_1 circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 25) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
ha ritardato i seguenti progetti: IL, DO, LE OR, OTK, Mon CP_1
Coeur, Me&eM. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 26) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
I clienti OTK, Mon Coeur, Me&Em, IL hanno cessato di collaborare con CP_1 ale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 27) della memoria ex art. 183, comma 6,
[...]
n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto Testimone_1 segue: “Vero quanto capitolato. Con riferimento alla cessazione delle collaborazioni è evidente la connessione con i ritardi accumulati.”
Gli spazi produttivi riservati per entrambe le collezioni hanno comportato un costo di Euro
5.000 per la collezione estiva e di Euro 8.000 per la collezione invernale. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 28) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “28) Non ricordo l'importo Testimone_1 che però è coerente.”
I costi per i campioni non ultimati ma consegnati su richiesta del cliente e lo sviluppo delle taglie per 6 articoli hanno comportato un costo di circa Euro 1.000,00. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 29) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “29) Non ricordo l'importo Testimone_1 che però è coerente.”
pagina 18 di 28 2.4. Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. la parte attrice ha dedotto:
- al capo 3), che in data 28.04.22, , dipendente di , comunicava Testimone_2 CP_1 ad di aver ricevuto i campioni LARK, HOLLYR, , CARLAN, Pt_1 Per_3 Per_4
Perso Per_1 COUNTRY, , PATTY, ; Per_5 Per_7 Per_8 Per_9
- al capo 4), che nell'ambito delle commesse commissionate a , la CP_1 [...] ha sempre fornito a il proprio supporto e collaborazione, Parte_1 CP_1 tramite messaggi whatsapp, foto, video, email, sia durante l'esecuzione del campionario estivo sia dopo il ricevimento dei capi realizzati da per rimediare ai vizi e difetti riscontrati;
CP_1
- al capo 5), che in data 30.06.22, la sig.ra dipendente di , Testimone_2 CP_1 stante la pessima qualità dei modelli di campionario spediti alla Parte_1 garantiva a quest'ultima di rimediare con la consegna di almeno un capo per ogni articolo entro il giorno 8.07.22 mentre i restanti (ovvero le 4 ripetizioni per ogni capo) sarebbero stati inviati entro il
15.07.22;
- al capo 6), che in data 30.06.22, la sig.ra dipendente di , dopo Testimone_3 CP_1 essersi scusata con per la mancata esecuzione a regola d'arte del campionario estivo, Pt_1 riferiva a quest'ultimo che era impossibile rifare completamente tutti i capi, precisando che alcuni capi erano stati smontati e che erano state rifatte le parti completamente sbagliate e le cuciture malfatte;
- al capo 7), che in data 7.07.22, la sig.ra dipendente di , a Testimone_2 CP_1 fronte della richiesta di di cambiare laboratorio, stante la pessima qualità dei capi Pt_1 realizzati dalla FF, fornitore di , tentava di tranquillizzare il suddetto CP_1
riferendo di aver selezionato altri laboratori qualificati;
Pt_1
- al capo 8), che in data 19.05.22, la predetta sig.ra , dipendente di , Tes_2 CP_1 comunicava ad che la tempistica di consegna del campionario estivo era slittata dovendo Pt_1
impiegare la propria linea produttiva anche per progetti di altri clienti. CP_1
Senonché, contrariamente alla valutazione espressa dal precedente Giudice Istruttore dr.ssa
VIGONE con la citata Ordinanza di ammissione prove del 31.01.2024, tali prove risultano inammissibili, non rivestendo natura di prova contraria in senso stretto.
Per mera completezza, deve aggiungersi che, in ogni caso, i testimoni escussi non hanno confermato le principali circostanze dedotte dalla parte attrice in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3,
c.p.c.:
- sul capo 4, infatti, la teste si è limitata a riferire che “ era molto Testimone_2 Pt_1 disponibile ma le informazioni non erano complete”, ricordando “che mancavano dettagli su bottoni e tessuti, fatto che ha determinato il viaggio in Bulgaria per visionare i tessuti”; la teste ha inoltre pagina 19 di 28 precisato quanto segue: “per prassi SUPERSTILE chiedeva ai propri clienti i dettagli utili alla produzione e creava sulla base di questi un file. I dettagli forniti da erano incompleti.”; a Pt_1 sua volta, la teste sentita sul capo 4), ha dichiarato che “ era molto Testimone_3 Pt_1 disponibile ma le informazioni non erano complete.”);
- sul capo 5), la teste ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che il campionario non Testimone_2 era stato approvato da per la qualità. Ricordo di aver promesso la spedizione di altri capi Pt_1 ma non ricordo quando né se questi siano poi stati consegnati. Per i nostri criteri non era un campionario da non approvare ma ovviamente l'ultima parola era del cliente. Ho infatti promesso al cliente un cambio di laboratorio anche se ripeto che per i nostri standard non era un campionario da non approvare.”; a sua volta, la teste ha dichiarato: “Ricordo che aveva Testimone_3 Pt_1 contestato i capi e che alcuni difetti erano stati da noi riconosciuti mentre per altri non ci sembrava il caso di rifare i capi. Non ricordo se avevamo garantito la consegna di altri capi.”;
- sul capo 7) la teste ha richiamato le proprie precedenti dichiarazioni (è ben vero Testimone_2 che tale circostanza è stata invece confermata dalla teste ma si deve osservare che la Testimone_3 circostanza ivi dedotta fa riferimento ad un'attività posta in essere unicamente dalla sig.ra
); Tes_2
- sul capo 8), la teste ha dichiarato quanto segue: “Il ritardo era dovuto alla Testimone_2 mancanza dei tessuti che non erano stati forniti in tempo dal cliente. Ho pertanto comunicato lo slittamento della consegna del campionario estivo come da documento n. 18) che mi viene rammostrato. Non vi era un laboratorio dedicato ad un solo progetto. Se dovevamo attendere i tessuti era necessario dedicarsi ad altri progetti” (è ben vero che tale circostanza è stata invece confermata dalla teste ma, anche in tal caso, si deve osservare che la circostanza ivi dedotta fa Testimone_3 riferimento ad un'attività posta in essere unicamente dalla sig.ra ). Tes_2
2.5. Alla luce delle deposizioni testimoniali sopra richiamate, non assume particolare rilevanza lo scambio di mail e di messaggi whatsapp intercorso tra e Parte_1
(cfr. docc. 3, 4, nonché da 11 a 43 della parte attrice e docc. 6, 7, 8, 9 e 10 della CP_1 parte convenuta), tenuto anche conto che provengono dalle attuali parti in causa.
2.6. Dunque, dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale sopra richiamate emerge l'inadempimento della società Parte_1
In particolare, come si è visto, fin da subito vi erano stati ritardi nella consegna dei tessuti e degli accessori, che avevano comportato un rallentamento nell'inizio delle lavorazioni, tant'è che pagina 20 di 28 si era trovata costretta a utilizzare alcuni accessori presenti in magazzino per CP_1 ovviare alla mancata consegna degli accessori da parte della società Parte_1
Come pure si è visto, erano emerse problematiche relative alle differenze tra schede tecniche consegnate dalla società i tessuti consegnati che risultavano privi di Parte_1 etichette di riferimento.
Inoltre, la società non aveva voluto procedere con il c.d. Parte_1
“sdifettamento” dei capi consegnati come campionario, così da verificare congiuntamente se e quali modifiche apportare ai capi da consegnare.
