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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND TI Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. ND RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24610/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. RICAGNO CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. RICAGNO CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 25/3/2025 e in data 9/6/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: i) la sig.ra è Pt_1 cittadina italiana iscritta all'AIRE, mentre il sig. cittadino colombiano;
ii) le parti hanno contratto matrimonio Pt_2 civile a Cernobbio (CO) il 6/5/2017 (iscritto al n. 18, anno 2017, Serie C, Parte II) e hanno fissato la residenza in
BA (Spagna) (doc. 1-2); iii) dal matrimonio non sono nati figli;
iv) essendo venuta meno l'affectio coniugalis,
i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale ai sensi degli artt. 32, L. 218/1995 e 5, Reg. UE n. 1259/2010 chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni tra loro concordate e, una volta decorsi i termini di legge, il divorzio.
Sottoposta al contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c. la questione di giurisdizione del giudice adito, le parti hanno ribadito la sussistenza della giurisdizione nazionale in quanto: a) il matrimonio civile, contratto in Italia, non è stato trascritto in Spagna, sicché le parti non risultano quivi nemmeno coniugate;
b) i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai sensi degli artt. 32, L. 218/1995 e 5, Reg. UE n. 1259/20210; c) la competenza appartiene, in ogni caso, al Tribunale del Comune di iscrizione all'AIRE (nel caso di specie Cimbergo).
Hanno quindi insistito per l'accoglimento del ricorso, sicché la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione.
1 * * *
1. Sulla giurisdizione del Giudice italiano
I coniugi hanno adito il Giudice italiano sulla scorta dei seguenti elementi: i) il matrimonio è stato contratto in Italia
e non è stato trascritto in Spagna;
ii) la ricorrente è cittadina italiana regolarmente iscritta all'AIRE; ii) le parti hanno raggiunto un accordo sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai sensi degli artt. 32, L. 218/1995 e 5, Reg. UE n.
1259/2010.
Ritiene il Collegio che tali argomentazioni non siano sufficienti per fondare la giurisdizione del giudice adito.
La competenza (rectius giurisdizione) è disciplinata dal Reg. UE n. 1111/2019. In particolare, l'art. 3 enuclea una serie di criteri alternativi tra cui la residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi (lett. a), oppure la cittadinanza di entrambi i coniugi (lett. b). Tali criteri non risultano integrati nella fattispecie, essendo i coniugi residenti in [...]
(doc. 2) ed essendo solo la sig.ra cittadina italiana. Pt_1
L'accordo sulla giurisdizione è normato dal successivo art. 10.1.b.i con riferimento alle controversie in materia di responsabilità genitoriale, disposizione inapplicabile non avendo le parti avuto figli.
Parte ricorrente invoca l'art. 32, L. 218/1995, il quale attribuisce la giurisdizione al giudice nazionale anche quando
“uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, tuttavia tale disposizione deve ritenersi di applicazione residuale venendo primariamente in rilievo, in ossequio al sistema di gerarchia delle fonti, la normativa euro-unitaria che ha disciplinato ex novo la materia.
Venendo infine all'art. 5, Reg. UE 1259/2010 esso si riferisce alla diversa ipotesi di accordo sulla legge applicabile al divorzio o alla separazione senza incidere sui criteri (inderogabili) attributivi della giurisdizione.
Per quanto attiene, invece, all'iscrizione all'AIRE, tale requisito non vale a fondare la giurisdizione del Tribunale adito, ma semmai a radicare la competenza territoriale ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Da ultimo, appare infondata l'obiezione secondo cui i coniugi non potrebbero addivenire alla separazione in Spagna non essendo quivi stato trascritto il matrimonio.
A tale interpretazione osta, infatti, la Direttiva 2004/38/CE in materia di libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari la quale, così come recentemente chiarito dalla Commissione UE con Comunicazione n. C/2023/1392, si riferisce precipuamente ai cittadini «dinamici» ossia a coloro che, come appunto la ricorrente, abbiano esercitato la liberà di circolazione.
