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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/03/2025, alle ore 10:13, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 12055/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. TURRISI per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Antonio
Walter GULOTTA e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l CP_2
L'Avv. Turrisi insiste nel ricorso e nelle note depositate e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 14.20 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 12055 R.G.L 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ANTONIO WALTER GULOTTA, giusta procura a margine del
ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Il Cancelliere
Palermo, Via NICOLO' TURRISI 38/A;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA e CP_2
Alessandro DOA, giusta procura generale, richiamata in
memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso la
Sede Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
avente per oggetto: INDEBITO ASSISTENZIALE.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 05/03/2025 , ha pronunciato S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà, tra le parti, le spese processuali e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi Euro CP_2
750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. ANTONIO WALTER GULOTTA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 06/10/2023, aveva chiesto la Parte_1
declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 6/09/2023, CP_2
con il quale le veniva richiesto il pagamento di Euro 2.442,63, a titolo di indebita percezione di prestazione assistenziale per gli anni 2021 e 2022, in cui aveva subito un ricovero ospedaliero;
Rilevato che l si è costituito con memoria difensiva ha dedotto che, a seguito CP_2
di presentazione di domanda di ricostituzione, l' con provvedimento del CP_3
10/01/2024 aveva rettificato, sulla base della documentazione presentata i dati del ricovero, riconoscendo un credito perfettamente corrispondente a quello del debito e per il medesimo periodo, con conguaglio delle reciproche partite;
Considerato altresì che le trattenute, medio tempore effettuate sono state restituite;
Ritenuto, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere,
dovendosi ritenersi superato il provvedimento di contestazione dell'indebito da quello di avvenuta ricostituzione;
Considerato che
l' si è attivato dopo breve tempo dalla notifica del ricorso CP_2
(31/10/2023), avendo già in data 16/11/2023 sospeso cautelativamente il recupero dell'indebito, disponendo la restituzione delle somme trattenute, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare metà delle spese processuali, mentre l' , rimasto soccombente, va condannato CP_3
al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. A.W. GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 05/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/03/2025, alle ore 10:13, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 12055/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. TURRISI per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Antonio
Walter GULOTTA e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l CP_2
L'Avv. Turrisi insiste nel ricorso e nelle note depositate e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 14.20 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 12055 R.G.L 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ANTONIO WALTER GULOTTA, giusta procura a margine del
ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Il Cancelliere
Palermo, Via NICOLO' TURRISI 38/A;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA e CP_2
Alessandro DOA, giusta procura generale, richiamata in
memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso la
Sede Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
avente per oggetto: INDEBITO ASSISTENZIALE.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 05/03/2025 , ha pronunciato S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà, tra le parti, le spese processuali e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi Euro CP_2
750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. ANTONIO WALTER GULOTTA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 06/10/2023, aveva chiesto la Parte_1
declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 6/09/2023, CP_2
con il quale le veniva richiesto il pagamento di Euro 2.442,63, a titolo di indebita percezione di prestazione assistenziale per gli anni 2021 e 2022, in cui aveva subito un ricovero ospedaliero;
Rilevato che l si è costituito con memoria difensiva ha dedotto che, a seguito CP_2
di presentazione di domanda di ricostituzione, l' con provvedimento del CP_3
10/01/2024 aveva rettificato, sulla base della documentazione presentata i dati del ricovero, riconoscendo un credito perfettamente corrispondente a quello del debito e per il medesimo periodo, con conguaglio delle reciproche partite;
Considerato altresì che le trattenute, medio tempore effettuate sono state restituite;
Ritenuto, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere,
dovendosi ritenersi superato il provvedimento di contestazione dell'indebito da quello di avvenuta ricostituzione;
Considerato che
l' si è attivato dopo breve tempo dalla notifica del ricorso CP_2
(31/10/2023), avendo già in data 16/11/2023 sospeso cautelativamente il recupero dell'indebito, disponendo la restituzione delle somme trattenute, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare metà delle spese processuali, mentre l' , rimasto soccombente, va condannato CP_3
al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. A.W. GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 05/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti