TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1199
TAR
Decreto cautelare 11 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza requisito capacità tecnica e professionale

    La stazione appaltante ha fatto buon governo del principio del favor partecipationis ammettendo il soccorso istruttorio per chiarire la documentazione relativa al possesso dei requisiti. La controinteressata ha dimostrato il possesso del requisito speciale con servizi con fatturato capiente.

  • Rigettato
    Violazione art. 98, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023

    L'omessa indicazione che alcuni contratti fossero ancora in essere non integra grave illecito professionale. La stazione appaltante non è tenuta all'esclusione automatica e deve valutare l'integrità del concorrente. La contestata dichiarazione riguardava un profilo formale non decisivo.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria su analogia servizi e importi

    La nozione di 'servizi analoghi' non richiede identità ma similitudine. I servizi di portierato e vigilanza sono analoghi in quanto accomunati dalla finalità di controllo e presidio degli accessi e riconducibili al medesimo settore imprenditoriale.

  • Rigettato
    Inidoneità dimostrativa della documentazione

    La documentazione è stata acquisita tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e verificata dalla stazione appaltante, risultando idonea a comprovare il possesso dei requisiti.

  • Rigettato
    Anomalia/incongruità offerta - Costi della sicurezza

    Gli oneri aziendali per la sicurezza sono rimessi alla valutazione del singolo partecipante e non possono essere determinati rigidamente dalla stazione appaltante. La sottostima di tale voce non rende automaticamente anomala l'offerta se il costo complessivo è sostenibile.

  • Rigettato
    Anomalia/incongruità offerta - Costo della manodopera

    I valori delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non sono cogenti. La controinteressata ha giustificato gli scostamenti con una più efficiente organizzazione aziendale e dati statistici propri. La verifica di anomalia ha portata globale e sintetica.

  • Inammissibile
    Mancata integrale ostensione atti

    La ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatta della documentazione depositata in giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza

    La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sui motivi aggiunti relativi all'esecuzione d'urgenza.

  • Rigettato
    Mancata attuazione clausola sociale

    La lex specialis prevedeva il rispetto della clausola sociale e il riassorbimento prioritario del personale uscente, ma non imponeva la presentazione di un progetto di assorbimento come requisito necessario a pena di esclusione. La controinteressata ha dichiarato di riassorbire il personale.

  • Rigettato
    Insussistenza requisito capacità tecnica e professionale (ripetizione)

    Il requisito dei 'servizi analoghi' non richiede identità ma similitudine. I servizi di vigilanza sono analoghi a quelli di portierato in quanto riconducibili al medesimo settore imprenditoriale.

  • Rigettato
    Anomalia/incongruità offerta - Oneri sicurezza e costo manodopera (ripetizione)

    L'esame delle giustificazioni rientra nella discrezionalità tecnica. Il costo della manodopera è stato calcolato sul CCNL vigente al momento dell'offerta. Gli sgravi contributivi sono stati considerati per la sostenibilità dell'offerta. I dati sulle assenze sono stati documentati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1199
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1199
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo