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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1475/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1475/2023, avente ad oggetto interdizione, vertente tra:
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 31 maggio1964 e C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Roma il 25 luglio 1971, entrambi residenti in [...], viale Giovanni
XXIII n. 13, elettivamente domiciliati in LE RO (RM), via Monte Belloni
n. 39, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Lucidi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
e
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._3
16 gennaio 1973, ivi residente in [...],
C.F. , nato ad [...] il CP_2 C.F._4
12 settembre 1960, ivi residente in [...],
C.F. nata a [...] il [...] CP_3 C.F._5 residente ad LE RO (RM), via del Corso snc,
1 C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
31 gennaio 1978, residente a [...],
C.F. , nata ad [...] CP_5 C.F._7 il 25 febbraio 1948, ivi residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_6 C.F._8 residente in [...]
INTERDICENDA
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di essere i genitori della sig.ra IN MI, hanno Pt_2 chiesto dichiararsi la sua interdizione.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra “sin Pt_1 dalla nascita è affetta da microcefalia, cerebropatia, disabilità intellettiva grave, encefalopatia epilettica in trattamento plurifarmacologico con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive”; hanno altresì precisato che la figlia “è affetta da cecità totale e da un grave ritardo psicomotorio” e che “non è in grado di provvedere ai propri bisogni personali e interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione”, tanto da essere stata “dichiarata non autosufficiente con totale e permanente invalidità (100%)”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, sentiti i ricorrenti e acquisita la documentazione medica in atti, all'udienza del 20 febbraio 2024, il precedente giudice delegato ha esaminato l'interdicenda, ha nominato la sig.ra Parte_2 tutore provvisorio dell'interdicenda e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dai ricorrenti, con ordinanza del 19 novembre 2025, la giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2 2. Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia dei sig.ri CP_1
i quali – pur CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 comparsi all'udienza del 20 febbraio 2024, non si sono costituiti in giudizio.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di interdizione del maggiore d'età di cui all'art. 414 c.c.
La norma citata richiede la sussistenza di due condizioni per la dichiarazione di interdizione, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti, meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali quelli dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Ai fini della dichiarazione d'interdizione, occorre, invero, che il soggetto versi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero si a affetto da una patologia talmente grave da escludere totalmente, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, la sua idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia necessario ad assicurare l'adeguata protezione dell'interessato, posto che, stante la gravità dei suoi effetti, l'interdizione ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Nel caso di specie, dall'esame diretto della sig.ra è emersa in Controparte_6 maniera evidente la totale compromissione delle sue capacità intellettive e volitive, atteso che l'interdicenda versava in stato di “totale incapacità a rispondere a qualsiasi domanda, trovandosi la stessa immobilizzata su carrozzina, apparentemente non rispondente ad alcuna sollecitazione, né verbale, né fisica e, dunque, in conclamata situazione di incapacità di intendere e di volere” (cfr. verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024).
La compromissione delle condizioni mentali dell'interdicenda risulta d'altronde anche dalla documentazione medica allegata al ricorso (cfr. doc. n. 2 all. ricorso) e, in particolare, dalla cartella clinica del 6 settembre 2022del Policlinico Gemelli, da cui risulta che l'interdicenda è “seguita per idranencefalia, cerebropatia epilettogena in trattamento plurifarmacologico e disabilità intellettiva grave. (…)
Presenta un quadro posturo-motorio di tetraparesi spastica;
alla mobilizzazione passiva si apprezza resistenza alla manovra di estensione degli arti superiori
3 (sinistro> destro) a livello del gomito e del polso. Gli arti inferiori presentano minore resistenza all'estensione passiva, con la possibilità di un'estensione completa”.
Le condizioni dell'interdicenda, quali si desumono dai documenti e dal suo esame, sono senz'altro tali da configurare lo stato di abituale infermità di mente che, rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi e bisogni primari, rende necessari la dichiarazione di interdizione a norma dell'art. 414 c.c.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicenda a causa dell'oggettiva gravità ed irreversibilità delle patologie da cui è affetta, rendono evidente che la forma di tutela più idonea e adeguata alla salvaguardia degli interessi della sig.ra sia l'interdizione. Pt_1
Le spese della procedura sono irripetibili in ragione della particolare natura della controversia escludente la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) dichiara l'interdizione della sig.ra C.F. , Controparte_6 C.F._8 nata a [...] il [...], residente in [...], viale Giovanni
XXIII n. 13;
c) conferma la nomina di C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Roma il 25 luglio 1971, quale tutrice provvisoria della sig.ra Controparte_6
d) dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dai ricorrenti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GA SC IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1475/2023, avente ad oggetto interdizione, vertente tra:
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 31 maggio1964 e C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Roma il 25 luglio 1971, entrambi residenti in [...], viale Giovanni
XXIII n. 13, elettivamente domiciliati in LE RO (RM), via Monte Belloni
n. 39, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Lucidi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
e
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._3
16 gennaio 1973, ivi residente in [...],
C.F. , nato ad [...] il CP_2 C.F._4
12 settembre 1960, ivi residente in [...],
C.F. nata a [...] il [...] CP_3 C.F._5 residente ad LE RO (RM), via del Corso snc,
1 C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
31 gennaio 1978, residente a [...],
C.F. , nata ad [...] CP_5 C.F._7 il 25 febbraio 1948, ivi residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_6 C.F._8 residente in [...]
