Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del 7 febbraio 2024, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- ha negato il rilascio del nulla osta paesaggistico per le opere in sanatoria ex art. 32 della l. n. 326/03;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa UE UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. 1459/03 del 5 agosto 2004, il sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per l’abuso edilizio realizzato in -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, -OMISSIS-, identificato catastalmente al -OMISSIS-, consistente nell’“ ampliamento di porzione di immobile destinato a civile abitazione ad una elevazione fuori terra ”.
Con provvedimento del 7 febbraio 2024 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- negava il rilascio del nulla osta paesaggistico, ricadendo l’abuso in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico, giusto D.A. del 29 dicembre 2016, n. 6682 e successivo D.A. del 23 ottobre 2019, n. 90.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione del principio di legittimo affidamento e consolidamento del diritto al conseguimento del condono. Violazione art. 32 e 33 legge 28.2.1985 n. 47. Violazione art. 3 legge 241/90 difetto di motivazione.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene la sanabilità dell’abuso in quanto realizzato prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico;
II. Violazione del silenzio assenso. Violazione e mancata applicazione dell’art. 17.6 della legge reg. 4/2003 ovvero art. 29 legge reg. 7/19, ovvero art. 46 legge reg. 17/2004.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che sull’istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi degli artt. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003 e 29 della l.r. n. 7/2019;
III. Omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta del diniego di sanatoria e della presupposta circolare n. 2/2022 Dip. Beni culturali – erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. 326/2003 – erronea interpretazione dell’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato;
IV. Omessa comunicazione del preavviso di diniego – violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.
Col quarto motivo, il ricorrente si duole della mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
V. violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 11, L.R. 10 agosto 1985, n. 37; violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326; eccesso di potere per difetto d’Istruttoria e per travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 32, comma 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 127 del 1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, così come richiamato dalla L.R. n. 37 del 1985.
Col quinto motivo, il ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati fanno riferimento alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale si fonda su una lettura restrittiva e indiscriminata della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, e sostiene che l’art. 32 della l. n. 326/2003 prevede il divieto di sanatoria solo per le opere realizzate in aree soggette a vincolo d’inedificabilità assoluta;
VI. Questione di costituzionalità del divieto.
Col sesto motivo, il ricorrente sostiene l’incostituzionalità dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004, laddove interpretato nel senso che il rinvio integrale all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 impedisca qualunque sanatoria in presenza di vincoli paesaggistici anche solo “relativi”, per contrato col principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e con il principio di proporzionalità di cui agli artt. 117 Cost. e 1, primo protocollo addizionale della CEDU.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l.r. Sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022 (cui fa riferimento il provvedimento impugnato), recependo il divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati.
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Sulla base di tali coordinate normative ed ermeneutiche, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la sanabilità dell’intervento di cui all’istanza di condono, trattandosi di intervento edilizio che:
- comportando un incremento di volumetria, non può essere ricondotto alla tipologia di “ opere minori ” tassativamente previste come condonabili in zone sottoposte a vincoli;
- insiste su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica.
Il fatto che il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’abuso non rileva in quanto, come già sopra riferito, sono condonabili le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo soltanto se ricorrono anche le altre condizioni, ossia:
- la conformità alle prescrizioni urbanistiche;
- che si tratti di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
- che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il che deve escludersi nel caso di specie, avendo il ricorrente realizzato l’ampliamento di un fabbricato, non qualificabile come opera di minore rilevanza ai sensi dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269.
Peraltro, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, “ rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, occorre aggiungere quanto segue.
Destituita di fondamento la censura che fa leva sull’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Occorre osservare in proposito che:
- l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 - come modificato ad opera dell’art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003 e cui il comma 27 del medesimo d.l. rinvia - dispone che “ Qualora tale parere [id est: il parere dell’autorità di tutela] non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”;
- sebbene l’art. 29 della l.r. n. 7/2019, così come modificato per effetto dell’art. 13, comma 19, della l.r. n. 13/2022 non faccia riferimento, così come l’omonima legge nazionale, alla tutela del paesaggio tra i motivi ostativi alla formazione del silenzio assenso, richiamando espressamente solo la tutela dell’ambiente, “ Una lettura dell’art. 29 l.r. sic. n. 7 del 2019 compatibile con la Carta fondamentale, con la correlata interpretazione che (quanto al riparto di competenze Stato – regioni) ne ha dato la Corte costituzionale, nonché in relazione ai criteri interpretativi della successione delle leggi nel tempo, debba essere escluso che l’odierna disciplina regionale ammetta (nuovamente) il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica…Se è vero che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.r. sic. n. 7 del 2019 non esclude espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico come invece avviene in seno all’art. 20 l. n. 241 del 1990, è altrettanto vero che detta omessa esclusione è colmata dal predetto art. 20 l. n. 241 del 1990. Tale ultima previsione…non solo è di immediata applicazione in ambito regionale (Corte cost. n. 155 del 2021) ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione – in parte qua – dell’art. 20 l. n.241 del 1990 nella parte in cui, come si è detto individua, in un ambito di competenza statale (cfr. Corte cost. n. 155 del 2021, cit.) le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 1017/2023) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 23 maggio 2025, n. 1642).
Per quel che concerne il profilo motivazionale, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, “ non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 5 giugno 2025, n. 1782).
Nel caso di specie, il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali risulta adeguatamente motivato ex art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, attraverso il richiamo alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Stante i caratteri dell’abuso e la disciplina dettata dal legislatore in materia di c.d. terzo condono edilizio, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario e nessun ulteriore apparato motivazionale doveva essere articolato ai fini del rigetto della domanda.
Destituito di fondamento anche il motivo di ricorso inerente alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità, la Soprintendenza non poteva che adottare una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata.
Rispetto alla questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, è sufficiente rinviare alla sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2022, n. 252, che ha escluso l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi sulle questioni esaminate.
Infine, ritiene il Collegio che, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo rigetta;
- compensa le spese di lite;
- manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO IN, Presidente FF
UE UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE UC | GO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.