Decreto cautelare 11 novembre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Team Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4A8E31E07, rappresentato e difeso dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Prestige S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Gomez D'Ayala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
I) con il ricorso introduttivo:
- della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025, con cui è stato comunicato che “con Delibera del C.d.A. n. 157 del 30/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per come formulata dalla commissione di gara, ed aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di portierato e assistenza alle aule presso le strutture di Ateneo di cui al lotto 1 (strutture di Caserta) della procedura di gara in oggetto … in favore della società Prestige s.r.l., avente sede legale in Frattamaggiore (NA), alla via Sepano Fracta Labor snc, C.F. e P.IVA 07177961211, per aver conseguito in tale lotto, il punteggio complessivo riparametrato più alto, per un totale di 98,30 punti (80 PT + 18,30 PE)”;
II) con i motivi aggiunti del 6.11.2025;
- per l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a. per l’accesso agli gli atti e documenti (in forma integrale e non oscurata) richiesti con istanza trasmessa il 7 ottobre 2025;
III) con i motivi aggiunti del 10.11.2025:
- per l’annullamento della comunicazione di avvio di esecuzione del servizio in via d’urgenza per il lotto 1;
IV) con i motivi aggiunti del 28.11.2025:
- della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025, con cui è stato comunicato che “con Delibera del C.d.A. n. 157 del 30/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per come formulata dalla commissione di gara, ed aggiudicata, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di portierato e assistenza alle aule presso le strutture di Ateneo di cui al lotto 1 (strutture di Caserta) della procedura di gara in oggetto, in favore della società Prestige s.r.l., avente sede legale in Frattamaggiore (NA), alla via Sepano Fracta Labor snc, C.F. e P.IVA 07177961211, per aver conseguito in tale lotto, il punteggio complessivo riparametrato più alto, per un totale di 98,30 punti (80 PT + 18,30 PE)”;
V) con i motivi aggiunti presentati il 18.12.2025:
- della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e di Prestige S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CA Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
RICORSO INTRODUTTIVO.
La società ricorrente, seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della prima classificata Prestige s.r.l. dell’appalto indetto in data 4.12.2024 per l’affidamento del servizio di portierato e assistenza alle aule presso le strutture di Ateneo con sede in Caserta e provincia, per anni 4, suddivisa in n. 4 lotti, limitatamente al lotto n. 1 (sede di Caserta) con importo di €. 3.431.744,75.
Con il primo motivo di diritto, contesta la insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3. del disciplinare (cfr. svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo minimo pari alla metà dell’importo del lotto o della somma dei lotti cui si intende partecipare).
In particolare, si deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione per l’improprio utilizzo del soccorso istruttorio e per violazione del principio di autoresponsabilità da parte della Prestige che ha dapprima indicato servizi riferiti al triennio 2021/23 (in luogo del 2022/24, cioè del triennio antecedente alla pubblicazione del bando del 4.12.2024) e poi, previo soccorso istruttorio, ha riformulato l’elenco indicando quelli relativi al triennio 2022/24, modificando l’elenco dei servizi analoghi (inserendo servizi svolti per il Ministero della Cultura - Parchi archeologici Velia/Paestum e per Sephora Italia s.r.l., terminati nel 2024) e aggiungendo importi per l’annualità 2024 non considerati nel primo elenco relativo al triennio 2021/23 (CNR, Cons. Stato, Finlibri, Adda Center, Nacav, Feltrinelli e Comune di Pozzuoli). La ricorrente aggiunge che la indicazione di importi per il 2024 per contratti in precedenza indicati come conclusi avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 trattandosi di illecito professionale per aver fornito informazioni false o, comunque, fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante su eventuali esclusioni ed aggiudicazione.
Si contesta inoltre il difetto di istruttoria per mancato accertamento della veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria, circa gli importi dichiarati e l’analogia dei servizi analoghi (portierato e custodia) con il servizio oggetto di appalto (portierato ed assistenza alle aule dell’Ateneo), con specifico riferimento a due servizi spesi (Comune di Pozzuoli e Consiglio di Stato) che non sarebbero assimilabili a quelli che costituiscono oggetto di affidamento e presenterebbero importi differenti rispetto a quanto indicato dalla controinteressata; inoltre si lamenta la difformità dimostrativa dei servizi rispetto al disciplinare, in quanto non sarebbe stata prodotta idonea documentazione come richiesto dalla lex specialis.
Con ulteriore motivo di diritto è contestata l’anomalia/incongruità dell’offerta sotto i seguenti profili: per incongruità dei costi della sicurezza ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 rispetto alle tabelle ufficiali del Ministero del lavoro. Sul punto, si contesta che la stazione appaltante non avrebbe svolto alcuna valutazione di anomalia in ordine ai costi della sicurezza della aggiudicataria (avendo, viceversa, effettuato tale accertamento solo sui costi della manodopera).
Deduce ancora che il costo della manodopera sarebbe inattendibile in considerazione dell’inverosimiglianza dei livelli di assenteismo che risulterebbero sottostimati, della difformità delle retribuzioni dichiarate rispetto a quelle tabellari, per effetto della fruizione di discutibili sgravi per agevolazioni under 40 e c.d. “decontribuzione Sud”, delle criticità emergenti dal computo delle ore aggiuntive prestate in regime di lavoro straordinario da parte di personale già in organico.
PRIMI MOTIVI AGGIUNTI.
Successivamente Team Security ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha riscontrato la istanza di accesso agli atti presentata il 7 ottobre 2025, trasmettendo documentazione parziale e oscurata (alcuni giustificativi dell’offerta e chiarimenti; tabelle analitiche di costo del personale; analisi di composizione dell’offerta economica; documentazione a supporto dei requisiti economico – finanziari; descrizioni organizzative interne dei servizi), in accoglimento della istanza di oscuramento avanzata dalla società aggiudicataria.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e si duole che la stazione appaltante abbia acriticamente ritenuto di accordare soverchio rilievo alla tutela del segreto tecnico e commerciale prospettato dalla società controinteressata rispetto alle esigenze difensive della ricorrente. Contesta le ragioni addotte dalla controinteressata avverso la divulgazione delle informazioni, assumendo la genericità delle argomentazioni addotte, escludendo peraltro la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 per la configurabilità di un segreto tecnico e commerciale.
SECONDI MOTIVI AGGIUNTI.
Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente estende il gravame al provvedimento del 6.11.2025 con cui, nella consapevolezza dell’operatività dello stand still ex art. 18, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio in via di urgenza ex art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 alla nuova aggiudicataria con decorrenza 15.11.2025, attesa la scadenza della proroga tecnica (14.11.2025), motivata dall’amministrazione con la necessità di consentire la prosecuzione delle attività didattiche dell’Ateneo.
Deduce illegittimità derivata per violazione della disciplina sullo stand still di cui all’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, violazione dell’art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 poiché non sussisterebbero le ipotesi in cui è consentita l’esecuzione in via d’urgenza del contratto prima della stipula del contratto, nonché eccesso di potere per sviamento.
TERZI MOTIVI AGGIUNTI.
Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha articolato motivi di gravame di seguito compendiati, avverso gli atti impugnati, all’esito della ostensione documentale dell’amministrazione a riscontro della domanda di accesso:
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023: l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa per non avere indicato, in sede di offerta, le concrete modalità di attuazione della clausola sociale sulla stabilità occupazione, mediante la presentazione del progetto di assorbimento del personale uscente, in violazione degli artt. 9 (“l’aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL”) e 16 del disciplinare (“Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente può allegare all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale”);
- insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3. del disciplinare di gara; la istante ribadisce la censura già articolata con il gravame principale con cui contesta la insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale (cfr. svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo minimo pari alla metà dell’importo del lotto o della somma dei lotti cui si intende partecipare) in quanto l’importo riveniente dalle fatture non sarebbe congruo in relazione a quanto previsto dalla disciplina di gara dovendosi in tesi detrarre le fatture relative ai servizi anteriori al triennio, le note di credito, gli importi di servizi (es. vigilanza) diversi da quelli analoghi all’appalto in esame.
In sintesi, la istante ha proceduto ad una ricognizione dei servizi spesi dalla aggiudicataria (contratti stipulati con Partecipazione Italia s.p.a., Vulcano s.p.a., Sephora Italia s.r.l., Nacav s.c.a.r.l., Granato s.p.a., Adda Center, Finlibri, Librerie Feltrinelli, Consiglio di Stato, CNR, Hirpinia AV, Comune di Pozzuoli) e, con riferimento a ciascuno, ha sottratto dall’importo complessivo quello relativo ad attività, ad esempio la guardiania e la vigilanza, che a suo giudizio sarebbero estranee all’oggetto dell’appalto e, come tali, non “spendibili” ai fini della partecipazione alla gara.
Per l’effetto ritiene che, sottraendo gli importi per attività diverse dal portierato, il fatturato complessivo rilevante sarebbe inferiore alla soglia prevista dalla lex specialis per il requisito di capacità tecnico-professionale per servizi analoghi.
QUARTI MOTIVI AGGIUNTI.
Con gli ultimi motivi aggiunti la parte ricorrente articola ulteriori profili di gravame all’esito dell’esame dei giustificativi non oscurati dell’offerta economica della società aggiudicataria, ribadendo le censure già avanzate con il gravame introduttivo che attengono alla incongruità degli oneri per la sicurezza aziendale e al costo della manodopera.
In particolare, evidenza le seguenti carenze desumibili dai giustificativi dell’offerta economica:
- riguardo agli oneri della sicurezza, non comparirebbero costi per l’acquisto e il mantenimento in efficienza di DPI e sarebbe insufficiente quanto riferito dall’impresa, secondo cui i costi per i corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro sarebbero completamente autofinanziati grazie alla iscrizione ai fondi interprofessionali e alla convenzione con l’ente formativo;
- riguardo al costo della manodopera, assume che la aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per: i) violazione dei minimi retributivi tabellari fissati dal CCNL Multiservizi (in quanto la Prestige non ha tenuto conto nei giustificativi del rinnovo contrattuale del 13.6.2025 e dei relativi aumenti, avendo tarato l’offerta sul precedente CCNL del 2021 con validità fino al 31.12.2024); ii) inammissibile modifica postuma dell’offerta ed insostenibilità complessiva dell’offerta poiché, secondo la ricorrente, l’utile dichiarato sarebbe estremamente contenuto e destinato ad essere eroso dall’incremento del costo della manodopera per effetto del CCNL del 2025; iii) incongruità del costo della manodopera dichiarata nella offerta (sarebbe inattendibile il tasso di assenteismo dichiarato da Prestige, in quanto frutto di un uso non omogeneo e contraddittorio dei dati relativi al proprio organico che avrebbe comportato una sottostima del dato); iv) riguardo agli sgravi contributivi indicato dalla Prestige per personale giovane impiegato (con riduzione dei contributi previdenziali), non sarebbe possibile dimostrare che tali benefici si riferiscano effettivamente ai lavoratori che Prestige intende utilizzare per coprire le ore aggiuntive promesse in offerta; inoltre tali sgravi avrebbero una durata limitata nel tempo di 36 mesi e non coprirebbero l’intera durata quadriennale dell’appalto; v) riguardo alla c.d. “decontribuzione Sud”, le precisazioni indicherebbero un importo esiguo rispetto al valore dichiarato e, in ogni caso, la Prestige potrebbe beneficiarne solo previo atto autorizzativo della Commissione europea, non rientrando nella nozione di piccola/media impresa con meno di 250 dipendenti; in ogni caso l’importo sarebbe stato erroneamente calcolato; vi) in riferimento alle ore aggiuntive offerte quali migliorie gratuite, sarebbero stati erroneamente stimati i costi e, come si è visto, Prestige non avrebbe tenuto conto del nuovo CCNL del 2025.
Si sono costituite le controparti processuali che hanno depositato documentazione, replicando nel merito alle censure di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
FASE CAUTELARE.
Con decreto presidenziale n. 2803 adottato in data 11.11.2025 è stata accolta la domanda cautelare avanzata con motivi aggiunti depositati in data 10.11.2025 avverso la comunicazione di avvio di esecuzione del servizio in via d’urgenza.
Con ordinanza collegiale n. 2874 del 19.11.2025 è stata rinviato alla camera di consiglio del 2.12.2025 l’esame della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati il 10.11.2025, confermando nelle more il decreto cautelare di cui sopra.
Con ordinanza n. 3041 del 3.12.2025 è stata respinta la richiesta di sospensiva.
All’udienza pubblica del 10.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria di replica e della documentazione depositata dall’amministrazione in data 30.1.2026 oltre le ore 12.
Infine la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento della eccezione sollevata dalla istante, va dichiarata l’inutilizzabilità, per tardività, della memoria di replica e della documentazione depositata dalla Università degli Studi della Campania “Vanvitelli” in data 30.1.2026, alle ore 18.22, per violazione dell’art. 73 c.p.a. (“Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”, termine dimidiato ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a.) e dell’art. 4, allegato 2, al c.p.a. (“Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito”).
RICORSO INTRODUTTIVO.
Passando al merito, il gravame introduttivo è infondato.
1. In riferimento al primo rilievo con cui si lamenta l’insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale in capo alla società controinteressata, non è censurabile la decisione della stazione appaltante di ammettere la stessa al soccorso istruttorio. Difatti, in presenza di una previsione della lex specialis che richiedeva la dimostrazione del requisito speciale in riferimento agli ultimi “tre anni” (par. 6.3) - senza chiarire se tale triennio dovesse essere calcolato in relazione agli anni solari (c.d. “triennio fisso”, 1.1.2021 - 31.12.2023, criterio inizialmente seguito dalla controinteressata) ovvero al periodo immediatamente precedente alla pubblicazione del bando (1.1.2022 – 30.11.2024, come rettificato dalla Prestige all’esito del soccorso istruttorio) - ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia fatto buon governo del principio del favor partecipationis; difatti, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, e non quella restrittiva, al fine di realizzare l'interesse dell'amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti (Consiglio di Stato, sez. III, n. 10301/2022).
Quanto alla corretta applicazione del soccorso istruttorio, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 12688/2023; sez. VI, n. 1308/2022), formatosi con riferimento al previgente codice degli appalti pubblici ma applicabile anche al novellato quadro ordinamentale di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, di tale istituto è possibile avvalersi non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante; in altri termini, l’ambito applicativo del soccorso istruttorio è stato esteso a tutte le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo”. Le fattispecie sottratte all’operatività del soccorso istruttorio sono costituite soltanto dalle carenze e irregolarità che afferiscono all’offerta economica e all’offerta tecnica e dalle carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. È quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione, ove incomplete o non corrette, purché questo venga fatto entro un termine adeguato. Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Tale situazione non sussisteva nel caso in esame, visto che il soccorso istruttorio non è stato utilizzato per acquisire un requisito di partecipazione non esistente al momento della partecipazione (ciò che si sarebbe tradotto nella violazione del principio di continuità dei requisiti), ma per integrare – a fronte di una lex specialis non univoca - la documentazione concernente il possesso dei requisiti speciali di cui la società aggiudicataria aveva già fornito un principio di prova in riferimento al triennio 2021 - 2023.