Da quanto esposto discende il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
2. Sulle spese processuali
Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe:
dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND TI ND RC
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND TI Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. ND RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24610/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. RICAGNO CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. RICAGNO CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 25/3/2025 e in data 9/6/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: i) la sig.ra è Pt_1 cittadina italiana iscritta all'AIRE, mentre il sig. cittadino colombiano;
ii) le parti hanno contratto matrimonio Pt_2 civile a Cernobbio (CO) il 6/5/2017 (iscritto al n. 18, anno 2017, Serie C, Parte II) e hanno fissato la residenza in
BA (Spagna) (doc. 1-2); iii) dal matrimonio non sono nati figli;
iv) essendo venuta meno l'affectio coniugalis,
i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale ai sensi degli artt. 32, L. 218/1995 e 5, Reg. UE n. 1259/2010 chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni tra loro concordate e, una volta decorsi i termini di legge, il divorzio.
Sottoposta al contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c. la questione di giurisdizione del giudice adito, le parti hanno ribadito la sussistenza della giurisdizione nazionale in quanto: a) il matrimonio civile, contratto in Italia, non è stato trascritto in Spagna, sicché le parti non risultano quivi nemmeno coniugate;
b) i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai sensi degli artt. 32, L. 218/1995 e 5, Reg. UE n. 1259/20210; c) la competenza appartiene, in ogni caso, al Tribunale del Comune di iscrizione all'AIRE (nel caso di specie Cimbergo).
Hanno quindi insistito per l'accoglimento del ricorso, sicché la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione.
1 * * *
1. Sulla giurisdizione del Giudice italiano
I coniugi hanno adito il Giudice italiano sulla scorta dei seguenti elementi: i) il matrimonio è stato contratto in Italia
e non è stato trascritto in Spagna;
ii) la ricorrente è cittadina italiana regolarmente iscritta all'AIRE; ii) le parti hanno raggiunto un accordo sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai sensi degli artt. 32, L. 218/1995 e 5, Reg. UE n.
1259/2010.
Ritiene il Collegio che tali argomentazioni non siano sufficienti per fondare la giurisdizione del giudice adito.
La competenza (rectius giurisdizione) è disciplinata dal Reg. UE n. 1111/2019. In particolare, l'art. 3 enuclea una serie di criteri alternativi tra cui la residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi (lett. a), oppure la cittadinanza di entrambi i coniugi (lett. b). Tali criteri non risultano integrati nella fattispecie, essendo i coniugi residenti in [...]
(doc. 2) ed essendo solo la sig.ra cittadina italiana. Pt_1
L'accordo sulla giurisdizione è normato dal successivo art. 10.1.b.i con riferimento alle controversie in materia di responsabilità genitoriale, disposizione inapplicabile non avendo le parti avuto figli.
Parte ricorrente invoca l'art. 32, L. 218/1995, il quale attribuisce la giurisdizione al giudice nazionale anche quando
“uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, tuttavia tale disposizione deve ritenersi di applicazione residuale venendo primariamente in rilievo, in ossequio al sistema di gerarchia delle fonti, la normativa euro-unitaria che ha disciplinato ex novo la materia.
Venendo infine all'art. 5, Reg. UE 1259/2010 esso si riferisce alla diversa ipotesi di accordo sulla legge applicabile al divorzio o alla separazione senza incidere sui criteri (inderogabili) attributivi della giurisdizione.
Per quanto attiene, invece, all'iscrizione all'AIRE, tale requisito non vale a fondare la giurisdizione del Tribunale adito, ma semmai a radicare la competenza territoriale ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Da ultimo, appare infondata l'obiezione secondo cui i coniugi non potrebbero addivenire alla separazione in Spagna non essendo quivi stato trascritto il matrimonio.
A tale interpretazione osta, infatti, la Direttiva 2004/38/CE in materia di libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari la quale, così come recentemente chiarito dalla Commissione UE con Comunicazione n. C/2023/1392, si riferisce precipuamente ai cittadini «dinamici» ossia a coloro che, come appunto la ricorrente, abbiano esercitato la liberà di circolazione.
Da quanto esposto discende il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
2. Sulle spese processuali
Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe:
dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND TI ND RC
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