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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38542 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cerioni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Marcello Severino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38542 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall'imputato TO ER avverso la sentenza emessa il 5 'marzo 2013 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, commesso tra il maggio e settembre 2011 e maggio 2012, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio, cumulativo della motivazione in ordine al contributo partecipativo del ricorrente alla associazione criminosa in contestazione con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BA. La Corte si è limitata a collocare il contributo dichiarativo dell'BA nel solo contesto temporale dei fatti che occupano il presente procedimento, senza considerare che i fatti raccontati riguardavano altre e diverse ipotesi di reato e non lo specifico coinvolgimento nella associazione di cui si tratta. In particolare, la sentenza, attraverso una frazionata valutazione della prova dichiarativa, ha isolato alcune affermazioni dall'intero contesto dichiarativo, senza confrontarsi con le deduzioni difensive in appello, che indicavano altri passaggi dichiarativi e le cinque intercettazioni, richiamate nel ricorso. Cosicché, le generiche dichiarazioni dell'BA risultano prive di riscontro, non potendosi questo individuare nella percezione di uno stipendio quale componente del nucleo familiare per i proventi tutti delle attività di quel sodalizio ex art. 416- bis cod. pen., più vasto e diverso da quello specifico in contestazione in cui i riferimenti esponenziali sono lo stesso BA e EN NT, essendo tutti gli altri semplici spacciatori. 2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine al contributo causale associativo con riferimento ai contenuti delle intercettazioni, non spiegandosi - a fronte dei motivi di appello - perché basti un riferimento, ove esistente, al ricorrente seppur nel corso dell'attività criminosa, per ritenere provato il suo contributo causale a quei delitti. 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva in quanto la sentenza considera ingiustificatamente presupposta la maggiore pericolosità del ricorrente, rispetto a un precedente - non solo di indole diversa - ma, soprattutto, di minima offensività sociale. 2 2.4. Con il quarto motivo, mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. La sentenza rescindente, nell'annullare la precedente condanna, aveva devoluto alla Corte di appello il giudizio sulla responsabilità del ricorrente in ordine alla sua partecipazione associativa, rilevando che «Con l'atto di appello il ricorrente ha contestato che l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato era fondato sulla base di cinque intercettazioni tra terzi colloquianti, che non erano state ritenute sufficienti per l'accoglimento della misura cautelare, e delle dichiarazioni successive di BA TO. Ora, a fronte della specifica doglianza che aveva evidenziato la non pertinenza e la insufficienza del valore probatorio delle intercettazioni e, dall'altro lato, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, la sentenza impugnata non ha adeguatamente risposto incorrendo nel denunciato vizio di motivazione carente. Ritiene il Collegio che, seppur sia precluso a questa Corte di legittimità di rivalutare in chiave alternativa i risultati delle intercettazioni, non di meno permane la carenza argomentativa come dedotta nei motivi di appello. Nel rammentare che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, essendo questione di fatto, è rimessa alla valutazione del giudice di merito e questa si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439), deve osservarsi che le cinque intercettazioni poste a base dell'affermazione della responsabilità, così come interpretate nel loro contenuto, se, da un lato, consentono di ricostruire il ruolo di tale TO mc Key" quale soggetto coinvolto nell'attività di spaccio sulla piazza di spaccio, non di meno non si coniugano con il portato dichiarativo dell'Abbate, che assume rilievo in considerazione del fatto che si tratta di conversazioni di terzi nelle quali il ER non è mai il locutore. La sentenza impugnata nel ricostruire il ruolo del soggetto chiamato TO mc Key", identificato nel ER TO dall'Abbate, utilizza le dichiarazioni dell'BA proprio per delinearne il ruolo di questi, ma nella valutazione di queste ultime non si confronta con la doglianza difensiva che aveva rilevato la discrasia