Art. 7. Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare esemplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:
a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attivita' a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilita' del relativo comparto;
d) revisione delle attivita' esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicita' del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attivita' di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».
a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attivita' a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilita' del relativo comparto;
d) revisione delle attivita' esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicita' del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attivita' di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».