Dunque, aveva dovuto ovviare a ciò cercando di realizzare al meglio i capi CP_1 commissionati pur in totale assenza di qualsiasi collaborazione, sostenendo costi per la realizzazione dei prototipi e dei cartamodelli, impiegando risorse interne che avevano dovuto lavorare in assenza di indicazioni indispensabili, tenendo impegnate a lungo le linee di produzione e cumulando ritardi su altri progetti commissionati da altri clienti.
2.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, accertato il grave inadempimento di
[...] devono rigettarsi le seguenti domande di merito proposte dalla parte attrice: Parte_1
“accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in atti, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso,
a favore dell'esponente, della somma versata a controparte pari a complessivi Euro 14.989,53, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., condannare parte convenuta al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta di cui Euro 22.471,80 per le lavorazioni eseguite dalla ditta ed Euro 475,80 per il trasporto della merce CP_3 presso controparte nonché presso la ditta Mak 2012 Eood o, in subordine, di quell'altre somme accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo”.
2.8. Nonostante sia accertato il grave inadempimento di non può Parte_1 peraltro accogliersi la domanda proposta dalla parte convenuta di accertamento della “legittima risoluzione del contratto da parte di . CP_1
pagina 21 di 28 Secondo quanto prospettato dalla parte convenuta, infatti, tale “risoluzione” sarebbe stata formalizzata da con PEC del 14 luglio 2022 e ribadita con PEC del 31 agosto 2022. CP_1
Senonchè, come si evince dalla semplice lettura delle citate PEC prodotte dalla parte convenuta, rispettivamente, sub doc. 6) e sub doc. 10), nel caso di specie la non aveva posto in CP_1 essere alcuna delle seguenti ipotesi di risoluzione stragiudiziale previste dalla legge, del resto neppure invocate nel presente giudizio:
§ “diffida ad adempiere” ex art. 1454 c.c., ai sensi del quale:
“Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.”;
§ “clausola risolutiva espressa” ex art. 1456 c.c., ai sensi del quale:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.”;
§ “termine essenziale per una delle parti” ex art. 1457 c.c., ai sensi del quale:
“Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.”
2.9. Si deve poi osservare che la parte convenuta non ha chiesto la pronuncia di una sentenza costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto per l'inadempimento di non scarsa importanza della società ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., come si evince Parte_1 agevolmente dalla lettura:
➢ della parte “in diritto” riportata a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, dove si fa riferimento ad una risoluzione stragiudiziale che sarebbe stata formalizzata prima del presente giudizio in forza delle citate PEC (“Alla luce dei fatti sopra descritti e documentati risulta evidente il grave inadempimento di che ha legittimato la risoluzione del contratto Pt_1 formalizzata da con pec del 14 luglio 2022 e ribadita con pec del 31 agosto 2022”); CP_1
pagina 22 di 28 ➢ di quanto riportato a pag. 5 delle note scritte depositate in data 21.22.2025, dove si fa riferimento ancora una volta ad una risoluzione stragiudiziale che sarebbe stata formalizzata prima del presente giudizio in forza delle citate PEC (“L'istruttoria ha confermato quanto esposto da in comparsa di costituzione ovverosia il grave inadempimento di CP_1
che ha legittimato la risoluzione del contratto formalizzata da con pec Pt_1 CP_1 del 14 luglio 2022 e ribadita con pec del 31 agosto 2022.”);
➢ delle conclusioni definitive, dove viene domandato l'accertamento di una risoluzione già avvenuta (“accertato il grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. e la legittima Pt_1 risoluzione del contratto da parte di respingere le domande di parte attrice CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto ….).
Pertanto, nel caso in esame non potrebbe evidentemente disporsi una tale pronuncia, ostandovi i fondamentali principi della “domanda” e della “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” consacrati, rispettivamente, all'art. 99 ed all'art. 112 c.p.c.
2.10. Tutto ciò chiarito, non potendo né essere accolta la domanda proposta dalla parte convenuta di accertamento della “legittima risoluzione del contratto da parte di né essere CP_1 pronunciata una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento di non scarsa importanza della società i sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., devono conseguentemente Parte_1 rigettarsi anche le ulteriori domande proposte dalla parte convenuta relative al rimborso dei costi sostenuti ed al risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte e, in particolare, deve rigettarsi la seguente domanda riconvenzionale: “in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento di condannare parte attrice alla corresponsione della Parte_1 ulteriore somma di euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.”
Secondo la stessa prospettazione della parte convenuta, infatti, tali domande conseguirebbero all'accertamento della “legittima risoluzione del contratto da parte di la quale, CP_1 peraltro, non può trovare accoglimento, secondo quanto detto poc'anzi.
Deve soltanto precisarsi che la parte convenuta potrà trattenere gli acconti ricevuti per complessivi
Euro 14.989,53, sia pure non “a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti e di risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta da , bensì per effetto dal mancato Parte_1 accoglimento delle domande di risoluzione del contratto avanzate da entrambe le parti.
pagina 23 di 28 2.11. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
pagina 24 di 28
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
4.2. Nel caso di specie, infatti, è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti.
5. Sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010.
5.1. Si deve osservare che la parte convenuta non ha partecipato all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. la copia del verbale di mediazione negativo prodotta dalla parte attrice sub docc. 55 e 56).
Sul punto, è poi appena il caso di osservare che l'affermazione del difensore della parte convenuta all'incontro del mediatore in data 12.05.2025, secondo cui la parte sostanziale non è interessata alla conciliazione avendo già aderito alla proposta conciliativa del Giudice, non configura certo un
“giustificato motivo”, tenuto anche conto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in Foro it. 2017, 3, I, 1091). Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti quanto meno al primo incontro rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 12 dicembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017 ).
Del resto, com'è noto, l'istituto della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 persegue un duplice pagina 25 di 28 obiettivo: da un lato, quello di realizzare, attraverso la composizione preventiva della lite, l'interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all'esito del processo;
dall'altro, quello deflattivo di abbattere, nell'interesse generale, il contenzioso giudiziario (cfr. in tal senso: Tribunale Modena 10 ottobre 2014 in Giurisprudenza locale - Modena 2014).
5.2. Ciò chiarito, quale conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Invero, già l'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, prevedeva testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” Il D.Lgs. n. 149/2022 (all'art. 7, comma 1, lettera p) ha rinforzato la predetta previsione al nuovo art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 1° marzo 2023) del seguente tenore letterale: “
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.” Dunque, a differenza della precedente formulazione, la norma prevede la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il riferimento alle ipotesi in cui “la mediazione costituisce condizione di procedibilità” conferma l'applicabilità della norma alla mediazione “obbligatoria”, “demandata” e “su clausola contrattuale o statutaria”, con esclusione della sola “mediazione facoltativa”.
Come si legge nella relazione illustrativa “il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del previgente comma 4-bis dell'articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
in tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione;
rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la pagina 26 di 28 medesima controversia ricorrano al giudice.”
La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sez. III^ civile, Sentenza 19 marzo 2025 nella causa n. 5382/2023 R.G.;
Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018). Si deve infine osservare che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Mantova sez. I 14 giugno 2016, in Redazione Giuffrè 2016).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5396/2023 R.G., promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante Sig. (parte attrice) contro , in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. (parte convenuta), nel CP_2 contraddittorio delle parti:
1) Rigetta le seguenti domande di merito proposte dalla parte attrice Parte_1
“accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in atti, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso,
a favore dell'esponente, della somma versata a controparte pari a complessivi Euro 14.989,53, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., condannare parte convenuta al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta di cui Euro 22.471,80 Contr per le lavorazioni eseguite dalla ditta 2012 Eood ed Euro 475,80 per il trasporto della merce presso controparte nonché presso la ditta o, in subordine, di quell'altre somme CP_3 accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo”.