INTERDICENDA
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di essere i genitori della sig.ra IN MI, hanno Pt_2 chiesto dichiararsi la sua interdizione.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra “sin Pt_1 dalla nascita è affetta da microcefalia, cerebropatia, disabilità intellettiva grave, encefalopatia epilettica in trattamento plurifarmacologico con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive”; hanno altresì precisato che la figlia “è affetta da cecità totale e da un grave ritardo psicomotorio” e che “non è in grado di provvedere ai propri bisogni personali e interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione”, tanto da essere stata “dichiarata non autosufficiente con totale e permanente invalidità (100%)”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, sentiti i ricorrenti e acquisita la documentazione medica in atti, all'udienza del 20 febbraio 2024, il precedente giudice delegato ha esaminato l'interdicenda, ha nominato la sig.ra Parte_2 tutore provvisorio dell'interdicenda e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dai ricorrenti, con ordinanza del 19 novembre 2025, la giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2 2. Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia dei sig.ri CP_1
i quali – pur CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 comparsi all'udienza del 20 febbraio 2024, non si sono costituiti in giudizio.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di interdizione del maggiore d'età di cui all'art. 414 c.c.
La norma citata richiede la sussistenza di due condizioni per la dichiarazione di interdizione, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti, meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali quelli dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Ai fini della dichiarazione d'interdizione, occorre, invero, che il soggetto versi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero si a affetto da una patologia talmente grave da escludere totalmente, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, la sua idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia necessario ad assicurare l'adeguata protezione dell'interessato, posto che, stante la gravità dei suoi effetti, l'interdizione ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Nel caso di specie, dall'esame diretto della sig.ra è emersa in Controparte_6 maniera evidente la totale compromissione delle sue capacità intellettive e volitive, atteso che l'interdicenda versava in stato di “totale incapacità a rispondere a qualsiasi domanda, trovandosi la stessa immobilizzata su carrozzina, apparentemente non rispondente ad alcuna sollecitazione, né verbale, né fisica e, dunque, in conclamata situazione di incapacità di intendere e di volere” (cfr. verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024).
La compromissione delle condizioni mentali dell'interdicenda risulta d'altronde anche dalla documentazione medica allegata al ricorso (cfr. doc. n. 2 all. ricorso) e, in particolare, dalla cartella clinica del 6 settembre 2022del Policlinico Gemelli, da cui risulta che l'interdicenda è “seguita per idranencefalia, cerebropatia epilettogena in trattamento plurifarmacologico e disabilità intellettiva grave. (…)
Presenta un quadro posturo-motorio di tetraparesi spastica;
alla mobilizzazione passiva si apprezza resistenza alla manovra di estensione degli arti superiori
3 (sinistro> destro) a livello del gomito e del polso. Gli arti inferiori presentano minore resistenza all'estensione passiva, con la possibilità di un'estensione completa”.
Le condizioni dell'interdicenda, quali si desumono dai documenti e dal suo esame, sono senz'altro tali da configurare lo stato di abituale infermità di mente che, rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi e bisogni primari, rende necessari la dichiarazione di interdizione a norma dell'art. 414 c.c.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicenda a causa dell'oggettiva gravità ed irreversibilità delle patologie da cui è affetta, rendono evidente che la forma di tutela più idonea e adeguata alla salvaguardia degli interessi della sig.ra sia l'interdizione. Pt_1
Le spese della procedura sono irripetibili in ragione della particolare natura della controversia escludente la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) dichiara l'interdizione della sig.ra C.F. , Controparte_6 C.F._8 nata a [...] il [...], residente in [...], viale Giovanni
XXIII n. 13;
c) conferma la nomina di C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Roma il 25 luglio 1971, quale tutrice provvisoria della sig.ra Controparte_6
d) dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dai ricorrenti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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