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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 197 / 2025
Il Giudice designato IS TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
con l'avv.to IANNIELLO MARCO;
Persona_1 ricorrente
E
con l'avv.to BOTTA ANDREA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma di € CP_1
12.040,35 richiesta sulla base dell'assenza a visita di revisione del 18.12.2018.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che beneficiava dell'indennità di frequenza, prestazione riconosciuta in virtù di Persona_1 pregresso verbale di accertamento del 31.01.2027 CP_1
- di non aver mai ricevuto la notifica del suddetto invito a visita di revisione e di aver percepito in buona fede la relativa prestazione assistenziale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sulla base del fatto che: CP_1 - nel citato vernale si prevedeva espressamente la revisione al mese di gennaio del 2018 e che CP_1 era stata comunicata la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione, circostanze che escludevano il legittimo affidamento invocato dalla parte.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del 27.3.23 e relativa alla prestazione in precedenza in godimento.
Si discute pertanto di indebito assistenziale.
La L. 102/2009, di conversione del D.L. 78/2009, all'art. 20, comma 2, ratione temporis vigente, prevede: “L accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei CP_1 titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”.
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L. 114/2014 (art. 25, comma 6-bis ratione temporis vigente), l' ha assunto la gestione dell'intero processo di accertamento sanitario di CP_1 revisione per il diritto a benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, con le modalità meglio specificate con la circolare 10 del 23.1.2015, e con successivi messaggi n. 2901 del 27.4.2015, 2950 del 29.4.2015 e n. 926 del 25.2.2022.
In particolare, in caso di mancata presentazione a visita di soggetti nei cui confronti è stato accertato il buon esito della comunicazione postale, l'istituto procede alla sospensione della prestazione economica in godimento con decorrenza dal mese successivo alla data prevista per la visita e l'avvio del processo di revoca.
Fatta questa utile premessa sistematica, occorre altresì richiamare l'ormai consolidato orientamento di legittimità a mente del quale “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass., sez. VI
– lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020).
Il principio appena citato, infatti (è bene precisarlo), trova costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità, sebbene la Corte di Cassazione, del tutto opportunamente, si preoccupi di distinguere caso per caso le ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia consentita e quelle in cui sia preclusa: a ben guardare, però, ogni controversia concernente il problema in questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte risulta decisa in base al principio dell'affidamento che l'assistito ripone nella spettanza del beneficio, escludendosi la ripetibilità, dunque, soltanto nei casi in cui la posizione del beneficiario sia radicalmente incompatibile con un legittimo affidamento: “la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare
l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile (Cass. sentenza n. 17396/25).
È quindi esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile.
3. Ciò posto, nella fattispecie in esame va osservato che l' ha documentato di aver convocato a CP_1 visita di revisione la parte ricorrente mediante comunicazione inviata al genitore, , Parte_1 all'indirizzo di Via Santa Barbara, 25 ( ) e datata 18.10.2018: la missiva risulta consegnata Pt_2 per intervenuta giacenza (con correlata indicazione del Modello 26 immesso in cassetta in data
31.10.2018) in data 7.12.2018.
Dal certificato di residenza storico prodotto in atti emerge unicamente che il minore Persona_1 ha spostato la sua residenza in via Santa Barbara 25 a far data dal 25.01.2024, e che, fino a tale data era formalmente residente in [...], ove peraltro è stata correttamente inviata la comunicazione di riliquidazione della prestazione a (presumibilmente la madre) Parte_3 in data 27.03.2023.
Il mutamento di residenza del minore non è quindi idoneo a ritenere che la comunicazione di convocazione a visita di revisione non gli sia stata utilmente comunicata posto che, tale comunicazione, per legge, è stata correttamente comunicata e ricevuta (per compiuta giacenza) dal genitore del minore, , residente in [...], ove poi successivamente Parte_1 anche il minore ha spostato la sua residenza, probabilmente lasciando la casa materna.
Vi è quindi prova dell'inadempimento della parte ricorrente rispetto al proprio obbligo di presentazione a visita, circostanza che non legittima l'affidamento nella percezione della somma percepita nelle more di una nuova convocazione, dovendosi anche rilevare che, diversamente opinando, non si comprende in quale altro modo l' potesse essere a conoscenza della futura CP_1 residenza del minore ancor prima che lo stesso vi si spostasse formalmente.
La domanda deve quindi essere respinta.
4. La somma oggetto dell'indebito deve però essere ridotta, come dedotto dall' , ad euro CP_1
8.998,64, non ancora recuperata posto che l' ha posto in compensazione alcune somme CP_2 arretrate (€ 687,33 + 2.354,38 = 3.041,71), derivanti dalla liquidazione della prestazione di invalidità civile a seguito di nuova domanda del 15/06/2023 ed in merito alla quale nulla ha dedotto il ricorrente.
5. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara ripetibile la somma corrisposta di € 8.998,64, come rideterminata ed oggetto della comunicazione del 27.3.2023;
dichiara irripetibili le spese di lite
Cassino, 1.12.2025
Il Giudice
IS TI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 197 / 2025
Il Giudice designato IS TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
con l'avv.to IANNIELLO MARCO;
Persona_1 ricorrente
E
con l'avv.to BOTTA ANDREA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma di € CP_1
12.040,35 richiesta sulla base dell'assenza a visita di revisione del 18.12.2018.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che beneficiava dell'indennità di frequenza, prestazione riconosciuta in virtù di Persona_1 pregresso verbale di accertamento del 31.01.2027 CP_1
- di non aver mai ricevuto la notifica del suddetto invito a visita di revisione e di aver percepito in buona fede la relativa prestazione assistenziale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sulla base del fatto che: CP_1 - nel citato vernale si prevedeva espressamente la revisione al mese di gennaio del 2018 e che CP_1 era stata comunicata la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione, circostanze che escludevano il legittimo affidamento invocato dalla parte.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del 27.3.23 e relativa alla prestazione in precedenza in godimento.
Si discute pertanto di indebito assistenziale.
La L. 102/2009, di conversione del D.L. 78/2009, all'art. 20, comma 2, ratione temporis vigente, prevede: “L accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei CP_1 titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”.
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L. 114/2014 (art. 25, comma 6-bis ratione temporis vigente), l' ha assunto la gestione dell'intero processo di accertamento sanitario di CP_1 revisione per il diritto a benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, con le modalità meglio specificate con la circolare 10 del 23.1.2015, e con successivi messaggi n. 2901 del 27.4.2015, 2950 del 29.4.2015 e n. 926 del 25.2.2022.
In particolare, in caso di mancata presentazione a visita di soggetti nei cui confronti è stato accertato il buon esito della comunicazione postale, l'istituto procede alla sospensione della prestazione economica in godimento con decorrenza dal mese successivo alla data prevista per la visita e l'avvio del processo di revoca.
Fatta questa utile premessa sistematica, occorre altresì richiamare l'ormai consolidato orientamento di legittimità a mente del quale “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass., sez. VI
– lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020).
Il principio appena citato, infatti (è bene precisarlo), trova costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità, sebbene la Corte di Cassazione, del tutto opportunamente, si preoccupi di distinguere caso per caso le ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia consentita e quelle in cui sia preclusa: a ben guardare, però, ogni controversia concernente il problema in questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte risulta decisa in base al principio dell'affidamento che l'assistito ripone nella spettanza del beneficio, escludendosi la ripetibilità, dunque, soltanto nei casi in cui la posizione del beneficiario sia radicalmente incompatibile con un legittimo affidamento: “la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare
l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile (Cass. sentenza n. 17396/25).
È quindi esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile.
3. Ciò posto, nella fattispecie in esame va osservato che l' ha documentato di aver convocato a CP_1 visita di revisione la parte ricorrente mediante comunicazione inviata al genitore, , Parte_1 all'indirizzo di Via Santa Barbara, 25 ( ) e datata 18.10.2018: la missiva risulta consegnata Pt_2 per intervenuta giacenza (con correlata indicazione del Modello 26 immesso in cassetta in data
31.10.2018) in data 7.12.2018.
Dal certificato di residenza storico prodotto in atti emerge unicamente che il minore Persona_1 ha spostato la sua residenza in via Santa Barbara 25 a far data dal 25.01.2024, e che, fino a tale data era formalmente residente in [...], ove peraltro è stata correttamente inviata la comunicazione di riliquidazione della prestazione a (presumibilmente la madre) Parte_3 in data 27.03.2023.
Il mutamento di residenza del minore non è quindi idoneo a ritenere che la comunicazione di convocazione a visita di revisione non gli sia stata utilmente comunicata posto che, tale comunicazione, per legge, è stata correttamente comunicata e ricevuta (per compiuta giacenza) dal genitore del minore, , residente in [...], ove poi successivamente Parte_1 anche il minore ha spostato la sua residenza, probabilmente lasciando la casa materna.
Vi è quindi prova dell'inadempimento della parte ricorrente rispetto al proprio obbligo di presentazione a visita, circostanza che non legittima l'affidamento nella percezione della somma percepita nelle more di una nuova convocazione, dovendosi anche rilevare che, diversamente opinando, non si comprende in quale altro modo l' potesse essere a conoscenza della futura CP_1 residenza del minore ancor prima che lo stesso vi si spostasse formalmente.
La domanda deve quindi essere respinta.
4. La somma oggetto dell'indebito deve però essere ridotta, come dedotto dall' , ad euro CP_1
8.998,64, non ancora recuperata posto che l' ha posto in compensazione alcune somme CP_2 arretrate (€ 687,33 + 2.354,38 = 3.041,71), derivanti dalla liquidazione della prestazione di invalidità civile a seguito di nuova domanda del 15/06/2023 ed in merito alla quale nulla ha dedotto il ricorrente.
5. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara ripetibile la somma corrisposta di € 8.998,64, come rideterminata ed oggetto della comunicazione del 27.3.2023;
dichiara irripetibili le spese di lite
Cassino, 1.12.2025
Il Giudice
IS TI