temporale che, secondo il narrato dell'Abbate, riferiva del ruolo del ER in un momento successivo a quello nel quale erano registrate le conversazioni che fondavano la responsabilità del ER quale partecipe del sodalizio criminale. È evidente che tenuto conto della natura 3 permanente della contestazione associativa, la valutazione delle dichiarazioni dell'BA, di cui non viene in discussione l'attendibilità soggettiva e intrinseca, deve pur sempre, tenuto conto della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., essere compiuta con riferimento alla posizione del chiamato in correità. In altri termini non si coniuga l'enunciato della sentenza impugnata secondo cui la partecipazione dell'imputato sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni dell'BA, che aveva dichiarato che il ER era supervisore della piazza di spaccio nonché il soggetto che, durante la detenzione dello zio ER, teneva le redini del gruppo, arrivando a delineare il ruolo di organizzatore di questi, con la circostanza che le dichiarazioni dell'BA si riferiscono ad un periodo successivo alla contestazione (settembre 2011 al maggio 2012) tenuto conto che l'arresto dello zio risale al 2013. Questa discrasia tra il periodo nel quale, secondo l'BA, il ER TO teneva le redini della piazza di spaccio, rispetto al periodo nel quale sono state registrate le cinque conversazioni che riguardano il ricorrente, ma non è lui l'interlocutore, deve essere risolta all'esito di un nuovo giudizio. Nel giudizio di rinvio il giudice, nella disamina del materiale probatorio, dovrà valutare l'apporto dichiarativo dell'BA, ferma la sua attendibilità soggettiva e intrinseca, con specifico riguardo alla posizione del ER TO.» 5. La sentenza impugnata ha ritenuto (v. pg. 5 e sg.) che «quanto alle suddette dichiarazioni deve rilevarsi come, coerentemente con quanto riportato dalla sentenza impugnata ma contestato dall'appellante, riguardino anche il periodo e l'attività oggetto del presente giudizio» in quanto «il collaboratore, nel riferire dell'attività del ER quando lo zio ER non era detenuto copre anche il lasso temporale in questione», risultando «assolutamente pregnante...anche il riferimento all'attività criminale svolta», in quanto «preciso è il riferimento allo stipendio percepito dall'imputato che viene collegato ai proventi dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana oggetto di contestazione. Al tenore delle dichiarazioni rese dall'BA deve sommarsi il contenuto delle conversazioni, telefoniche e tra presenti che, al contrario di quanto assunto dalla difesa» in quanto hanno «un loro proprio contenuto pregnante dal punto di vista probatorio con riferimento all'imputato che viene dalle stesse richiamato in maniera assolutamente significativa nel corso di conversazioni inerenti l'attività di spaccio», richiamandosi poi le conversazioni n. 334 del 15/12/2011, quella a pg 24 della prima sentenza, quella del 20/12/2011, quella del 24/12/2011, a riprova della partecipazione associativa dell'imputato. 6. Ritiene questa Corte che entrambi i motivi riguardanti la responsabilità - rispettivamente riferiti alle dichiarazioni dell'BA e al compendio captativo - esulano dal devoluto rescindente e sono sostanzialmente, e anche genericamente, 4 volte ad una rivalutazione probatoria che non può trovare accesso in sede di legittimità. Quanto alle dichiarazioni dell'BA, la sentenza ha correttamente svolto il giudizio devolutogli dalla sentenza rescindente collocandole temporalmente in relazione allo status libertatis di ER ER, dominus della associazione criminosa, così componendo solidamente il compendio accusatorio, e risultando genericamente declinata in fatto la censura difensiva volta ad interpretare le dichiarazioni confinandole a temi diversi da quelli pertinenti al tema associativo oggetto della imputazione. Quanto al contenuto delle captazioni, il ricorso attinge un profilo probatorio — secondo un inammissibile approccio volto ad una reinterpretazione del dato captato - non oggetto di devoluzione da parte della sentenza rescindente che, al contrario, ne aveva avallato la pertinenza ai fini della responsabilità. 7. Il terzo motivo sulla recidiva è infondato rispetto alla corretta irrilevanza della diversa indole del reato per il quale il ricorrente era stato già condannato e all'ineccepibile sintomatico rilievo dato al ridotto lasso temporale tra le condotte. 8. Il quarto motivo sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è infondato rispetto alla rilevata genericità del pertinente motivo di appello. 