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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IT EL, RE
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - P.le Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016601893-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
per il ricorrente: previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, accogliere il ricorso con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria di spese di giudizio;
per la parte resistente, Agenzia delle Entrate di Sassari: previo rigetto dell'istanza di sospendione dell'esecuzione dell'atto, dichiarare respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
--------------
Con ricorso notificato il 30.03.2025 il signor Ricorrente_1, esercente la professione di servizi degli studi medici di medicina generale, ha impugnato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il
30 gennaio 2025 ai sensi degli artt. 39 co.1 e 41 bis del D.P.R. e conseguente all'emissione dello schema di accertamento emesso ai sensi dell'art.6 bis della legge 212/2000 per l'annualità di imposta 2019.
L'atto ha posto in evidenza maggiori compensi derivanti da prestazioni sanitarie non contabilizzate derivanti da visite per rinnovi e rilascio patenti effettuate dal ricorrente nell'anno 2019, come risultate dai dati rilevati nella banca dati della Motorizzazione Civile e dalla dichiarazione dei redditi dell'accertato; nello specifico, il dott. Ricorrente_1 avrebbe effettuato un numero di visite pari a 8789.
Avendo proceduto con accertamento con adesione si è sviluppato tra le parti un contraddittorio le cui conclusioni sono riprese nell'atto di impugnazione in quanto oggetto di contestazione in relazione a 1881 visite delle quali il ricorrente asserisce di disconoscerne ben 1875 per le quali é stata proposta querela alla
Procura della Repubblica di Tempio Pausania, per furto di identità digitale in quanto non contrassegnate dall'indirizzo IP e per 6 visite perché registrate in giornata festiva(di domenica).
All'esito dell'Accertamento con adesione l'Ufficio ha scorporato il 10% (879)delle prestazioni accertate ritenendo la percentuale piuttosto congrua in relazione alle visite effettuate dal dott. Ricorrente_1 a titolo gratuito.
La rideterminazione dei compensi inizialmente accertati ha portato alla riduzione del maggiore reddito accertato da €56.727,00 a €34.752,00, con una maggiore imposta ai fini Irpef su tale ultimo imponibile. Nel dettaglio, le visite riportavano: i nominativi dei richiedenti;
l'autoscuola o agenzia di pratiche auto di riferimento;
le date delle visite e delle prenotazioni e le finalità delle visite(rilascio, rinnovo, duplicato).
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art.6 bis legge
212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), perché l'Ufficio non avrebbe dato corso alle deduzioni presentate in sede di accertamento con adesione, ovvero non avrebbe proceduto ad ulteriori accertamenti istruttori, stante l'onere probatorio in capo all'Ufficio. Di diverso avviso l'Agenzia delle Entrate che richiamandosi all'onere probatorio afferma che il sig. Ricorrente_1 non ha fornito riscontri né documentazione atta a dimostrare le proprie argomentazioni. Ad esempio, sosteneva l'Ufficio, la parte avrebbe potuto produrre le ricevute fiscali e le fatture emesse;
tale omissione nell'esibizione della documentazione avrebbe generato la convinzione dell'omessa contabilizzazione delle visite, non rilevando la circostanza secondo cui il procedimento penale attivato risulterebbe ancora pendente presso l'Autorità Giudiziaria.
D'altra parte, sostiene l'Agenzia delle Entrate, l'accertamento ha tenuto conto degli elementi oggettivamente rilevati nella banca dati della Motorizzazione, nel rispetto dei principi di economicità e efficienza della P.A.
e, tenuto conto altresì che l'accertamento per le annualità di imposta 2017 e 2018 sono stati definiti in primo grado con il rigetto dei ricorsi. Nel merito della pretesa l'accertamento sarebbe pertanto infondato per cui previa sospensione dell'esecuzione dell'atto chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato mentre per l'Ufficio solo la sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato, potrebbe costituire elemento vincolante nel giudizio tributario.
Con deposito di memorie ai sensi dell'art.32 D.Lgs. n.546/31.12.1992, parte ricorrente rileva come sia inconferente il richiamo effettuato dall'Ufficio all'art.21-bis del D. Lgs. 74/2000 perché è persona offesa dal reato e non indagato.
All'udienza sono presenti le parti le quali insistono per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento in discussione, emesso nei confronti del Dott. Ricorrente_1, medico, libero professionista, già Ufficiale Medico della Marina Militare, trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza nell'esercizio dell'attività di medico del lavoro e di visite mediche finalizzate al rilascio o rinnovo delle patenti, relativamente a quelle effettuate su richiesta delle Autoscuole, rilevate dal raffronto con la Banca Dati, per l'anno 2019, acquisita presso la Motorizzazione Civile di Sassari.
Le parti hanno intrapreso un contraddittorio finalizzato alla verifica della documentazione prodotta dalle parti,
a conclusione del quale il ricorrente disconosceva ben 1785 visite, a fronte di quelle accertate in numero di 8789 e, contestualmente, dava conto all'Ufficio di aver presentato querela alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, per furto di identità digitale in quanto non contrassegnate dall'indirizzo IP e altre registrate in giornata non lavorativa.
Sull'asserita completezza dei dati contenuti nelle schede, l'Ufficio confermava l'atto di accertamento, sebbene con lo scorporo del 10% del totale di visite, percentuale ritenuta congrua a ricomprendere quelle effettuate a titolo gratuito. Riduceva pertanto il maggiore reddito imponibile da € 56.727,00 a € 34.752,00.
Afferma il ricorrente che l'Ufficio, in sede di contraddittorio, non avrebbe dato corso ad una sua richiesta di maggiore istruttoria ma si sarebbe limitato ai soli dati comunicati dalla Motorizzazione civile. Riteneva che questo comportamento si sarebbe rivelato pregiudizievole ai fini dell'esito dell'accertamento, soprattutto nella considerazione del disconoscimento di alcune autoscuole indicate, presuntivamente, sedi dove sarebbero state effettuate le prestazioni sanitarie.
L'atto impugnato e l'eccepita violazione dell'art. 6 bis legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), sollevata dal ricorrente per insufficiente motivazione, connotano l'avviso di accertamento non conforme al dettato dell'art.2697c.c. secondo cui “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ora, non v'è dubbio che in ambito tributario l'onere della prova spetti all'Amministrazione finanziaria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la motivazione apportata allo Statuto del contribuente dal comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Così Cass. n. 31878/2022 e poi la giurisprudenza di legittimità successiva (tra cui, Cass.,
n. 534/2024; n. 34029/2023; n. 37985/2022):” La nuova norma perciò impone all'Amministrazione finanziaria di fornire la “prova” dell'imposizione.
La rettifica effettuata ai sensi dell'art.39 D.P.R. n. 600 del 1973 deve avere come presupposto un fatto certo che consenta di pervenire al fatto ignoto e, in quest'ottica, consentire al giudice di formare il suo convincimento anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa(Sez. 5, Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017, Sez. 6 - 5, n. 3276 del 12/02/2018).
Fatta questa premessa, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta in giudizio nonché dall'istruttoria del contenzioso non può che rilevarsi la carenza di prova dell'Amministrazione finanziaria per la incerta sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'atto.
L'Amministrazione finanziaria non ha assolto alla prova richiesta dal citato art.39 D.P.R. n. 600 del 1973 che richiede presunzioni relative, con attribuzione al contribuente del diritto di fornire la prova contraria che consiste nella dimostrazione da parte del contribuente di elementi presuntivi o di altri elementi non considerati dall'Amministrazione finanziaria.
L'accertamento in questione si rivela carente perché l'unico elemento posto alla base della rettifica è dato dall'elenco dei dati forniti dalla Motorizzazione Civile e dalle argomentazioni svolte dalla parte resistente;
di contro, il ricorrente ha dato prova del disconoscimento dei dati rilevati dall'Amministrazione finanziaria, mediante la proposizione presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania di relativa denuncia. In merito, il disconoscimento delle prestazioni sanitarie risulta formalizzato con l'iscrizione di un procedimento iscritto al R.G. n.3/2024 mod.45 in ordine al quale il P.M. in data 14/02/2024 ha ritenuto di dover revocare la predisposta archiviazione : “viste le argomentazioni prodotte e ritenute le stesse persuasive”. Il ricorrente ha infatti precisato che il disconoscimento era supportato dalla circostanza che le presunte visite non erano contrassegnate dall'indirizzo IP e 6 di esse risultavano registrate nella giornata domenicale.
Per quanto sopra argomentato si può concludere che la presunzione semplice di maggiori ricavi non possa essere qualificata come grave, precisa e concordante, tale da legittimare l'uso dell'accertamento analitico – induttivo.