2) Rigetta la domanda proposta dalla parte convenuta di accertamento della CP_1
“legittima risoluzione del contratto da parte di e, per l'effetto CP_1
pagina 27 di 28 3) Rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte convenuta relative al CP_1 rimborso dei costi sostenuti ed al risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte e, in particolare, la seguente domanda riconvenzionale: “in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento di condannare parte attrice alla corresponsione della Parte_1 ulteriore somma di euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.”
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma
2, D.Lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Torino, in data 01 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5396/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio MARCHISIO del Foro di Torino;
[...]
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena APPENDINO e dall'Avv. Clara POZZO ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 76, in forza di procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: risoluzione contratto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 28
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 23.11.2025):
“- contrariis reiectis;
- nel merito:
- accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in atti, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso,
a favore dell'esponente, della somma versata a controparte pari a complessivi Euro 14.989,53, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., condannare parte convenuta al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta di cui Euro 22.471,80 per le lavorazioni eseguite dalla ditta ed Euro 475,80 per il trasporto della merce CP_3 presso controparte nonché presso la ditta o, in subordine, di quell'altre somme CP_3 accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigettare per carenza di presupposti la domanda riconvenzionale di risarcimento danni svolta da controparte in quanto infondata, illegittima, inammissibile e comunque non provata in punto an e quantum debeatur per i motivi di fatto e di diritto indicati in atti, o in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante dovesse ritenere fondata tale domanda avanzata da controparte, accertato e dichiarato per i motivi dedotti in atti il concorso colposo ex art. 1227, c.1, cc di parte convenuta nel cagionare i danni lamentati, diminuire l'importo dei danni richiesti da controparte in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze accertate in corso di causa;
- in ogni caso condannare controparte alla corresponsione: delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
delle spese (pari ad euro 190,32) di avvio della procedura di mediazione n. ADR-2025-872 avanti all'Organismo di Mediazione sede di Torino, nonché dei compensi Controparte_4 professionali maturati per tale procedura, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre i.v.a. e
c.p.a., tenuto conto dell'esito negativo della mediazione demandata imputabile all'assenza ingiustificata della convenuta, come ampiamente illustrato in atti.
pagina 2 di 28 - in via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta sulle circostanze capitolate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI Cpc, dimessa in data 3.11.23 da questo patrocinio nonché per il rigetto delle istanze istruttorie di controparte con conseguente accoglimento delle eccezioni formulate in atti dall'esponente a tali istanze o, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, si insiste per l'ammissione a prova contraria indiretta sui capitoli di prova dedotti nella terza memoria autorizzata ex art. 183, comma VI Cpc, datata 27.11.2023, con i testi ivi indicati.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 21.11.2025):
“Voglia codesto Tribunale, accertato il grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. e la legittima risoluzione del Pt_1 contratto da parte di respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto riconoscendo il diritto di a trattenere gli acconti ricevuti per CP_1 complessivi euro 14.989,53 a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti e di risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta da Parte_1 in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento di condannare parte Parte_1 attrice alla corresponsione della ulteriore somma di euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Con vittoria e distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 28
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 27.02.2023 ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante Sig. ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 presso il Tribunale di Torino la , in persona dell'amministratore e legale CP_1 rappresentante pro tempore, Sig. chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle CP_2 seguenti domande:
“accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in premessa, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione, ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso, a favore dell'esponente, della somma di Euro 14.989,53 corrisposta a controparte, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta, di cui Euro 22.471,80 per le lavorazioni eseguite dalla ditta ed Euro 475,80 per il trasporto della merce presso controparte nonché presso la CP_3
Contr ditta 2012 Eood o, in subordine, di quell'altre somme accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo.”
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta , in persona CP_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. depositando comparsa CP_2
pagina 4 di 28 di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Il Giudice Istruttore dr.ssa LATELLA ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c.
1.5. Con Ordinanza in data 11.09.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
1.6. Con Ordinanza 31.01.2024 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti, fissando per l'assunzione udienza avanti il GOP.
1.7. Con Ordinanza 12.09.2024 il nuovo Giudice dr. DI CAPUA:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
(inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte attrice;
• delle eccezioni proposte dalla parte convenuta;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nelle precedenti Ordinanze;
• dell'esito delle prove orali:
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
pagina 5 di 28 • del vantaggio, per la parte che risultasse vittoriosa nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte vittoriosa dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.; scioglimento consensuale del contratto di cui è causa, con rinuncia alle rispettive domande, eccezioni e conclusioni, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha ritenuto opportuno invitare alle parti a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle rispettive “note scritte” sotto indicate;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. Con Ordinanza in data 12.02.2025 il Giudice:
- non avendo la parte attrice inteso aderire alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c., ha ritenuto opportuno, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni e fissare udienza di rimessione della causa in decisione, disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e, da ultimo dal D.Lgs. n. 216/2024) e fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n.
149/2022 e sostituito, da ultimo dal D.Lgs. n. 216/2024);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 6 di 28 1.9. Tenuto conto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata, con Ordinanza in data 24.09.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”),
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui … all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 7 di 28 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 24.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello.
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 24.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 28
2. Sul merito della presente causa.
2.1. A sostegno delle proprie domande, la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che la è una società che opera nell'ambito della moda ed ha Parte_1 commissionato all'odierna convenuta, alla fine del mese di aprile 2022, la realizzazione del
Campionario Collezione SS23 nonché della Collezione FW22, versando a controparte rispettivamente un acconto di Euro 3.894,85 per la prima commessa (doc.1) nonché un ulteriore acconto di Euro
11.094,68 per la seconda commessa (doc.2);
- che in data 2.05.2022, parte attrice procedeva ad inviare alla convenuta sia i CP_1 tessuti del Campionario Collezione SS23 sia le relative schede tecniche, mentre, per quanto concerne la
Collezione FW22, inviava, all'inizio del mese di giugno 2022, i relativi tessuti;
- che, nonostante il termine per la consegna dei capi di cui al predetto fosse stato Parte_2 concordato tra le parti per il 15.06.2022, la stante il mancato Parte_1 rispetto da parte di di tale data per via di presunte precedenti commesse ricevute da CP_1 altri committenti, acconsentiva, come proposto da controparte, a ricevere per tale data almeno un capo
(dei quattro in produzione) per ogni articolo, in modo da poter realizzare il servizio fotografico programmato per il 27.06.2022;
- che, verso la fine del mese di giugno 2022, però, la parte convenuta non solo consegnava alla
. 25 modelli di campionario SS23 anziché 36, come promesso Parte_1 da controparte medesima, ma quelli spediti presentavano vizi e difetti dovuti al mancato rispetto delle schede tecniche redatte dal sig. in possesso di sin Parte_1 CP_1 dal 2.05.2022, nonché a rifiniture incomplete e cuciture storte, oltre ad essere maleodoranti;
- che tali vizi e difetti venivano prontamente denunciati e documentati dal sig.
