Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026REG.PROV.COLL.
N. 00748/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul reclamo ex art. 114 comma 6 del c.p.a. nel procedimento numero di registro generale 748 del 2024, proposto da
NO RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Carrubba, Nicolo' D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato alla Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 607/2025 resa in sede di reclamo avverso i provvedimenti elusivi del giudicato di cui alle sentenze C.G.A.r.s n 554/22 e n. 944/24;
Visti il reclamo ex art 114 comma 6 c.p.a. e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato alla salute Dipartimento pianificazione strategica e di Azienda sanitaria provinciale di Catania e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. TO Lo RE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La presente controversia costituisce l'ennesimo capitolo di una lunga e complessa vicenda esecutiva, originata dal mancato adempimento da parte delle amministrazioni intimate al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 554/2022.
Con tale pronuncia, veniva accertato il diritto del dott. RA all'inquadramento " nell'unico livello inferiore a quello di direttore amministrativo", in conformità al parere del C.G.A. sez. Consultiva n. 286/86 e al D.P.R.S. di recepimento n. 139/87.
2. A fronte della perdurante inerzia, questo Giudice, con sentenza n. 944/2024, accoglieva un primo ricorso per ottemperanza, ordinando alle amministrazioni di provvedere entro 60 giorni e nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta il Dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica presso l’Assessorato della salute.
3.L'attività posta in essere sia dall'Azienda Sanitaria Provinciale (delibera n. 446/2025) sia dal Commissario ad acta (nota prot. 17983/2025), veniva giudicata elusiva del giudicato formatosi con la sentenza n. 607/2025, resa da questo Consiglio in accoglimento di un primo reclamo.
Con tale pronuncia, il Collegio annullava gli atti elusivi e impartiva al medesimo Commissario ad acta , stavolta "senza facoltà di delega", ordini estremamente dettagliati e perentori, tra cui:
a1) "di provvedere personalmente, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza all'inquadramento del dott. RA nel secondo livello dirigenziale";
e) "di riferire al Collegio ogni 15 giorni sullo stato di attuazione dell’incarico";
f) "di trasmettere, al termine delle operazioni, dettagliata relazione a questo Consiglio ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti". La sentenza conteneva, inoltre, un esplicito avvertimento circa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti in caso di " ulteriori ritardi o comportamenti elusivi ".
4.Con il reclamo oggi in esame, depositato il 24 ottobre 2025, il dott. RA ha denunciato il totale inadempimento del Commissario ad acta agli ordini sopra richiamati, nonostante la sentenza n. 607/2025 gli fosse stata notificata in data 22/07/2025 e nonostante una successiva diffida del 09/10/2025.
5 Si sono costituite le amministrazioni intimate, resistendo al gravame. In particolare, è stata prodotta una nota del Commissario ad acta , prot. n. 48645 del 30 ottobre 2025, con cui quest'ultimo, solo dopo la notifica del presente reclamo, ha ordinato all'ASP di Catania di predisporre una " bozza di delibera da sottoporre alla firma dello scrivente ".
6. All'udienza di trattazione, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa agli adempimenti previdenziali (punto d) del P.Q.M. della sentenza n. 607/2025), insistendo per l'adempimento dei capi relativi all'inquadramento (a1), agli obblighi di relazione (e, f) e al pagamento delle spese liquidate con la medesima sentenza.
7.La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
2.In via preliminare, occorre disattendere le eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti in merito alla pendenza di ricorsi per NE e alla mancata prestazione della garanzia da parte del ricorrente, che determinerebbero una carenza di interesse all'odierno reclamo. Tali difese sono infondate.
3.I ricorsi pendenti innanzi alla Suprema Corte, infatti, vertono unicamente sulla questione di giurisdizione relativa alla quantificazione e al pagamento delle conseguenze economiche derivanti dall'inquadramento, ma non intaccano in alcun modo il capo delle sentenze di questo Consiglio che ha accertato, con statuizione ormai coperta da giudicato, il diritto del dott. RA all'inquadramento giuridico nel secondo livello dirigenziale. La pretesa all'inquadramento, oggetto principale del presente reclamo, è dunque definitiva e non più contendibile. In tale contesto, la scelta processuale del difensore del ricorrente, che in sede di udienza ha dichiarato di rinunciare a chiedere " in questa fase del giudizio. .. gli adempimenti di natura previdenziale conseguenti alla sentenza qui ottemperanda ", si rivela non solo prudente ma altresì dirimente. Con tale rinuncia, infatti, il thema decidendum del presente giudizio è stato volutamente e chiaramente circoscritto all'inadempimento degli obblighi di facere infungibile (l'inquadramento) e degli obblighi procedurali del Commissario (le relazioni periodiche), escludendo ogni pretesa di natura economica attualmente sub iudice in NE. Se tale richiesta fosse stata mantenuta, essa sarebbe potuta rientrare nell'alveo delle questioni di giurisdizione sollevate con i ricorsi per NE, con possibili riflessi sull'ammissibilità del reclamo. La rinuncia ha, invece, sterilizzato ogni potenziale interferenza. Ne consegue che né la pendenza dei giudizi di legittimità, né la mancata prestazione della cauzione (attinente esclusivamente alle poste economiche il cui pagamento è sospeso), possono costituire un valido ostacolo all'esame nel merito del presente reclamo, che verte su obblighi ormai cristallizzati in un giudicato intangibile.