Nel merito va poi evidenziato che, sia in riferimento al primo triennio indicato (2021-2023), sia in ordine al secondo (2022-2024) la società controinteressata ha indicato servizi con fatturato ampiamente capiente rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, sicché risulta comprovato il possesso del requisito speciale.
2. In riferimento alla presunta violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il motivo di diritto non appare condivisibile poiché l’aver omesso di indicare che alcuni contratti (ai quali erano riferiti gli importi indicati) erano ancora in essere nel corso del 2023 (in quanto inseriti tra i servizi svolti nel 2024) non integra di per sé grave illecito professionale.
Come noto, gli obblighi dichiarativi imposti ai concorrenti hanno carattere strumentale rispetto alla valutazione di competenza della stazione appaltante sull'integrità ed affidabilità degli stessi e, in quanto tali, si estendono necessariamente ad ogni dato o informazione comunque rilevante rispetto alla valutazione stessa. La violazione degli obblighi dichiarativi è astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di grave illecito professionale, ferma restando la valutazione di competenza della stazione appaltante nei termini tracciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 16/2020 (Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642) in relazione al previgente art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, ma con considerazioni che possono essere calate nella fattispecie in scrutinio. Secondo tale approdo, non è predicabile alcun automatismo espulsivo per effetto di informazioni non rispondenti al vero o eventualmente false rese dai concorrenti nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzate all’ammissione e all’aggiudicazione della gara, ma la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Salerno, n. 295/2025; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2850/2020), il contegno informativo, per essere rilevante, ossia per integrare il grave illecito professionale suscettibile di essere apprezzato dalla stazione appaltante, deve essere tale da mettere in dubbio l'affidabilità, ovvero la capacità professionale del soggetto e quindi l'attitudine a realizzare correttamente la commessa, e/o l'integrità (la sua attitudine alla probità ed al rispetto delle regole).
Ebbene, nel caso in esame la contestata dichiarazione ha riguardato in tesi la indicazione di importi per il 2024 relativamente a contratti indicati come conclusi (rectius, non indicati come “ancora in essere”) e, tuttavia, tale erronea rappresentazione, in omaggio al citato indirizzo della Plenaria, non avrebbe potuto comportare in via automatica l’estromissione della gara e, in ogni caso, ha riguardato un profilo formale non espressamente richiesto dalla disciplina di gara (che non prescriveva tale specificazione) e neppure decisivo (ciò che rilevava era l’importo del contratto e l’inquadramento nel triennio), quindi si palesava di per sé inidoneo ad influenzare le decisioni della commissione di gara su esclusione, selezione o aggiudicazione.
Sul punto, va ribadito che la società aggiudicataria ha specificato gli importi relativi al triennio 2021-2023 (nella prima dichiarazione) e poi quelli relativi al triennio 2022-2024 (nella seconda) e non è stata comprovata la non corrispondenza od effettività di tali somme; quindi non si è in presenza di informazioni false o fuorvianti che danno luogo a grave illecito professionale ma di indicazioni fornite in base ad una disposizione di gara di natura equivoca, come sopra chiarito, che ha legittimato il ricorso al soccorso istruttorio.
3. Non ha pregio il profilo di illegittimità con cui si assume il difetto di istruttoria circa gli importi dichiarati e si contesta l’analogia dei servizi analoghi spesi dall’aggiudicataria (portierato e custodia) rispetto a quelli che costituiscono oggetto di affidamento (portierato ed assistenza alle aule dell’Ateneo).
Come noto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 6924/2024), laddove la disciplina di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici, dovendosi per l'effetto reputare, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale cui afferisce l'appalto in contestazione, in modo tale che possa ritenersi che grazie ad esso l'impresa concorrente abbia maturato la specifica capacità professionale richiesta dal bando.
In altri termini, il requisito di “servizi analoghi” non coincide con la nozione di “servizi identici” ma va inteso come mera similitudine tra le prestazioni richieste, essendo necessario ricercare elementi di affinità tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, n. 9228 del 2025).
A tale proposito, con specifico riferimento alla contestata analogia tra i servizi di portierato e vigilanza, mette conto riportare l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 25 del 2020; sez. III, n. 1138 del 2018) secondo cui, se è nota la differenza che intercorre tra i due servizi - la vigilanza privata caratterizzandosi per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, laddove l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva, ma solo passiva, degli immobili - cionondimeno è innegabile una certa loro correlazione funzionale, nel senso che la difesa attiva si innesta e consegue ad attività di controllo dei luoghi e di segnalazione di situazioni di allarme. Ciò ha indotto il Consiglio di Stato a ritenere che sussistono chiari riscontri della contiguità tecnico-operativa tra i due servizi, che ne possono giustificare in teoria l’accorpamento funzionale, specie qualora essi debbano essere resi su un plesso aziendale esteso ed articolato, oltre che assiduamente e intensamente frequentato da soggetti esterni, ove la variabilità delle esigenze organizzative dell'azienda universitaria può determinare la cangiante attivazione e dislocazione dei due servizi, la variazione delle mansioni in base alle esigenze ed emergenze di volta in volta ricorrenti, nonché, infine, l'eventuale sovrapposizione di personale nello svolgimento delle rispettive attività.