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagTento delle spese processuali. Così deciso il 05/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cerioni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Marcello Severino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38542 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall'imputato TO ER avverso la sentenza emessa il 5 'marzo 2013 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, commesso tra il maggio e settembre 2011 e maggio 2012, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio, cumulativo della motivazione in ordine al contributo partecipativo del ricorrente alla associazione criminosa in contestazione con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BA. La Corte si è limitata a collocare il contributo dichiarativo dell'BA nel solo contesto temporale dei fatti che occupano il presente procedimento, senza considerare che i fatti raccontati riguardavano altre e diverse ipotesi di reato e non lo specifico coinvolgimento nella associazione di cui si tratta. In particolare, la sentenza, attraverso una frazionata valutazione della prova dichiarativa, ha isolato alcune affermazioni dall'intero contesto dichiarativo, senza confrontarsi con le deduzioni difensive in appello, che indicavano altri passaggi dichiarativi e le cinque intercettazioni, richiamate nel ricorso. Cosicché, le generiche dichiarazioni dell'BA risultano prive di riscontro, non potendosi questo individuare nella percezione di uno stipendio quale componente del nucleo familiare per i proventi tutti delle attività di quel sodalizio ex art. 416- bis cod. pen., più vasto e diverso da quello specifico in contestazione in cui i riferimenti esponenziali sono lo stesso BA e EN NT, essendo tutti gli altri semplici spacciatori. 2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine al contributo causale associativo con riferimento ai contenuti delle intercettazioni, non spiegandosi - a fronte dei motivi di appello - perché basti un riferimento, ove esistente, al ricorrente seppur nel corso dell'attività criminosa, per ritenere provato il suo contributo causale a quei delitti. 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva in quanto la sentenza considera ingiustificatamente presupposta la maggiore pericolosità del ricorrente, rispetto a un precedente - non solo di indole diversa - ma, soprattutto, di minima offensività sociale. 2 2.4. Con il quarto motivo, mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. La sentenza rescindente, nell'annullare la precedente condanna, aveva devoluto alla Corte di appello il giudizio sulla responsabilità del ricorrente in ordine alla sua partecipazione associativa, rilevando che «Con l'atto di appello il ricorrente ha contestato che l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato era fondato sulla base di cinque intercettazioni tra terzi colloquianti, che non erano state ritenute sufficienti per l'accoglimento della misura cautelare, e delle dichiarazioni successive di BA TO. Ora, a fronte della specifica doglianza che aveva evidenziato la non pertinenza e la insufficienza del valore probatorio delle intercettazioni e, dall'altro lato, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, la sentenza impugnata non ha adeguatamente risposto incorrendo nel denunciato vizio di motivazione carente. Ritiene il Collegio che, seppur sia precluso a questa Corte di legittimità di rivalutare in chiave alternativa i risultati delle intercettazioni, non di meno permane la carenza argomentativa come dedotta nei motivi di appello. Nel rammentare che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, essendo questione di fatto, è rimessa alla valutazione del giudice di merito e questa si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439), deve osservarsi che le cinque intercettazioni poste a base dell'affermazione della responsabilità, così come interpretate nel loro contenuto, se, da un lato, consentono di ricostruire il ruolo di tale TO mc Key" quale soggetto coinvolto nell'attività di spaccio sulla piazza di spaccio, non di meno non si coniugano con il portato dichiarativo dell'Abbate, che assume rilievo in considerazione del fatto che si tratta di conversazioni di terzi nelle quali il ER non è mai il locutore. La sentenza impugnata nel ricostruire il ruolo del soggetto chiamato TO mc Key", identificato nel ER TO dall'Abbate, utilizza le dichiarazioni dell'BA proprio per delinearne il ruolo di questi, ma nella valutazione di queste ultime non si confronta con la doglianza difensiva che aveva rilevato la discrasia temporale che, secondo il narrato dell'Abbate, riferiva del