[...] ia email (doc. 3), tant'è vero che controparte stessa si scusava via email (sub doc. Parte_1
3) per la pessima qualità dei modelli di campionario spediti, garantendo di rimediare con la consegna di almeno un capo per ogni articolo entro il giorno 8.07.2022 mentre i restanti sarebbero stati inviati entro il 15.07.2022 (doc. 4);
- che, tuttavia, anche i successivi modelli, consegnati in data 7.07.2022, presentavano errori di cucitura e di adesivo e comunque non erano realizzati a regola d'arte, ferma restando la mancata consegna di altri capi, tra cui si segnala, in particolare, l'articolo India arrivato solamente ad inizio del mese di agosto 2022;
pagina 9 di 28 - che la tra l'altro, riscontrava anche la mancata consegna da Parte_1 parte di dei capi di produzione di cui alla collezione invernale FW22, prevista CP_1 entro il 15.07.2022, visto che, in data 27.06.2022, l'odierna convenuta informava via email il sig. che tale collezione non risultava ancora messa in produzione;
Parte_1
- che in data 14.07.2022, addirittura comunicava alla CP_1 Parte_1 di non essere in grado di proseguire il lavoro commissionato relativo alla Collezione
[...]
SS23 e di non aver ancora adempiuto alla commessa relativa alla collezione invernale FW22, nonostante l'incasso dei summenzionati acconti versati dalla Parte_1
- parte attrice si vedeva, quindi, costretta a rivolgersi alla ditta bulgara per l'esecuzione CP_3 dei lavori commissionati in precedenza a parte convenuta procedendo al ritiro della merce presso i laboratori bulgari di;
CP_1
- la preso atto dell'inadempimento di , Parte_1 CP_1 richiedeva a quest'ultima la restituzione degli acconti versati ma senza esito positivo, tantomeno sortiva effetto la diffida della scrivente difesa del 28.11.2022 (doc. 5);
- che vana è stata anche la procedura di negoziazione assistita instaurata dall'esponente (doc.6) che ha avuto esito negativo (doc.7).
- che, alla luce dei fatti illustrati, pare evidente l'inadempimento della che, per CP_1 quanto concerne la Collezione SS23, non ha eseguito a regola d'arte il lavoro commissionato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ed ha disatteso i tempi di consegna concordati tra le parti e, in riferimento alla Collezione FW22, ha omesso la produzione dei capi di abbigliamento.
- che, pertanto, stante l'inadempimento della , si ravvisano gli estremi per la CP_1 risoluzione contrattuale ex art 1453 c.c. con conseguente diritto della parte attrice di ottenere la restituzione ex art 1453 c.c., o quantomeno ai sensi dell'art 2033 c.c., degli importi versati e trattenuti indebitamente da controparte;
- che spetta alla anche il risarcimento ex art 1453 c.c. o, in Parte_1 subordine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., dei danni patiti a seguito dell'inadempimento della;
nello specifico trattasi del rimborso della somma di CP_1
Euro 22.471,80 corrisposta dall'esponente alla ditta bulgara per la realizzazione delle CP_3 collezioni commissionate a nonché della somma di Euro 475,80 pagata dalla CP_1 alla ditta di trasporti Rabben TA srl per la consegna dei Parte_1 tessuti presso il laboratorio bulgaro di controparte nonché, atteso l'inadempimento di quest'ultima, per il ritiro dei medesimi e il successivo trasporto della merce presso la ditta bulgara . CP_3
pagina 10 di 28 2.2. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che la ricostruzione dei fatti così come esposta da parte attrice è inveritiera e volutamente lacunosa e ha subito danni importanti per aver dovuto bloccare le linee produttive per dar CP_1 esecuzione ai progetti di pur a fronte dei ritardi di questa nella Parte_1 consegna di tessuti e accessori;
- che è una società che opera da anni nel settore dell'abbigliamento sportivo e da CP_1 lavoro, del merchandising e gadgets, fornendo altresì capi di abbigliamento rappresentati soprattutto da indumenti in materiale tecnico (doc. 1);
- che in data 2.5.2022 sottoponeva un'offerta economica ad CP_1 [...] per la produzione di un campionario per la collezione estiva del 2023 con Parte_1 fornitura di tessuti e accessori a carico di e con consegna Parte_1 stimata approssimativamente a metà giugno (doc. 2);
- che in data 01.06.2022, sottoponeva una seconda offerta economica per la CP_1 stagione invernale 2022 sempre con fornitura di tessuti e accessori a carico della committente e con consegna “in funzione della data di consegna di tessuti e accessori” (doc. 3);
- che entrambe le offerte venivano accettate da Parte_1
- che fin dall'inizio della lavorazione si sono verificate problematiche legate innanzitutto a differenze tra le schede tecniche consegnate da e i tessuti e accessori Parte_1 consegnati dalla committente che risultavano privi di etichette di riferimento e, inoltre, derivanti dalla mancata consegna di tutti i tessuti e accessori necessari per avviare le lavorazioni;
- che in data 20.05.2022 veniva inviata una mail da a CP_1 Parte_1 in cui si indicavano gli accessori mancanti (doc. 4);
[...]
- che con mail del 27.05.2022 veniva sollecitata la consegna dei tessuti così come con mail del
3.06.2022 (doc. 5);
- che gli ultimi tessuti venivano consegnati solo in data 11.06.2022 e quindi solo 4 giorni prima della data stimata per la consegna della collezione ( mail del 14.7.22 - doc. 6);
- che inviava nel frattempo in data 01.06.2022 quattro prototipi di articoli CP_1 selezionati tra quelli della collezione per avere conferma della qualità e della corretta comprensione delle schede tecniche;
- che venivano quindi spediti campioni in 3 tranches, 7 luglio, 8 luglio e 12 luglio 2022, come emerge dalla pec del 18.7.2022 inviata da ad doc. 7); CP_1 Pt_1 Parte_1
- che a seguito di tali consegne non è mai pervenuta a alcuna comunicazione o CP_1 elenco formale e dettagliato di eventuali modifiche da apportare ai capi ancora da confezionare;
pagina 11 di 28 - che, quanto alla collezione invernale, solo in data 14.06.2022 venivano consegnati i tessuti mancanti ma accertava la mancanza di numerosi accessori necessari per il completamento CP_1 del progetto;
- che durante il mese di luglio si susseguivano una serie di mail tra le parti che ben chiariscono la situazione;
- che in data 12.07.2022 ricordava ad che, in CP_1 Parte_1 assenza di indicazioni e senza aver concordato di procedere con la sdifettamento dei capi necessario per capire come realizzarli al meglio, si sarebbe portato a termine il lavoro nei limiti del possibile e con il rischio di possibili errori da imputarsi alla negligenza della committente;
veniva altresì ribadito che non erano stati consegnati gli accessori necessari per il completamento dei progetti (quali adesivi, zip, bottoni che da contratto avrebbero dovuto essere forniti da doc. 8); Parte_1
- che entrambe le produzioni sono quindi state portate avanti da senza alcun tipo di CP_1 supporto da parte di con il conseguente blocco di linee di produzione Parte_1 di e ritardi nell'esecuzione di altri progetti commissionati da soggetti diversi quali: CP_1
DO (USA), IL (UK), LE OR (USA) (vd. doc.7);
- che significativa a tal riguardo è la comunicazione ricevuta da e proveniente da CP_1 un fornitore che avrebbe dovuto realizzare parte delle lavorazioni;
con mail dell'11.7.2022 la società
FF comunicava a che non avevano ricevuto tutti i materiali in tempo utile e CP_1 che gran parte dei tessuti erano privi di etichette ovvero non adatti per tutte le lavorazioni e con altezze non corrette (doc. 9);
- che FF con tale comunicazione riferiva anche che la reputazione commerciale di
[...] ra pessima nel settore a causa della scarsa affidabilità; Parte_1
- che a fronte di quanto sopra con comunicazione del 18 luglio 2022 comunicava CP_1
l'intenzione di risolvere il contratto trattenendo gli acconti ricevuti sul maggior danno subito e invitando liberare i magazzini di dalla merce ivi Parte_1 CP_1 presente (doc. 7);
- che con pec del 31.08.2022, ribadiva l'intenzione di trattenere gli acconti ricevuti CP_1 che non erano neppure sufficienti a coprire i costi sostenuti da e i danni derivanti CP_1 dal blocco delle linee di produzione nell'interesse di doc. 10); Parte_1
- che, in particolare venivano specificati i costi sostenuti per la realizzazione dei capi consegnati, i costi relativi ai cartamodelli e ai prototipi, i costi per i campioni non ultimati ma consegnati, lo sviluppo taglie per 6 articoli e per il campione relativo all'articolo oltre ai costi sostenuti per il blocco Per_1
pagina 12 di 28 delle linee vincolate alla produzione he aveva causato ritardi in altre Parte_1 produzioni su altri clienti;
- che alla luce dei fatti sopra descritti e documentati risulta evidente il grave inadempimento di che ha legittimato la risoluzione del contratto formalizzata da Parte_1
con pec del 14.07.2022 e ribadita con pec del 31.08.2022; CP_1
- che, pertanto, accertato il grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. e Parte_1 la legittima risoluzione del contratto da parte di , devono respingersi le domande di CP_1 parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto riconoscendo il diritto di a CP_1 trattenere gli acconti ricevuti per complessivi euro 14.989,53 a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti e di risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta da Parte_1
[...]
