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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2045/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
8.11.2023
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avvocato NASTARI DOMENICO, come da mandati in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Venezia-Mestre (VE), Calle del
Gambero n.6,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato DI TEODORO FRANCO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso De
Michetti, 64 - Teramo
O G G ETTO : retri buzi one .
1 CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1. accertarsi e dichiararsi che, a seguito alla intervenuta cessione del ramo di azienda presso il quale le ricorrenti prestano la propria attività lavorativa (pulizie e ristorazione), si è verificato in danno delle stesse, un peggioramento del normale corrispettivo della prestazione, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi il diritto delle stesse alla corresponsione, da parte di Controparte_1
delle differenze retributive maturate a fare data dal 01.05.2022, maggiorate degli interessi di
[...]
legge, detratto il percepito, le quali dovranno tenere conto delle ulteriori voci di retribuzione presenti al momento del trasferimento di ramo di azienda (scatti di anzianità, emolumento aziendale e ratei di 14^) e non applicate da con riserva di Controparte_1
quantificazione degli importi in separato giudizio;
2. accertarsi e dichiararsi, per il futuro, il diritto in capo alle ricorrenti di percepire la corretta retribuzione, calcolata tenendo conto delle ulteriori voci di retribuzione presenti al momento del trasferimento del ramo di azienda (scatti di anzianità, emolumento aziendale e ratei di 14^) e non applicate da con riserva di quantificazione in separato giudizio. Controparte_1
3. accertare e dichiarare la illegittimità della “trattenuta vitto” operata mensilmente da
[...]
in busta paga, a fare data da maggio 2022, in danno delle ricorrenti di seguito Controparte_2
indicate e per l'effetto condannarsi la a corrispondere in restituzione alle Controparte_3
ricorrenti i seguenti importi, calcolati sino ad agosto 2023: , € 223,30, Parte_1
, € 240,24, , € 252,56, Parte_2 Parte_3 Parte_5
, € 243,32, , € 307,23, oltre agli importi maturati e maturandi a
[...] Parte_8
fare data dal settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione di legge.
In relazione alle domande di cui ai punti 1 e 2, le ricorrenti esprimono formale riserva di quantificazione con separato giudizio degli importi maturati e maturandi (a titolo di differenze retributive e contributive) a loro favore, dal momento del riconosciuto diritto o da quello accertando in corso di causa.
In ogni caso, spese e competenze rifuse, con distrazione a favore del difensore, che si dichiara antistatario.
Per parte resistente:
2 rigettare il ricorso, con condanna delle ricorrenti al pagamento di spese diritti onorari del giudizio come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti esponevano di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta a far data dall'1.5.2022 ivi pervenute a seguito di cessione di Controparte_4
ramo di azienda da Lamentavano che a far data dalla cessione di ramo di Controparte_5
azienda la società cessionaria avesse ridotto il loro trattamento retributivo, dando integrale applicazione alle previsioni del CCNL Aris senza garantire il livello posseduto al momento del trasferimento ed in particolare senza considerare le voci, fisse e continuative, costuite dallo “emolumento aziendale”, dagli scatti di anzianità e dalla
14esima mensilità, di cui fruivano presso la cedente che applicava invece il CCNL
Anaste. Alcune delle ricorrenti ( , Parte_1 Parte_2 Parte_3
) sostenevano inoltre che, a far data dall'1.5.2022, la Parte_5 Parte_8
convenuta avesse operato nei loro confronti una trattenuta mensa illegittima in quanto non corrispondente alla alcuna fruizione di mensa, peraltro non presente sul luogo di lavoro fino a maggio 2023. Chiedevano quindi, oltre alla restituzione degli importi riferiti alla trattenuta mensa quanto alle ricorrenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
, che fosse condannata a
[...] Parte_5 Parte_8 CP_1
riconoscere le differenze retributive conseguenti al mantenimento, nonostante il trasferimento del ramo di azienda, del loro livello retributivo complessivo al momento della cessione, e la condanna per il futuro a calcolare il dovuto tenendo conto delle ulteriori voci di retribuzione godute al momento del trasferimento, rimettendo la quantificazione a successivo giudizio.
2. Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto delle pretese di cui al Controparte_4
ricorso, sostenendo che l'art. 2112 c.c. prevedeva che il cessionario desse applicazione ad un diverso CCNL rispetto al cedente, anche se peggiorativo, e la debenza della trattenuta mensa per le ricorrenti , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
3 che, in quanto addette a servizi di cucina, avevano la possibilità Pt_5 Parte_8
di fruire di cibi e bevande nel proprio turno di lavoro.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e perveniva in decisione all'udienza odierna previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
4. La prima quesitone di causa, che riguarda tutte le ricorrenti, è quella relativa al trattamento retributivo che avrebbe dovuto essere loro riconosciuto dal momento della cessione di ramo d'azienda da a avvenuta in data 1.5.2022. Controparte_5 CP_1
5. E' pacifico che le due aziende utilizzassero diverse contrattazioni collettive nazionali di riferimento: la cedente il CCNL Anaste, la cessionaria il CCNL Aris.
6. L'art. 2112 c.c. disciplina questa fattispecie, stabilendo al 3° comma che “Il cessionario è
tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.”.
7. Ne consegue che correttamente la convenuta ha applicato nei confronti delle ricorrenti,
dal momento della cessione, le previsioni del CCNL Pt_9
8. Ciò tuttavia non risolve la questione di causa, perché la pretesa delle ricorrenti non è
quella di continuare a vedersi applicato il CCNL Anaste, bensì quello di mantenere il livello retributivo che precedentemente avevano raggiunto, fino al momento della cessione del ramo d'azienda, attraverso la cristallizzazione dell'importo con individuazione di un superminimo.
9. In effetti la domanda di cui al ricorso a questo proposito è fondata.
10. Va considerato infatti che l'art. 2112 c.c. al comma 1° stabilisce che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”, norma la quale va intesa non soltanto nel senso,
4 riduttivo, prospettato da parte resistente ovvero che il cessionario risponda anche per i trattamenti retributivi maturati dal lavoratore precedentemente alla cessione - come espressamente stabilito dal 2° comma – ma anche che gli debba garantire il mantenimento di un trattamento retributivo complessivamente equivalente a quello di cui fruiva presso il cedente, tenuto conto delle voci fisse e continuative che percepiva fino al momento della cessione e che avrebbe continuato a percepire ove il rapporto non fosse stato oggetto di cessione.
11. In questo senso è infatti l'interpretazione dell'istituto da parte della giurisprudenza della
CGUE, che ha il monopolio dell'interpretazione della normativa comunitaria e dunque anche della direttiva da cui la norma dell'art. 2112 c.c. è derivata, la quale ha la funzione di tutelare i lavoratori oggetto di cessione di azienda appunto garantendogli il mantenimento del livello retributivo complessivo.
12. Si veda esplicitamente in questo senso la sentenza 6.9.2011 cd. “Scattolon” resa nella causa C-180/01, i cui principi ed argomenti sono posti a base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, come da Cass., 8968/21 e Cass., 35423/22. In
detta sentenza cd Scattolon in particolare la CGUE così statuisce: “72. Ai sensi del citato art. 3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di tale contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. 73.
Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero.
Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non
5 addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Racc. pag. I-2397, punto Per_1
30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008,
causa C-396/07, Racc. pag. I-8883, punto 34). 74. Di conseguenza, la norma Per_2
prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale «il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (…) [di] applicazione di un altro contratto collettivo», dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione. 75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che la direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre parti contraenti di stabilire l'integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze del trasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di detta direttiva. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato,
quest'obiettivo consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03, Celtec, Racc. pag. I-4389,
punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in merito alla direttiva 2001/23, ordinanza
15 settembre 2010, causa C-386/09, Briot, punto 26). 76. Il ricorso alla facoltà
consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo
6 perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva.”.
13. Quindi, posto che la voce “emolumento aziendale” era riconosciuta in modo fisso e continuativo alle ricorrenti dalla cedente, e che gli importi a maggiorazione della retribuzione derivanti dal riconoscimento a loro favore fino all'1.5.2022 degli scatti e della 14esima mensilità costituivano pure voci fisse e continuative riconosciute alle ricorrenti, doveva e dovrà corrispondere dal trasferimento una retribuzione CP_1
idonea a garantire il conseguente livello retributivo, eventualmente cristallizzando il relativo importo attraverso un superminimo.
14. La convenuta va dunque condannata a corrispondere alle ricorrenti le conseguenti differenze retributive.
15. Anche la domanda svolta in ricorso, dalle ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , , è fondata. Parte_3 Parte_5 Parte_8
16. Infatti l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che esse nel periodo in cui venne operata la trattenuta non hanno mai usufruito della mensa né di forme anche ridotte di vitto dal datore di lavoro.
17. In assenza di contestazioni sul quantum, va condannata a corrispondere alle CP_1
ricorrenti gli importi azionati in ricorso a questo titolo.
18. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di un terzo in ragione della parziale novità della questione principale, e per il residuo poste a carico della società
resistente per la sua soccombenza., come liquiate in dispositivo a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
a) accerta il diritto delle ricorrenti alla corresponsione, da parte di delle CP_1
differenze retributive maturate a fare data dal 01.05.2022, maggiorate degli interessi di
7 legge, detratto il percepito, le quali dovranno tenere conto delle ulteriori voci di retribuzione presenti al momento del trasferimento di ramo di azienda (scatti di anzianità, emolumento aziendale e ratei di 14^) e non applicate da – come CP_1
meglio precisato in motivazione -; ed il diritto delle stesse a continuare a percepire una retribuzione calcolata tenendo conto delle ulteriori voci di retribuzione presenti al momento del trasferimento del ramo di azienda (scatti di anzianità, emolumento aziendale e ratei di 14^);
b) accertata l'illegittimità della “trattenuta vitto” operata mensilmente da CP_2
in busta paga, a fare data da maggio 2022, in danno delle ricorrenti di
[...]
seguito indicate, condanna a corrispondere in restituzione alle ricorrenti i CP_1
seguenti importi, calcolati sino ad agosto 2023: , € 223,30, Parte_1
, € 240,24, , € 252,56, Parte_2 Parte_3
, € 243,32, , € 307,23, oltre agli importi Parte_5 Parte_8
maturati e maturandi a fare data dal settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione di legge;
c) compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna parte resistente a rifondere al procuratore delle ricorrenti – che si è dichiarato antistatario - le residue spese di lite, per importo di € 2.400,00 oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del
15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 04/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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