4.Nel merito, la condotta del Commissario ad acta , così come documentata in atti, integra un grave e palese inadempimento agli ordini impartiti da questo Consiglio con la sentenza n. 607/2025. Tale pronuncia, lungi dal conferire un mandato generico, aveva dettagliato in modo analitico e perentorio i compiti dell'ausiliario, privandolo di qualsiasi margine di discrezionalità e, significativamente, della " facoltà di delega ".
5.Il ruolo del Commissario ad acta , come chiarito dalla giurisprudenza, è quello di ausiliario del Giudice. Egli non agisce quale organo straordinario dell'amministrazione, ma trae il proprio potere direttamente dalla pronuncia giurisdizionale, al fine di assicurarne la concreta attuazione. Il Commissario, pertanto, non deve sollecitare l'amministrazione inadempiente, ma è tenuto ad agire in sua vece, ponendo in essere personalmente gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato.
6. Nel caso di specie, il Commissario ha eluso e stravolto la funzione affidatagli sotto un duplice, decisivo profilo. In primo luogo, ha omesso di provvedere personalmente all'inquadramento del ricorrente entro il termine di 45 giorni, come categoricamente ordinato al punto a1) del dispositivo della sentenza n. 607/2025.
La nota del 30 ottobre 2025, oltre a essere tardiva in quanto successiva alla proposizione del presente reclamo, è la prova manifesta dell'inadempimento: con essa, il Commissario non adempie, ma ordina all'ASP di predisporre una bozza di delibera. In tal modo, egli abdica al proprio potere-dovere sostitutivo e si riposiziona in quel ruolo di mero "monitoraggio " dell'azione amministrativa che questo stesso Consiglio aveva già inequivocabilmente censurato come elusiva del giudicato.
In secondo luogo, il Commissario ha violato il preciso obbligo di " riferire al Collegio ogni 15 giorni sullo stato di attuazione dell’incarico " (punto e) del dispositivo). Tale omissione non è un vizio meramente formale, ma lede direttamente le prerogative di controllo del Giudice sull'esecuzione delle proprie decisioni, frustrando la finalità stessa del monitoraggio periodico.
7.La condotta del Commissario ad acta si palesa, dunque, come del tutto inadeguata e inaffidabile, denotando una radicale incomprensione del munus pubblico affidatogli.
Tale comportamento ha irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il Giudice e il suo ausiliario, imponendone l'immediata revoca.
8.Di conseguenza, si rende necessaria la nomina di un nuovo Commissario ad acta , da individuarsi, per garantire la terzietà e l'effettività dell'azione, in una figura istituzionale esterna alle amministrazioni coinvolte, quale il Prefetto di Catania, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio.
9. Ricorrono, altresì, i presupposti per dare seguito al monito già contenuto nella sentenza n. 607/2025. Il reiterato comportamento elusivo e la palese inosservanza di un provvedimento del Giudice impongono la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per le valutazioni di competenza in ordine a possibili fattispecie di rilevanza penale, e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per i profili di danno erariale derivanti dalla protratta pendenza del contenzioso e dai maggiori oneri che ne conseguono.
10.Il grave inadempimento del Commissario revocato, incide anche sulla liquidazione del suo compenso. La somma di € 4.000,00, liquidata in via preventiva con la sentenza n. 944/2024, era condizionata allo svolgimento effettivo e corretto dell'incarico. Avendo il Commissario disatteso in modo così palese il proprio mandato, è venuto meno il presupposto stesso per tale remunerazione. La predetta liquidazione deve, pertanto, essere revocata, in pari misura liquidandosi l’acconto al nuovo ausiliario.
11. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e, stante la causa dell'incidente nell'inadempimento commissariale che segue a quello delle amministrazioni, vanno poste a carico solidale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dell'Assessorato Regionale alla Salute, e liquidate come in dispositivo in favore del reclamante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
A) Dichiara l’inadempimento del Commissario ad acta , Dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, a quanto disposto con la sentenza di questo Consiglio n. 607/2025 e, conseguentemente, revoca il predetto ausiliario dall'incarico.
B) Nomina, quale nuovo Commissario ad acta , il Prefetto di Catania, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Prefettura.
C) Manda al nuovo Commissario ad acta di provvedere, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 607/2025, e in particolare ed esclusivamente a:
a) provvedere all'inquadramento del dott. NO RA secondo le modalità indicate al punto a1) del dispositivo della sentenza n. 607/2025;
b) riferire a questo Collegio con cadenza quindicinale sullo stato di attuazione dell'incarico;
c) trasmettere, al termine delle operazioni, dettagliata relazione a questo Consiglio e alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
d) provvedere alla liquidazione e al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali liquidate con la sentenza n. 607/2025.
D) Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza e degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia per le valutazioni di rispettiva competenza.
E) Revoca la liquidazione del compenso di € 4.000,00 disposta in favore del Commissario ad acta designato con la sentenza n. 944/2024, ordinando la restituzione al solvens di quanto eventualmente corrisposto.
F) Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e l'Assessorato Regionale alla Salute, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore del dott. NO RA, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.
G) Pone il compenso per l'attività del nuovo Commissario ad acta , liquidato in pari misura di cui alla superiore lettera E), a carico solidale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dell'Assessorato Regionale alla Salute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de IS, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
TO Lo RE, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Lo RE | ER de IS |
IL SEGRETARIO