- che, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento di Pt_1 Parte_1 deve condannarsi parte attrice alla corresponsione della ulteriore somma di Euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa.
2.3. Ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che dalle risultanze delle prove orali e documentali risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta:
In data 2.5.2022 sottoponeva un'offerta economica ad CP_1 [...] er la produzione di un campionario per la collezione estiva del 2023 con fornitura Parte_1 di tessuti e accessori a carico di e con consegna stimata Parte_1 approssimativamente a metà giugno.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 1) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., risulta documentalmente provata dalla produzione dell'offerta (cfr. doc. 1 della parte attrice e doc. 2 della parte convenuta) e, inoltre, è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1 nella sua qualità di consulente, il quale ha riferito quanto segue: “1) Vero quanto capitolato. Ne sono a conoscenza perché collaboro con in qualità di consulente per la parte logistica”. CP_1
Successivamente, in data 01.06.2022, sottoponeva una seconda offerta CP_1 economica per la stagione invernale 2022 sempre con fornitura di tessuti e accessori a carico della committente e con consegna “in funzione della data di consegna di tessuti e accessori”.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 2) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., risulta documentalmente provata dalla produzione dell'offerta (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 3 della parte convenuta) e, inoltre, è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
pagina 13 di 28 Fin dall'inizio del rapporto nel mese di maggio 2022 si verificavano problematiche connesse a differenze tra le schede tecniche consegnate da i tessuti e accessori Parte_1 inviati dalla committente. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 3) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., è stata integralmente confermate sia dal teste sia Testimone_1 dalla teste (dipendente di dal 2020 al 2022) sia dalla teste Testimone_2 CP_1
(sviluppatrice prodotto moda che ha lavorato per dal marzo Testimone_3 CP_1
2019 fino a maggio 2023). In particolare, il teste ha riferito quanto segue: “3) Vero Testimone_1 quanto capitolato. ADR Non mi sono interfacciato personalmente per le commesse con il sig.
; ricordo di averlo contattato telefonicamente o tramite whatsapp un paio di volte in Pt_1 prossimità della consegna. L'interfaccia principale erano le fashion designer ( ed Testimone_3
) e il sig. . Mi sono recato in Bulgaria presso il laboratorio e ho Testimone_2 CP_2 direttamente visto le difficoltà che c'erano. La merce (i tessuti) sono arrivati in stato non idoneo in quanto non foderati, senza etichette, risultava quindi difficile risalire al prodotto. Ho visto personalmente le schede tecniche. L'etichetta di spedizione e del prodotto non sono la stessa cosa, ciò anche alla luce del documento n. 48) di parte attrice che mi viene rammostrato.”.
La ichiarava fin dal mese di maggio 2022 che avrebbe inviato Parte_1 campioni come riferimento per le lavorazioni. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo
4) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dalla teste
(cfr. sul punto anche le mail prodotte dalla parte convenuta sub docc. 4 e 5). Testimone_3
Successivamente, a inizio giugno dichiarava di non avere Parte_1 campioni disponibili da inviare. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 5) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dalla teste
[...]
, la quale ha riferito quanto segue: “5) Avevamo ricevuto parte dei campioni e altri non erano Tes_3 arrivati. Non ricordo la data e ricordo che mancavano dei campioni.”
Venivano inviati solo alcuni cartamodelli, che venivano modificati da in CP_1 quanto erano di altezza superiore ai tessuti consegnati.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 6) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. è stata integralmente confermata dalla teste e in parte anche dalla teste Testimone_2
la quale ha riferito quanto segue: “6) Ricordo un abito o una gonna riguardo al Testimone_3 quale la mia referente in Bulgaria mi aveva chiamato chiedendomi come avrebbe dovuto posizionare il cartamodello sul tessuto in quanto la stoffa era più corta rispetto al cartamodello.”
I tessuti via via consegnati risultavano privi di etichette di riferimento e degli accessori necessari per avviare le lavorazioni. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 7) della pagina 14 di 28 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dal teste Tes_1 sia dalla teste sia dalla teste
[...] Testimone_2 Testimone_3
La consegna dei tessuti e degli accessori veniva sollecitata sia verbalmente che tramite mail sin dalla fine del mese di maggio 2022. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 8) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata:
- sia dal teste il quale ha riferito quanto segue: “8) Vero quanto capitolato. Testimone_1
Abbiamo sollecitato perché avevamo necessità di avere per tempo i materiali.”;
- sia dalla teste la quale ha dichiarato quanto segue: “8) confermo ma non ricordo Testimone_3 precisamente la data.”
Gli ultimi tessuti venivano consegnati solo in data 11 giugno e quindi solo 4 giorni prima della data stimata per la consegna della collezione. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 9) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Tes_1
e, in parte, dalla teste la quale ha dichiarato quanto segue: “9) Non so
[...] Testimone_3 confermare la data ma certamente gli ultimi materiali sono arrivati molto tardi.”
inviava nel frattempo in data 1 giugno quattro prototipi di articoli CP_1 selezionati tra quelli della collezione per avere conferma della qualità e della corretta comprensione delle schede tecniche. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 10) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
Venivano quindi spediti campioni in 3 tranches, 7 luglio, 8 luglio e 12 luglio 2022.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 11) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: Testimone_1
“11) Vero quanto capitolato. Erano tre tranches ma non ricordo le date precise. Possono essere le date indicate nel capitolo.” Anche la teste ha dichiarato di ricordare “più tranches di Testimone_3 invio”.
Tali consegne venivano effettuate senza alcuna comunicazione o elenco formale e dettagliato di eventuali modifiche da apportare ai capi ancora da confezionare. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 12) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dal teste sia dalla teste in merito a tessuti e materiali. Testimone_1 Testimone_3
Quanto alla collezione invernale, solo in data 14 giugno venivano consegnati i tessuti mancanti privi, però, di numerosi accessori necessari per il completamento del progetto. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 13) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste e, sia pure non ricordando la data, anche dalla teste Testimone_1 [...]
. Tes_3
pagina 15 di 28 In data 12 luglio 2022 ricordava ad he, in CP_1 Parte_1 assenza di indicazioni circa lo sdifettamento dei capi, si sarebbe portato a termine il lavoro con il rischio di possibili errori di esecuzione. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 14) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dalla teste sia dal teste il quale ha riferito quanto segue: “14) Vero quanto Testimone_2 Testimone_1 capitolato. Se dal cliente non vengono rilevate possibili incongruenze tra il progetto e quanto realizzato evidentemente il cliente potrebbe trovarsi con un capo non perfetto.” La circostanza è stata confermata anche dalla teste sia pure non ricordando la data. Testimone_3
Veniva altresì ribadito in tale circostanza che non erano stati consegnati gli accessori necessari per il completamento dei progetti, quali adesivi, zip, bottoni. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 15) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dalla teste sia dalla teste (con conseguente irrilevanza della Testimone_2 Testimone_3 deposizione del teste sul punto). Testimone_1
Entrambe le produzioni venivano portate avanti da senza alcun tipo di CP_1 supporto da parte di con il conseguente blocco di linee di produzione Parte_1 di e ritardi nell'esecuzione di altri progetti commissionati da soggetti diversi quali: CP_1
), IL (UK), LE OR (USA). Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al Persona_2 capo 16) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dalla teste sia dalla teste sia dal teste il quale ha Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 riferito quanto segue: “16) Vero quanto capitolato. Le difficoltà che arrivavano a me era la mancanza di informazioni precise per cui era complicato lavorare con il sig. .” Pt_1
aveva utilizzato alcuni accessori presenti in magazzino per ovviare alla CP_1 mancata consegna degli accessori da parte di ale circostanza, dedotta Parte_1 dalla parte convenuta al capo 17) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata sia dal teste sia dalla teste Testimone_1 Testimone_2
La aveva contestato la qualità dei capi consegnati da Parte_1
, salvo utilizzarli a qualche giorno di distanza in una sfilata a Roma in data CP_1
11.07.2022. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 18) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata:
- sia dal teste il quale ha riferito quanto segue: “18) Confermo quanto capitolato in Testimone_1 quanto ho visto le immagini come da documento n. 14) che mi viene rammostrato. ADR Non ricordo precisamente i nomi dei capi di cui al doc. n. 14) né se sono stati tutti prodotti da noi, ma alcuni certamente sì.”; pagina 16 di 28 - sia dalla teste la quale ha dichiarato: “18) Confermo quanto capitolato in quanto Testimone_2 ho visto le immagini come da documento n. 14) che mi viene rammostrato. ADR Non ricordo precisamente i nomi dei capi di cui al doc. n. 14). Non sono stati tutti prodotti da noi, ma alcuni certamente sì (non li riconosco nella foto rammostratami)”;
- sia dalla teste la quale ha riferito quanto segue: “18) Confermo quanto capitolato Testimone_3 come da documento n. 14) che mi viene rammostrato. ADR Non ricordo precisamente i nomi dei capi di cui al doc. n. 14). Non sono stati tutti prodotti da noi, ma alcuni certamente sì (alcuni li riconosco nella foto rammostratami)”.
Il fornitore di , comunicava a inizio luglio 2022 di non aver CP_1 Controparte_5 ricevuto tutti i materiali in tempo utile e che gran parte dei tessuti erano privi di etichette ovvero non adatti per tutte le lavorazioni e con altezze non corrette. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 19) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “19) Vero quanto capitolato. C'erano differenze Testimone_1 nelle altezze e chiaramente a livello di taglio vi sono delle difficoltà. I tessuti erano arrivati privi di pellicola e non confezionati regolarmente”.
FF con tale comunicazione riferiva anche che era Parte_1 considerato nel settore una società poco affidabile. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 20) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata sostanzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “20) Trattasi di una informazione che mi è Testimone_1 arrivata”.
, da un lato, ha sostenuto costi per la realizzazione dei prototipi e dei CP_1 cartamodelli impiegando risorse interne e, dall'altro lato, ha tenuto impegnate le linee di produzione cumulando ritardi su altri progetti commissionati da differenti clienti. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 22) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
Il solo costo vivo sostenuto da per far realizzare alcuni i capi oggetto delle CP_1 lavorazioni di laboratorio è stato pari a Euro 6.622,50. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 22) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “Non ricordo l'importo che però è coerente” Testimone_1
Il costo della merce effettivamente consegnata e quindi utilizzabile da Parte_1
è stato pari a Euro 2.358,00 oltre IVA e il costo per carta modelli e proto pari a Euro 420,00,
[...] oltre IVA, per un totale di Euro 2.778,00 oltre IVA. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al pagina 17 di 28 capo 23) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “Non ricordo l'importo che però è coerente”, Testimone_1
Le ore lavoro dedicate da due persone alle due collezioni di Parte_1 hanno comportato un costo di Euro 2.582,80 (Euro 64,57 al giorno per 20 giornate di due persone) oltre al tempo dedicato dall'Amministratore Delegato di alla gestione di tutte le CP_1 problematiche incorse tra maggio e fine luglio 2022. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 24) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “24) Non ricordo l'importo e le ore che però sono Testimone_1 coerenti nella misura indicata nel capitolo. Vero con riferimento al tempo dedicato alla soluzione delle problematiche”
Il mancato impiego delle linee produttive su altri progetti che sono stati conseguentemente eseguiti in ritardo hanno compromesso l'immagine commerciale di Tale Controparte_1 circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 25) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
ha ritardato i seguenti progetti: IL, DO, LE OR, OTK, Mon CP_1
Coeur, Me&eM. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 26) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste Testimone_1
I clienti OTK, Mon Coeur, Me&Em, IL hanno cessato di collaborare con CP_1 ale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 27) della memoria ex art. 183, comma 6,
[...]
n. 2, c.p.c. è stata integralmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto Testimone_1 segue: “Vero quanto capitolato. Con riferimento alla cessazione delle collaborazioni è evidente la connessione con i ritardi accumulati.”
Gli spazi produttivi riservati per entrambe le collezioni hanno comportato un costo di Euro
5.000 per la collezione estiva e di Euro 8.000 per la collezione invernale. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 28) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “28) Non ricordo l'importo Testimone_1 che però è coerente.”
