TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 397
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento e consolidamento del diritto al conseguimento del condono. Violazione art. 32 e 33 legge 28.2.1985 n. 47. Violazione art. 3 legge 241/90 difetto di motivazione.

    Il Collegio osserva che il fatto che il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’abuso non rileva, in quanto sono condonabili le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo soltanto se ricorrono anche le altre condizioni, ossia la conformità alle prescrizioni urbanistiche, che si tratti di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), e che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, avendo il ricorrente realizzato l’ampliamento di un fabbricato, non qualificabile come opera di minore rilevanza ai sensi dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

  • Rigettato
    Violazione del silenzio assenso. Violazione e mancata applicazione dell’art. 17.6 della legge reg. 4/2003 ovvero art. 29 legge reg. 7/19, ovvero art. 46 legge reg. 17/2004.

    La censura è destituita di fondamento. L’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 dispone che qualora il parere dell’autorità di tutela non venga formulato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Sebbene l’art. 29 della l.r. n. 7/2019 non faccia riferimento alla tutela del paesaggio tra i motivi ostativi alla formazione del silenzio assenso, l’art. 20 della l. n. 241/1990, di immediata applicazione anche in ambito regionale, esclude il silenzio assenso per le autorizzazioni paesaggistiche.

  • Rigettato
    Omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta del diniego di sanatoria e della presupposta circolare n. 2/2022 Dip. Beni culturali – erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. 326/2003 – erronea interpretazione dell’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022.

    Il parere negativo della Soprintendenza è adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale chiarisce l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano comportato la creazione di nuovi volumi o superfici. Stante i caratteri dell’abuso e la disciplina del terzo condono edilizio, nessun ulteriore approfondimento istruttorio o apparato motivazionale era necessario.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione del preavviso di diniego – violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.

    Il motivo è infondato in quanto, in assenza dei presupposti di legge per la sanabilità, la Soprintendenza non poteva che adottare una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata, rendendo superflua la comunicazione del preavviso di diniego.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 11, L.R. 10 agosto 1985, n. 37; violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326; eccesso di potere per difetto d’Istruttoria e per travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 32, comma 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 127 del 1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, così come richiamato dalla L.R. n. 37 del 1985.

    Il Collegio ribadisce che l’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta. La sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 ha confermato tale interpretazione, dichiarando l’illegittimità costituzionale di norme regionali che ammettevano la sanatoria in presenza di vincoli relativi. Pertanto, il condono edilizio in Sicilia non è ammissibile in presenza di vincoli relativi, a differenza dei precedenti condoni.

  • Rigettato
    Questione di costituzionalità del divieto.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, ha escluso l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge. Tale pronuncia rende infondata la questione di costituzionalità sollevata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 397
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 397
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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