In accoglimento del ricorso l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate di Sassari al pagamento delle spese che liquida in €. 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CP se dovute
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IT EL, RE
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - P.le Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016601893-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
per il ricorrente: previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, accogliere il ricorso con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria di spese di giudizio;
per la parte resistente, Agenzia delle Entrate di Sassari: previo rigetto dell'istanza di sospendione dell'esecuzione dell'atto, dichiarare respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
--------------
Con ricorso notificato il 30.03.2025 il signor Ricorrente_1, esercente la professione di servizi degli studi medici di medicina generale, ha impugnato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il
30 gennaio 2025 ai sensi degli artt. 39 co.1 e 41 bis del D.P.R. e conseguente all'emissione dello schema di accertamento emesso ai sensi dell'art.6 bis della legge 212/2000 per l'annualità di imposta 2019.
L'atto ha posto in evidenza maggiori compensi derivanti da prestazioni sanitarie non contabilizzate derivanti da visite per rinnovi e rilascio patenti effettuate dal ricorrente nell'anno 2019, come risultate dai dati rilevati nella banca dati della Motorizzazione Civile e dalla dichiarazione dei redditi dell'accertato; nello specifico, il dott. Ricorrente_1 avrebbe effettuato un numero di visite pari a 8789.
Avendo proceduto con accertamento con adesione si è sviluppato tra le parti un contraddittorio le cui conclusioni sono riprese nell'atto di impugnazione in quanto oggetto di contestazione in relazione a 1881 visite delle quali il ricorrente asserisce di disconoscerne ben 1875 per le quali é stata proposta querela alla
Procura della Repubblica di Tempio Pausania, per furto di identità digitale in quanto non contrassegnate dall'indirizzo IP e per 6 visite perché registrate in giornata festiva(di domenica).
All'esito dell'Accertamento con adesione l'Ufficio ha scorporato il 10% (879)delle prestazioni accertate ritenendo la percentuale piuttosto congrua in relazione alle visite effettuate dal dott. Ricorrente_1 a titolo gratuito.
La rideterminazione dei compensi inizialmente accertati ha portato alla riduzione del maggiore reddito accertato da €56.727,00 a €34.752,00, con una maggiore imposta ai fini Irpef su tale ultimo imponibile. Nel dettaglio, le visite riportavano: i nominativi dei richiedenti;
l'autoscuola o agenzia di pratiche auto di riferimento;
le date delle visite e delle prenotazioni e le finalità delle visite(rilascio, rinnovo, duplicato).
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art.6 bis legge
212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), perché l'Ufficio non avrebbe dato corso alle deduzioni presentate in sede di accertamento con adesione, ovvero non avrebbe proceduto ad ulteriori accertamenti istruttori, stante l'onere probatorio in capo all'Ufficio. Di diverso avviso l'Agenzia delle Entrate che richiamandosi all'onere probatorio afferma che il sig. Ricorrente_1 non ha fornito riscontri né documentazione atta a dimostrare le proprie argomentazioni. Ad esempio, sosteneva l'Ufficio, la parte avrebbe potuto produrre le ricevute fiscali e le fatture emesse;
tale omissione nell'esibizione della documentazione avrebbe generato la convinzione dell'omessa contabilizzazione delle visite, non rilevando la circostanza secondo cui il procedimento penale attivato risulterebbe ancora pendente presso l'Autorità Giudiziaria.
D'altra parte, sostiene l'Agenzia delle Entrate, l'accertamento ha tenuto conto degli elementi oggettivamente rilevati nella banca dati della Motorizzazione, nel rispetto dei principi di economicità e efficienza della P.A.
e, tenuto conto altresì che l'accertamento per le annualità di imposta 2017 e 2018 sono stati definiti in primo grado con il rigetto dei ricorsi. Nel merito della pretesa l'accertamento sarebbe pertanto infondato per cui previa sospensione dell'esecuzione dell'atto chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato mentre per l'Ufficio solo la sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato, potrebbe costituire elemento vincolante nel giudizio tributario.
Con deposito di memorie ai sensi dell'art.32 D.Lgs. n.546/31.12.1992, parte ricorrente rileva come sia inconferente il richiamo effettuato dall'Ufficio all'art.21-bis del D. Lgs. 74/2000 perché è persona offesa dal reato e non indagato.