I costi per i campioni non ultimati ma consegnati su richiesta del cliente e lo sviluppo delle taglie per 6 articoli hanno comportato un costo di circa Euro 1.000,00. Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta al capo 29) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è stata parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito quanto segue: “29) Non ricordo l'importo Testimone_1 che però è coerente.”
pagina 18 di 28 2.4. Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. la parte attrice ha dedotto:
- al capo 3), che in data 28.04.22, , dipendente di , comunicava Testimone_2 CP_1 ad di aver ricevuto i campioni LARK, HOLLYR, , CARLAN, Pt_1 Per_3 Per_4
Perso Per_1 COUNTRY, , PATTY, ; Per_5 Per_7 Per_8 Per_9
- al capo 4), che nell'ambito delle commesse commissionate a , la CP_1 [...] ha sempre fornito a il proprio supporto e collaborazione, Parte_1 CP_1 tramite messaggi whatsapp, foto, video, email, sia durante l'esecuzione del campionario estivo sia dopo il ricevimento dei capi realizzati da per rimediare ai vizi e difetti riscontrati;
CP_1
- al capo 5), che in data 30.06.22, la sig.ra dipendente di , Testimone_2 CP_1 stante la pessima qualità dei modelli di campionario spediti alla Parte_1 garantiva a quest'ultima di rimediare con la consegna di almeno un capo per ogni articolo entro il giorno 8.07.22 mentre i restanti (ovvero le 4 ripetizioni per ogni capo) sarebbero stati inviati entro il
15.07.22;
- al capo 6), che in data 30.06.22, la sig.ra dipendente di , dopo Testimone_3 CP_1 essersi scusata con per la mancata esecuzione a regola d'arte del campionario estivo, Pt_1 riferiva a quest'ultimo che era impossibile rifare completamente tutti i capi, precisando che alcuni capi erano stati smontati e che erano state rifatte le parti completamente sbagliate e le cuciture malfatte;
- al capo 7), che in data 7.07.22, la sig.ra dipendente di , a Testimone_2 CP_1 fronte della richiesta di di cambiare laboratorio, stante la pessima qualità dei capi Pt_1 realizzati dalla FF, fornitore di , tentava di tranquillizzare il suddetto CP_1
riferendo di aver selezionato altri laboratori qualificati;
Pt_1
- al capo 8), che in data 19.05.22, la predetta sig.ra , dipendente di , Tes_2 CP_1 comunicava ad che la tempistica di consegna del campionario estivo era slittata dovendo Pt_1
impiegare la propria linea produttiva anche per progetti di altri clienti. CP_1
Senonché, contrariamente alla valutazione espressa dal precedente Giudice Istruttore dr.ssa
VIGONE con la citata Ordinanza di ammissione prove del 31.01.2024, tali prove risultano inammissibili, non rivestendo natura di prova contraria in senso stretto.
Per mera completezza, deve aggiungersi che, in ogni caso, i testimoni escussi non hanno confermato le principali circostanze dedotte dalla parte attrice in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3,
c.p.c.:
- sul capo 4, infatti, la teste si è limitata a riferire che “ era molto Testimone_2 Pt_1 disponibile ma le informazioni non erano complete”, ricordando “che mancavano dettagli su bottoni e tessuti, fatto che ha determinato il viaggio in Bulgaria per visionare i tessuti”; la teste ha inoltre pagina 19 di 28 precisato quanto segue: “per prassi SUPERSTILE chiedeva ai propri clienti i dettagli utili alla produzione e creava sulla base di questi un file. I dettagli forniti da erano incompleti.”; a Pt_1 sua volta, la teste sentita sul capo 4), ha dichiarato che “ era molto Testimone_3 Pt_1 disponibile ma le informazioni non erano complete.”);
- sul capo 5), la teste ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che il campionario non Testimone_2 era stato approvato da per la qualità. Ricordo di aver promesso la spedizione di altri capi Pt_1 ma non ricordo quando né se questi siano poi stati consegnati. Per i nostri criteri non era un campionario da non approvare ma ovviamente l'ultima parola era del cliente. Ho infatti promesso al cliente un cambio di laboratorio anche se ripeto che per i nostri standard non era un campionario da non approvare.”; a sua volta, la teste ha dichiarato: “Ricordo che aveva Testimone_3 Pt_1 contestato i capi e che alcuni difetti erano stati da noi riconosciuti mentre per altri non ci sembrava il caso di rifare i capi. Non ricordo se avevamo garantito la consegna di altri capi.”;
- sul capo 7) la teste ha richiamato le proprie precedenti dichiarazioni (è ben vero Testimone_2 che tale circostanza è stata invece confermata dalla teste ma si deve osservare che la Testimone_3 circostanza ivi dedotta fa riferimento ad un'attività posta in essere unicamente dalla sig.ra
); Tes_2
- sul capo 8), la teste ha dichiarato quanto segue: “Il ritardo era dovuto alla Testimone_2 mancanza dei tessuti che non erano stati forniti in tempo dal cliente. Ho pertanto comunicato lo slittamento della consegna del campionario estivo come da documento n. 18) che mi viene rammostrato. Non vi era un laboratorio dedicato ad un solo progetto. Se dovevamo attendere i tessuti era necessario dedicarsi ad altri progetti” (è ben vero che tale circostanza è stata invece confermata dalla teste ma, anche in tal caso, si deve osservare che la circostanza ivi dedotta fa Testimone_3 riferimento ad un'attività posta in essere unicamente dalla sig.ra ). Tes_2
2.5. Alla luce delle deposizioni testimoniali sopra richiamate, non assume particolare rilevanza lo scambio di mail e di messaggi whatsapp intercorso tra e Parte_1
(cfr. docc. 3, 4, nonché da 11 a 43 della parte attrice e docc. 6, 7, 8, 9 e 10 della CP_1 parte convenuta), tenuto anche conto che provengono dalle attuali parti in causa.
2.6. Dunque, dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale sopra richiamate emerge l'inadempimento della società Parte_1
In particolare, come si è visto, fin da subito vi erano stati ritardi nella consegna dei tessuti e degli accessori, che avevano comportato un rallentamento nell'inizio delle lavorazioni, tant'è che pagina 20 di 28 si era trovata costretta a utilizzare alcuni accessori presenti in magazzino per CP_1 ovviare alla mancata consegna degli accessori da parte della società Parte_1
Come pure si è visto, erano emerse problematiche relative alle differenze tra schede tecniche consegnate dalla società i tessuti consegnati che risultavano privi di Parte_1 etichette di riferimento.
Inoltre, la società non aveva voluto procedere con il c.d. Parte_1
“sdifettamento” dei capi consegnati come campionario, così da verificare congiuntamente se e quali modifiche apportare ai capi da consegnare.
Dunque, aveva dovuto ovviare a ciò cercando di realizzare al meglio i capi CP_1 commissionati pur in totale assenza di qualsiasi collaborazione, sostenendo costi per la realizzazione dei prototipi e dei cartamodelli, impiegando risorse interne che avevano dovuto lavorare in assenza di indicazioni indispensabili, tenendo impegnate a lungo le linee di produzione e cumulando ritardi su altri progetti commissionati da altri clienti.
2.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, accertato il grave inadempimento di
[...] devono rigettarsi le seguenti domande di merito proposte dalla parte attrice: Parte_1
“accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in atti, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso,
a favore dell'esponente, della somma versata a controparte pari a complessivi Euro 14.989,53, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., condannare parte convenuta al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta di cui Euro 22.471,80 per le lavorazioni eseguite dalla ditta ed Euro 475,80 per il trasporto della merce CP_3 presso controparte nonché presso la ditta Mak 2012 Eood o, in subordine, di quell'altre somme accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo”.