ruolo del ER in un momento successivo a quello nel quale erano registrate le conversazioni che fondavano la responsabilità del ER quale partecipe del sodalizio criminale. È evidente che tenuto conto della natura 3 permanente della contestazione associativa, la valutazione delle dichiarazioni dell'BA, di cui non viene in discussione l'attendibilità soggettiva e intrinseca, deve pur sempre, tenuto conto della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., essere compiuta con riferimento alla posizione del chiamato in correità. In altri termini non si coniuga l'enunciato della sentenza impugnata secondo cui la partecipazione dell'imputato sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni dell'BA, che aveva dichiarato che il ER era supervisore della piazza di spaccio nonché il soggetto che, durante la detenzione dello zio ER, teneva le redini del gruppo, arrivando a delineare il ruolo di organizzatore di questi, con la circostanza che le dichiarazioni dell'BA si riferiscono ad un periodo successivo alla contestazione (settembre 2011 al maggio 2012) tenuto conto che l'arresto dello zio risale al 2013. Questa discrasia tra il periodo nel quale, secondo l'BA, il ER TO teneva le redini della piazza di spaccio, rispetto al periodo nel quale sono state registrate le cinque conversazioni che riguardano il ricorrente, ma non è lui l'interlocutore, deve essere risolta all'esito di un nuovo giudizio. Nel giudizio di rinvio il giudice, nella disamina del materiale probatorio, dovrà valutare l'apporto dichiarativo dell'BA, ferma la sua attendibilità soggettiva e intrinseca, con specifico riguardo alla posizione del ER TO.» 5. La sentenza impugnata ha ritenuto (v. pg. 5 e sg.) che «quanto alle suddette dichiarazioni deve rilevarsi come, coerentemente con quanto riportato dalla sentenza impugnata ma contestato dall'appellante, riguardino anche il periodo e l'attività oggetto del presente giudizio» in quanto «il collaboratore, nel riferire dell'attività del ER quando lo zio ER non era detenuto copre anche il lasso temporale in questione», risultando «assolutamente pregnante...anche il riferimento all'attività criminale svolta», in quanto «preciso è il riferimento allo stipendio percepito dall'imputato che viene collegato ai proventi dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana oggetto di contestazione. Al tenore delle dichiarazioni rese dall'BA deve sommarsi il contenuto delle conversazioni, telefoniche e tra presenti che, al contrario di quanto assunto dalla difesa» in quanto hanno «un loro proprio contenuto pregnante dal punto di vista probatorio con riferimento all'imputato che viene dalle stesse richiamato in maniera assolutamente significativa nel corso di conversazioni inerenti l'attività di spaccio», richiamandosi poi le conversazioni n. 334 del 15/12/2011, quella a pg 24 della prima sentenza, quella del 20/12/2011, quella del 24/12/2011, a riprova della partecipazione associativa dell'imputato. 6. Ritiene questa Corte che entrambi i motivi riguardanti la responsabilità - rispettivamente riferiti alle dichiarazioni dell'BA e al compendio captativo - esulano dal devoluto rescindente e sono sostanzialmente, e anche genericamente, 4 volte ad una rivalutazione probatoria che non può trovare accesso in sede di legittimità. Quanto alle dichiarazioni dell'BA, la sentenza ha correttamente svolto il giudizio devolutogli dalla sentenza rescindente collocandole temporalmente in relazione allo status libertatis di ER ER, dominus della associazione criminosa, così componendo solidamente il compendio accusatorio, e risultando genericamente declinata in fatto la censura difensiva volta ad interpretare le dichiarazioni confinandole a temi diversi da quelli pertinenti al tema associativo oggetto della imputazione. Quanto al contenuto delle captazioni, il ricorso attinge un profilo probatorio — secondo un inammissibile approccio volto ad una reinterpretazione del dato captato - non oggetto di devoluzione da parte della sentenza rescindente che, al contrario, ne aveva avallato la pertinenza ai fini della responsabilità. 7. Il terzo motivo sulla recidiva è infondato rispetto alla corretta irrilevanza della diversa indole del reato per il quale il ricorrente era stato già condannato e all'ineccepibile sintomatico rilievo dato al ridotto lasso temporale tra le condotte. 8. Il quarto motivo sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è infondato rispetto alla rilevata genericità del pertinente motivo di appello. 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagTento delle spese processuali. Così deciso il 05/11/2025.