All'udienza sono presenti le parti le quali insistono per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento in discussione, emesso nei confronti del Dott. Ricorrente_1, medico, libero professionista, già Ufficiale Medico della Marina Militare, trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza nell'esercizio dell'attività di medico del lavoro e di visite mediche finalizzate al rilascio o rinnovo delle patenti, relativamente a quelle effettuate su richiesta delle Autoscuole, rilevate dal raffronto con la Banca Dati, per l'anno 2019, acquisita presso la Motorizzazione Civile di Sassari.
Le parti hanno intrapreso un contraddittorio finalizzato alla verifica della documentazione prodotta dalle parti,
a conclusione del quale il ricorrente disconosceva ben 1785 visite, a fronte di quelle accertate in numero di 8789 e, contestualmente, dava conto all'Ufficio di aver presentato querela alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, per furto di identità digitale in quanto non contrassegnate dall'indirizzo IP e altre registrate in giornata non lavorativa.
Sull'asserita completezza dei dati contenuti nelle schede, l'Ufficio confermava l'atto di accertamento, sebbene con lo scorporo del 10% del totale di visite, percentuale ritenuta congrua a ricomprendere quelle effettuate a titolo gratuito. Riduceva pertanto il maggiore reddito imponibile da € 56.727,00 a € 34.752,00.
Afferma il ricorrente che l'Ufficio, in sede di contraddittorio, non avrebbe dato corso ad una sua richiesta di maggiore istruttoria ma si sarebbe limitato ai soli dati comunicati dalla Motorizzazione civile. Riteneva che questo comportamento si sarebbe rivelato pregiudizievole ai fini dell'esito dell'accertamento, soprattutto nella considerazione del disconoscimento di alcune autoscuole indicate, presuntivamente, sedi dove sarebbero state effettuate le prestazioni sanitarie.
L'atto impugnato e l'eccepita violazione dell'art. 6 bis legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), sollevata dal ricorrente per insufficiente motivazione, connotano l'avviso di accertamento non conforme al dettato dell'art.2697c.c. secondo cui “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ora, non v'è dubbio che in ambito tributario l'onere della prova spetti all'Amministrazione finanziaria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la motivazione apportata allo Statuto del contribuente dal comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Così Cass. n. 31878/2022 e poi la giurisprudenza di legittimità successiva (tra cui, Cass.,
n. 534/2024; n. 34029/2023; n. 37985/2022):” La nuova norma perciò impone all'Amministrazione finanziaria di fornire la “prova” dell'imposizione.
La rettifica effettuata ai sensi dell'art.39 D.P.R. n. 600 del 1973 deve avere come presupposto un fatto certo che consenta di pervenire al fatto ignoto e, in quest'ottica, consentire al giudice di formare il suo convincimento anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa(Sez. 5, Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017, Sez. 6 - 5, n. 3276 del 12/02/2018).
Fatta questa premessa, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta in giudizio nonché dall'istruttoria del contenzioso non può che rilevarsi la carenza di prova dell'Amministrazione finanziaria per la incerta sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'atto.
L'Amministrazione finanziaria non ha assolto alla prova richiesta dal citato art.39 D.P.R. n. 600 del 1973 che richiede presunzioni relative, con attribuzione al contribuente del diritto di fornire la prova contraria che consiste nella dimostrazione da parte del contribuente di elementi presuntivi o di altri elementi non considerati dall'Amministrazione finanziaria.
L'accertamento in questione si rivela carente perché l'unico elemento posto alla base della rettifica è dato dall'elenco dei dati forniti dalla Motorizzazione Civile e dalle argomentazioni svolte dalla parte resistente;
di contro, il ricorrente ha dato prova del disconoscimento dei dati rilevati dall'Amministrazione finanziaria, mediante la proposizione presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania di relativa denuncia. In merito, il disconoscimento delle prestazioni sanitarie risulta formalizzato con l'iscrizione di un procedimento iscritto al R.G. n.3/2024 mod.45 in ordine al quale il P.M. in data 14/02/2024 ha ritenuto di dover revocare la predisposta archiviazione : “viste le argomentazioni prodotte e ritenute le stesse persuasive”. Il ricorrente ha infatti precisato che il disconoscimento era supportato dalla circostanza che le presunte visite non erano contrassegnate dall'indirizzo IP e 6 di esse risultavano registrate nella giornata domenicale.
Per quanto sopra argomentato si può concludere che la presunzione semplice di maggiori ricavi non possa essere qualificata come grave, precisa e concordante, tale da legittimare l'uso dell'accertamento analitico – induttivo.
In accoglimento del ricorso l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate di Sassari al pagamento delle spese che liquida in €. 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CP se dovute