2.8. Nonostante sia accertato il grave inadempimento di non può Parte_1 peraltro accogliersi la domanda proposta dalla parte convenuta di accertamento della “legittima risoluzione del contratto da parte di . CP_1
pagina 21 di 28 Secondo quanto prospettato dalla parte convenuta, infatti, tale “risoluzione” sarebbe stata formalizzata da con PEC del 14 luglio 2022 e ribadita con PEC del 31 agosto 2022. CP_1
Senonchè, come si evince dalla semplice lettura delle citate PEC prodotte dalla parte convenuta, rispettivamente, sub doc. 6) e sub doc. 10), nel caso di specie la non aveva posto in CP_1 essere alcuna delle seguenti ipotesi di risoluzione stragiudiziale previste dalla legge, del resto neppure invocate nel presente giudizio:
§ “diffida ad adempiere” ex art. 1454 c.c., ai sensi del quale:
“Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.”;
§ “clausola risolutiva espressa” ex art. 1456 c.c., ai sensi del quale:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.”;
§ “termine essenziale per una delle parti” ex art. 1457 c.c., ai sensi del quale:
“Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.”
2.9. Si deve poi osservare che la parte convenuta non ha chiesto la pronuncia di una sentenza costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto per l'inadempimento di non scarsa importanza della società ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., come si evince Parte_1 agevolmente dalla lettura:
➢ della parte “in diritto” riportata a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, dove si fa riferimento ad una risoluzione stragiudiziale che sarebbe stata formalizzata prima del presente giudizio in forza delle citate PEC (“Alla luce dei fatti sopra descritti e documentati risulta evidente il grave inadempimento di che ha legittimato la risoluzione del contratto Pt_1 formalizzata da con pec del 14 luglio 2022 e ribadita con pec del 31 agosto 2022”); CP_1
pagina 22 di 28 ➢ di quanto riportato a pag. 5 delle note scritte depositate in data 21.22.2025, dove si fa riferimento ancora una volta ad una risoluzione stragiudiziale che sarebbe stata formalizzata prima del presente giudizio in forza delle citate PEC (“L'istruttoria ha confermato quanto esposto da in comparsa di costituzione ovverosia il grave inadempimento di CP_1
che ha legittimato la risoluzione del contratto formalizzata da con pec Pt_1 CP_1 del 14 luglio 2022 e ribadita con pec del 31 agosto 2022.”);
➢ delle conclusioni definitive, dove viene domandato l'accertamento di una risoluzione già avvenuta (“accertato il grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. e la legittima Pt_1 risoluzione del contratto da parte di respingere le domande di parte attrice CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto ….).
Pertanto, nel caso in esame non potrebbe evidentemente disporsi una tale pronuncia, ostandovi i fondamentali principi della “domanda” e della “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” consacrati, rispettivamente, all'art. 99 ed all'art. 112 c.p.c.
2.10. Tutto ciò chiarito, non potendo né essere accolta la domanda proposta dalla parte convenuta di accertamento della “legittima risoluzione del contratto da parte di né essere CP_1 pronunciata una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento di non scarsa importanza della società i sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., devono conseguentemente Parte_1 rigettarsi anche le ulteriori domande proposte dalla parte convenuta relative al rimborso dei costi sostenuti ed al risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte e, in particolare, deve rigettarsi la seguente domanda riconvenzionale: “in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento di condannare parte attrice alla corresponsione della Parte_1 ulteriore somma di euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.”
Secondo la stessa prospettazione della parte convenuta, infatti, tali domande conseguirebbero all'accertamento della “legittima risoluzione del contratto da parte di la quale, CP_1 peraltro, non può trovare accoglimento, secondo quanto detto poc'anzi.
Deve soltanto precisarsi che la parte convenuta potrà trattenere gli acconti ricevuti per complessivi
Euro 14.989,53, sia pure non “a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti e di risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta da , bensì per effetto dal mancato Parte_1 accoglimento delle domande di risoluzione del contratto avanzate da entrambe le parti.
pagina 23 di 28 2.11. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
pagina 24 di 28
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
4.2. Nel caso di specie, infatti, è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti.
5. Sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010.
5.1. Si deve osservare che la parte convenuta non ha partecipato all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. la copia del verbale di mediazione negativo prodotta dalla parte attrice sub docc. 55 e 56).
Sul punto, è poi appena il caso di osservare che l'affermazione del difensore della parte convenuta all'incontro del mediatore in data 12.05.2025, secondo cui la parte sostanziale non è interessata alla conciliazione avendo già aderito alla proposta conciliativa del Giudice, non configura certo un
“giustificato motivo”, tenuto anche conto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in Foro it. 2017, 3, I, 1091). Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti quanto meno al primo incontro rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 12 dicembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017 ).
Del resto, com'è noto, l'istituto della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 persegue un duplice pagina 25 di 28 obiettivo: da un lato, quello di realizzare, attraverso la composizione preventiva della lite, l'interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all'esito del processo;
dall'altro, quello deflattivo di abbattere, nell'interesse generale, il contenzioso giudiziario (cfr. in tal senso: Tribunale Modena 10 ottobre 2014 in Giurisprudenza locale - Modena 2014).
5.2. Ciò chiarito, quale conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Invero, già l'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, prevedeva testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” Il D.Lgs. n. 149/2022 (all'art. 7, comma 1, lettera p) ha rinforzato la predetta previsione al nuovo art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 1° marzo 2023) del seguente tenore letterale: “
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.” Dunque, a differenza della precedente formulazione, la norma prevede la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il riferimento alle ipotesi in cui “la mediazione costituisce condizione di procedibilità” conferma l'applicabilità della norma alla mediazione “obbligatoria”, “demandata” e “su clausola contrattuale o statutaria”, con esclusione della sola “mediazione facoltativa”.
Come si legge nella relazione illustrativa “il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del previgente comma 4-bis dell'articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
in tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione;
rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la pagina 26 di 28 medesima controversia ricorrano al giudice.”
La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sez. III^ civile, Sentenza 19 marzo 2025 nella causa n. 5382/2023 R.G.;
Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018). Si deve infine osservare che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Mantova sez. I 14 giugno 2016, in Redazione Giuffrè 2016).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5396/2023 R.G., promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante Sig. (parte attrice) contro , in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. (parte convenuta), nel CP_2 contraddittorio delle parti:
1) Rigetta le seguenti domande di merito proposte dalla parte attrice Parte_1
“accertare e dichiarare, per le causali specificate e documentate in atti, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc per inadempimento dell'odierna convenuta, per l'effetto condannare, a titolo di restituzione ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 2033 cc, l'odierna convenuta al rimborso,
a favore dell'esponente, della somma versata a controparte pari a complessivi Euro 14.989,53, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di pagamento delle fatture emesse da controparte al saldo nonché sempre ex art 1453 cc, o in subordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., condannare parte convenuta al risarcimento dei danni pari a complessivi 22.947,60 trattandosi dei costi sostenuti dall'esponente per ovviare all'inadempimento di parte convenuta di cui Euro 22.471,80 Contr per le lavorazioni eseguite dalla ditta 2012 Eood ed Euro 475,80 per il trasporto della merce presso controparte nonché presso la ditta o, in subordine, di quell'altre somme CP_3 accertande in corso di causa dal Giudice se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo”.
2) Rigetta la domanda proposta dalla parte convenuta di accertamento della CP_1
“legittima risoluzione del contratto da parte di e, per l'effetto CP_1
pagina 27 di 28 3) Rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte convenuta relative al CP_1 rimborso dei costi sostenuti ed al risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte e, in particolare, la seguente domanda riconvenzionale: “in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento di condannare parte attrice alla corresponsione della Parte_1 ulteriore somma di euro 16.604,68 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e dei danni patiti ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.”
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma
2, D.Lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Torino, in data 01 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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