Non è quindi condivisibile la deduzione attorea circa la non assimilabilità dei servizi analoghi spesi dalla Prestige rispetto a quello oggetto di gara, trattandosi di attività accomunate dalla finalità di controllo e presidio degli accessi e dalla riconducibilità al medesimo settore imprenditoriale (servizi fiduciari e di sicurezza), di cui è pertanto predicabile l’analogia.
4. La presunta inidoneità dimostrativa della documentazione prodotta dalla aggiudicataria è stata poi superata dalle deduzioni svolte dell’amministrazione appaltante che ha chiarito come sia stata prodotta la documentazione richiesta dall’art. 6.3 del disciplinare di gara (certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse).
Al riguardo, in data 13.11.2025 l’amministrazione ha versato agli atti di causa il documento (all. n. 30) prot. n. 187194 del 27.10.2025 con indicazione dell’importo verificato dalla stazione appaltante e comprovato in base alla documentazione presentata dalla società Prestige sul fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) fino al raggiungimento dell’importo previsto nel disciplinare di gara. Come noto, tale fascicolo permette alle stazioni appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023.
Per le medesime ragioni illustrate in riferimento alla censura che precede (inidoneità delle rilevate incongruenze ad infirmare ex se la valutazione di affidabilità della concorrente), anche in riferimento a tali incongruenze, non è predicabile la dedotta violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Vanno respinti i rilievi che si appuntano sulla mancata verifica di anomalia degli oneri della sicurezza e sulla incongruità del costo della manodopera.
5.1. L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
La disposizione è oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta. La legge ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo.
Ai sensi del successivo art. 110, “1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti […]. […] 5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: […] c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; […]”.
Il comma 5 dell’articolo qui riportato contempla due ipotesi di esclusione dell’offerta non congrua. Il primo caso è quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta. Il secondo caso, invece, introdotto dalla congiunzione con valore disgiuntivo “oppure”, è quello dell’offerta anormalmente bassa per (tra le altre ipotesi contemplate dalla norma) la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta.
Spostandosi quindi sul piano relativo al giudizio di anomalia dell’offerta, occorre rammentare, in omaggio a consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7224/2025 e giurisprudenza richiamata), che l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione.
Va poi ribadito che il giudizio di congruità dell’offerta ha portata globale e sintetica, senza necessità dell'esame nel dettaglio delle singole voci di costo, considerato che l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo complesso (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5073/2025; n. 8823/2019).
Tanto premesso, quanto ai costi della sicurezza, giova premettere che si tratta degli oneri che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto (per meglio dire, concernono l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la disposizione dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016); essi vanno distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto. Questi ultimi sono indicati nell’offerta ma non sono soggetti a ribasso in quanto predeterminati dalla stazione appaltante; pertanto non afferiscono alla componente variabile dell’offerta (Consiglio di Stato, III, n. 4907/2020; n. 1677/2024).
Gli oneri aziendali sono invece rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Consiglio di Stato, sez. V, n. 177/2018). Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto e l’ordinamento giuridico ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto. La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), così come l’altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6306/2020).
Ciò posto, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1838/2024; Consiglio di Stato, n. 9879/2022) secondo cui, a differenza dei c.d. costi da "interferenza" che vengono calcolati dalla stazione appaltante e che non sono soggetti a ribasso, i costi di sicurezza aziendali sono, invece, rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante. Anche ammesso che tali oneri siano incongrui, per poter dire anomala l’offerta - o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia - è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall’incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all’anomalia dell’offerta sconterebbe un evidente salto logico.
Sul punto questa Sezione (sentenza n. 6615/2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 1480/2023) ha affermato che la congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara (come ritiene, viceversa, la istante nel presente giudizio), né dalle tabelle ministeriali, che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia, e l'eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l'offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile.
Sulla base delle considerazioni ora espresse non può ritenersi, pertanto, irragionevole la decisione dell'ente aggiudicatore di non svolgere approfondimenti sulla congruità dell'offerta con specifico riguardo agli oneri di sicurezza.
Si aggiunga che non possono trarsi argomenti a sostegno della tesi attorea dal precedenti giurisprudenziali indicati nel ricorso che, invero, afferiscono ad ipotesi diverse (ad esempio, nella sentenza del T.A.R. Piemonte n. 77/2023 veniva in rilievo un caso in cui l’impresa aggiudicataria aveva quantificato in un importo pari a zero gli oneri aziendali per la sicurezza; nelle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1677/2024 e Sez. VII, n. 4896/2025 era in contestazione la modifica degli oneri di sicurezza aziendale dopo la presentazione dell’offerta).
5.2. Venendo, poi, al costo della manodopera, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1181/2025), va rammentato che i valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo invece consentiti motivati scostamenti.
Le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle possono considerarsi anormalmente basse soltanto qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata. In particolare, il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia delle offerte si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio orario effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all'amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l'esecuzione della prestazione.
Orbene, dai verbali prodotti dalla ricorrente in data 10.11.2025 emerge che: i) l'importo complessivo del costo della manodopera offerta dalla Prestige è inferiore rispetto a quello determinato dalla stazione appaltante negli atti di gara; ii) tale sottostima è stata ritenuta coerente con l'art. 14, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: "(...) resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale", come tra l'altro esplicitamente richiamato nell'art. 3 del disciplinare di gara; iii) relativamente al costo medio orario, l’aggiudicataria ha eseguito una rideterminazione delle ore annue mediamente lavorate rispetto a quelle indicate nella tabella ministeriale mediante la rettifica del dato relativo alle assenze per malattie; iv) il dato relativo al numero di ore pro capite di assenza per malattia/infortunio/maternità si discosta da quello indicato dal Ministero del lavoro nella propria tabella e, pertanto, è stato oggetto di approfondimento del Rup e della commissione nella seduta del 10.7.2025 ed è stata ritenuta congrua in base al statistica elaborata dalla ditta riferita al biennio precedente e ai lavoratori già in forza; v) analogamente, nelle sedute del 12, 13, 19 giugno e 10, 17 luglio sono stati svolti approfondimenti sugli altri profili (sgravi per agevolazione under 30 e lavoratrici donne; sgravio per "Decontribuzione Sud).
Più in generale, tenendo anche conto di specifici rilievi che si appuntano su singole voci dell’offerta economica e dei giustificativi forniti (ad esempio, dei DPI che, secondo quanto riferito dalla controinteressata, non erano previsti dalla documentazione tecnica – DUVRI), va ribadito, in omaggio alla consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7712/2025), che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e inficiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico. Pertanto, non è condivisibile l’approccio difensivo della ricorrente che intende “spacchettare” ed esaminare atomisticamente ed analiticamente ogni singolo costo organizzativo, dovendo il giudizio di congruità, come si è detto, arrestarsi alla coerenza e affidabilità dell’offerta complessiva.
PRIMI MOTIVI AGGIUNTI.
6. Con riferimento ai primi motivi aggiunti aventi ad oggetto la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023 per mancata integrale ostensione degli atti di gara oggetto di richieste di accesso ex art. 116 c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a..
Difatti, nell’ultima memoria depositata il 24.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha preso atto della documentazione di gara depositata in giudizio e, per l’effetto, ha dichiarato di essere soddisfatta tant’è che ha chiesto dichiararsi, per l’appunto, la cessazione della materia del contendere, pur insistendo per la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
SECONDI MOTIVI AGGIUNTI.
7. Passando alla impugnazione del provvedimento con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio in via di urgenza ex art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 con decorrenza dal 15.11.2025, si impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Tanto alla luce della dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente con l’ultima memoria difensiva depositata il 24.1.2026 con cui ha affermato di non avere più interesse alla decisione sui predetti motivi aggiunti, pur insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
TERZI MOTIVI AGGIUNTI.
Sono infondati i motivi aggiunti depositati il 28.11.2025 per le ragioni di seguito illustrate.
8. Con riguardo alla mancata presentazione, ad opera della controinteressata, del progetto di assorbimento del personale uscente, giova evidenziare che:
- l’articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 recita espressamente che “1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11”;
- il successivo articolo 102, con riguardo agli impegni che gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad assumere, al comma 1, annovera quello alla stabilità occupazionale del personale impiegato e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Lo stesso articolo, al secondo comma, individua, poi, espressamente l’offerta quale sede in cui l'operatore economico deve indicare le modalità con le quali intende adempiere questi impegni.
La disciplina nazionale attua quanto previsto a livello eurounitario.
Difatti, l’art. 18 della direttiva 2014/24/UE, intitolato “Principi per l’aggiudicazione degli appalti”, stabilisce che gli Stati membri adottino “misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi e da disposizioni transnazionali” (par. 2). Una particolare attenzione alle ragioni di tutela del lavoro è, poi, confermata dall’art. 70, con il quale il legislatore europeo ha sancito la possibilità di introdurre clausole sociali (“Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione”).
Dunque, ai sensi del codice dei contratti pubblici, non solo l’operatore è chiamato ad impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, ma, ai sensi dell’art. 102 e del precedente art. 57, lo stesso deve indicare, quali elementi necessari della sua offerta, le concrete misure attraverso le quali intende assicurare tale stabilità, tenendo conto della tipologia di intervento, del settore di riferimento dell’appalto e della propria organizzazione di impresa.
Orbene, nella propria relazione tecnica la società aggiudicataria ha rappresentato che, con l’obiettivo di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e ai fini dell’adempimento agli obblighi derivanti dalla clausola sociale, in caso di aggiudicazione riassorbirà in via prioritaria nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente (laddove presente).
Ne consegue che l’offerta della ricorrente risulta coerente con la lex specialis (che imponeva il rispetto della clausola sociale di stabilità occupazionale e prevedeva come meramente facoltativa la presentazione di un progetto di riassorbimento) e con il disposto degli artt. 57 e 102 citati.
In altri termini, la lex specialis non prevedeva la presentazione di alcun piano di assorbimento, ma (unicamente) la necessità di rispettare la clausola sociale prevista dal CCNL di riferimento, con il conseguente obbligo di riassorbimento prioritario del personale della ditta uscente. Pertanto, la mancata presentazione del piano di assorbimento del personale non può essere sanzionata con l’esclusione in mancanza di una specifica previsione contenuta nella disciplina di gara, ostandovi il principio di tassatività delle cause di esclusione. Tanto più che tale carenza sarebbe suscettibile di essere superata attraverso il soccorso istruttorio; il Consiglio di Stato (sez. V, n. 26 del 2025) ha infatti ritenuto attivabile il soccorso con riferimento alla mancanza della dichiarazione di impegno prevista dal primo comma dell’articolo 102 e, quindi e a maggior ragione, il soccorso sarebbe ammissibile nel caso in cui, non essendo richiesta la presentazione del progetto di riassorbimento, manchi l’indicazione nell’offerta della modalità di assolvimento dell’impegno a rispettare la clausola sociale (che nella fattispecie è stato invece assunto).
Sotto distinto profilo, la dedotta genericità della indicazione avrebbe potuto, se del caso, essere valutata in relazione al corrispondente criterio indicato nel disciplinare di gara (punto 18.1 lett. C.1 “Organizzazione aziendale generale”). Tuttavia, trattandosi di un criterio che prendeva in considerazione diversi profili (descrizione dell’organigramma suddiviso per profili professionali con responsabilità gestionali e con responsabilità esecutive/operative, numero delle unità, con relativo livello di inquadramento, dedicate e/o condivise per l’esecuzione del servizio), non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla illogicità ed incoerenza del subpunteggio assegnato, avendo peraltro ben presente i limiti del sindacato giurisdizionale nell’esercizio del potere di discrezionalità tecnica valutativa di cui dispone la commissione di gara.
9. Va poi respinta la censura con cui si ripropone l’insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3. del disciplinare di gara in capo alla società aggiudicataria. Si è visto che, in pratica, l’istante ha, in sostanza, effettuato una ricognizione delle prestazioni dichiarate dall’aggiudicataria e ha, per ciascuna di esse, decurtato dal valore complessivo l’importo riferibile alle attività – quali, ad esempio, i servizi di guardiania o di vigilanza armata – ritenute, secondo la propria valutazione, estranee al perimetro oggettivo dell’appalto e, pertanto, non suscettibili di essere utilmente valorizzate ai fini della comprova del requisito di partecipazione.
Il ragionamento non persuade.
Al riguardo, va ribadito, in omaggio a giurisprudenza consolidata, che il requisito dei “servizi analoghi” non deve essere inteso come perfetta coincidenza con i “servizi identici”, ma va riferito ad una relazione di mera affinità tra le prestazioni. Occorre, pertanto, individuare elementi di comparabilità fra i servizi oggetto dell’appalto da affidare e quelli dichiarati dai concorrenti, mediante un raffronto sostanziale delle rispettive attività (Cons. Stato, sez. V, n. 9228/2025).
In tale prospettiva, si ribadisce che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, “analogo” non vuol dire “identico” e che quindi sono valutabili tutti i servizi che abbiano un carattere di similitudine con quello oggetto della gara, cioè servizi che siano riconducibili al medesimo settore professionale e/o imprenditoriale, il tutto nell’ottica di contemperare l’esigenza di selezionare una impresa affidabile ma favorendo la massima partecipazione in un’ottica di apertura del mercato.
Come già scritto in riferimento al motivo di diritto scrutinato in precedenza (punto 3 della presente decisione), ai servizi svolti dalla Prestige può riconoscersi carattere “analogo” e ciò vale, in particolare, per il servizio di vigilanza che può essere considerato “analogo” a un servizio di portierato, perché si tratta in entrambi i casi di attività di custodia e presidio degli accessi riconducibile all’unitario settore imprenditoriale dei servizi fiduciari e di sicurezza.
QUARTI MOTIVI AGGIUNTI.
10. Vanno rigettate le ulteriori deduzioni con cui, all’esito dell’esame dei giustificativi dell’offerta economica della società aggiudicataria, sono stati riproposti i rilievi già avanzati con il gravame introduttivo che attengono alla incongruità degli oneri per la sicurezza aziendale e del costo della manodopera, con specifico riferimento ad alcuni profili (violazione dei minimi retributivi tabellari fissati dal CCNL Multiservizi, utile sottostimato, sgravi contributivi per il personale giovane impiegato, c.d. “decontribuzione Sud”, ore aggiuntive offerte quali migliorie gratuite).
Va ribadito che l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione.
Il giudizio di congruità dell’offerta ha portata globale e sintetica, senza necessità dell'esame nel dettaglio delle singole voci di costo, considerato che l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo complesso (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5073/2025; n. 8823/2019).
Rispetto a tali assorbenti considerazioni, va poi rilevato che, quanto alla presunta sottostima del costo della manodopera, non è contestato che la società aggiudicataria abbia applicato il CCNL vigente alla data di presentazione dell’offerta economica, mentre l’aggiornamento del 13.6.2025 (di cui l’aggiudicataria, in tesi attorea, non avrebbe tenuto conto) è intervenuto in una fase successiva; pertanto non può assumersi l’illegittimità del procedimento di verifica di congruità che si è sviluppato in modo coerente con l’assetto normativo vigente ratione temporis. Inoltre non possono trarsi argomenti dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 938/2024 e pronunce richiamate) che riguarda ipotesi in cui gli aumenti dei minimi retributivi derivavano da rinnovi contrattuali sopravvenuti in corso di gara e in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Nel caso in esame, viceversa, viene in rilievo un fatto sopravvenuto, per cui non si può imputare all’aggiudicataria di non aver considerato nella propria offerta le nuove misure della retribuzione ivi previste. In sostanza l’offerta è stata presentata in un momento in cui era vigente il CCNL del 2024 e quella era l’offerta da giustificare, non potendosi certo ritenere che essa risultasse a posteriori illegittimamente in contrasto con minimi retributivi introdotti da un contratto collettivo sottoscritto in epoca successiva alla sua presentazione.
In merito alla considerazione degli sgravi contributivi (“under 30” e “decontribuzione Sud”), non si comprende per quale ragione il relativo risparmio non potesse essere considerato per valutare la complessiva “tenuta” dell’offerta e averlo indicato non costituisce un espediente per “gonfiare” l’utile o una modifica dell’offerta ma piuttosto un componente economico utilizzato per dimostrarne la sostenibilità.
Venendo poi al merito della questione nei giustificativi, la Prestige ha indicato i nominativi del personale fruente dello sgravio under 30; per quanto concerne invece lo sgravio “decontribuzione Sud”, la ricorrente obietta che le imprese con più di 250 dipendenti non fruiscono dello sgravio automaticamente ma previa autorizzazione della commissione europea. Tuttavia, va osservato che il numero di 250 dipendenti non si riferisce al numero effettivo di lavoratori ma al numero di unità di lavoro annue (cd. ULA: cfr. art. 5 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; art. 2 del D.M. 18 aprile 2005); in pratica 1 ULA equivale a un lavoratore a tempo pieno impiegato per un anno; ciò vuol dire che anche un’impresa avente un numero di dipendenti superiore a 250 può essere, ai fini dello sgravio, considerata come impresa avente meno di 250 ULA, se i suoi dipendenti non sono tutti a tempo indeterminato e pieno; questo sarebbe il caso dell’aggiudicataria che sostiene di aver titolo alla decontribuzione avendo circa 138 ULA (cioè equivalendo i suoi dipendenti – che sono in numero superiore a 250 - a circa 138 ULA).
Infine, va ulteriormente ribadito che il dato relativo al numero di ore pro capite di assenza per malattia/infortunio/maternità è stato oggetto di approfondimento del Rup e della commissione di gara nella seduta del 10.7.2025 ed è stato ritenuto congruo in base alla statistica elaborata dalla ditta riferita al biennio precedente e ai lavoratori già in forza. In altri termini, la società Prestige ha fornito per gli anni 2023 e 2024 i dati analitici dei giorni di assenza per infortunio e malattia dei propri dipendenti (in pratica indicando per ciascun dipendente in quali e per quanti giorni egli è stato assente per infortunio o per malattia). In definitiva, anche se questi dati possono sembrare eccessivamente ottimistici a giudizio della istante, essi risultano documentati e non possono pertanto essere considerati non plausibili o incongrui.
Analogamente, nelle sedute del 12, 13, 19 giugno e 10, 17 luglio sono stati svolti approfondimenti sugli altri profili (sgravi per agevolazione under 30 e lavoratrici donne; sgravio per "decontribuzione Sud”) e, rispetto ad essi, non emergono manifesti profili di illogicità o evidenti errori di valutazione, ovvero valutazioni abnormi, entro i quali è predicabile il sindacato del giudice amministrativo che, come noto, non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5022 del 2022; n. 7224 del 2025).
In definitiva, le censure in merito alla anomalia dell’offerta si rivelano infondate in quanto non forniscono validi elementi che dimostrino l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria o significative lacune nel processo valutativo, cioè elementi il cui ulteriore approfondimento avrebbe potuto far emergere sottostime di costi, costi non considerati o sovrastime di risparmi tali da rendere non sostenibile l’offerta.
CONCLUSIONI.
11. In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara la cessata materia del contendere sui primi motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i terzi ed i quarti motivi aggiunti;
- la regolazione delle spese di giudizio segue la prevalente soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara la cessata materia del contendere sui primi motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i terzi ed i quarti motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente Team al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge in favore di ciascuna controparte processuale costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
CA Di VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di VI | MA ZE |
IL SEGRETARIO