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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LL GIUSEPPA, Presidente
RA TA, TO
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2219/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220062926152001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1
, rappresentato e difeso come in atti, si è opposto alla cartella di pagamento n. 068 2022 00629261 52 001, notificata il 22/02/2024, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e recante l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
I di Milano, della somma di € 182.654,00= a titolo di imposta di registro, oltre a sanzioni e interessi, un importo complessivo pari a € 239.400,59=, in conseguenza del mancato pagamento degli importi di cui all'avviso di liquidazione n. 2019/001/SC/000010988/0.
Il prodromico avviso di liquidazione, notificato al Ricorrente_1 e ad Società_1, rispettivamente il 19/07/2022 e il 12/07/2022, in qualità di coobbligati solidali, veniva impuganto unicamente da Società_1 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la quale, con Sentenza n. 1986/2023, depositata il 31/05/2023, ne disponeva l'annullamento pressoché integrale, confermando la debenza del solo importo di € 2.146,00=, pari all'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e all'imposta di registro sugli interessi (€ 1.946,00). Tali importi risultano già iscritti a ruolo mediante la cartella di pagamento n. 068 2023 00902031 36 000 e tempestivamente integralmente versati da Società_1 Spa.
Parte ricorrente eccepisce, in via principale, la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, nella parte in cui la cartella non tiene conto che la pretesa impositiva iscritta a ruolo è stata annullata con sentenza emessa nei confronti del coobbligato in solido Società_1, all'esito di un giudizio al quale il Ricorrente_1 è rimasto estraneo. Evidenzia che, poiché l'avviso di liquidazione da cui trae origine la cartella di pagamento
è stato annullato pressoché integralmente con sentenza n. 1986/2023, emessa nei confronti di Società_1 S.p.A. all'esito di un giudizio, ed essendo l'annullamento intervenuto per ragioni oggettive, non personali riferibili ad Società_1, ma derivanti dal principio di alternatività IVA–Registro, alla fattispecie deve applicarsi l'art. 1306, comma 2, c.c.. Tale norma consente infatti al coobbligato inerte di opporre al creditore la sentenza favorevole emessa tra quest'ultimo e un altro coobbligato, a condizione che la sentenza non sia fondata su ragioni personali al coobbligato stesso
Parte ricorrente, sempre in via principale, eccepisce la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 1292 c.c., in combinato disposto con l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, nella parte in cui la cartella non tiene conto del pagamento effettuato dal coobbligato in solido Società_1 S.p.A.
Si costituisce l'Ufficio che, in via preliminare, eccepisce la mancata impugnazione da parte del Ricorrente_1 dell'atto prodromico, con conseguente cristallizzazione dell'obbligazione tributaria. L'Ufficio evidenzia che l'impugnazione della cartella esattoriale è ammissibile esclusivamente per vizi propri, qui non rilevati.
Pertanto, oltre a sostenere la definitività della pretesa erariale, l'Ufficio afferma la legittimità della cartella di pagamento n. 068 2022 00629261 52 001 e degli importi ad essa correlati. Fa comunque presente che, in sede di esecuzione della cartella oggi impugnata nei confronti dell'odierna ricorrente, terrà conto di quanto già versato dalla coobbligata a titolo definitivo.
Con memoria, la parte ricorrente replica alle eccezioni e alle difese dell'Ufficio, evidenziando che la mancata impugnazione dell'atto di liquidazione presupposto è del tutto ininfluente poiché il Ricorrente_1 ha eccepito vizi inerenti all'iscrizione a ruolo disposta dall'Ufficio con la cartella di pagamento qui impugnata. Fa altresì presente di non ignorare l'esistenza di un orientamento di legittimità secondo il quale l'art. 1306, comma 2,
c.c. sarebbe invocabile solo se la sentenza favorevole pronunciata nei confronti dell'altro coobbligato sia passata in giudicato. Segnala tuttavia l'esistenza di un recentissimo orientamento di merito, secondo cui il passaggio in giudicato non sarebbe necessario, in primo luogo perché l'art. 1306 c.c. parla di “sentenza” e non di “sentenza passata in giudicato”, e in secondo luogo perché, in forza dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 156/2015, le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive.
La parte ricorrente ha depositato in data 28/11/2025 la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1202/2025, depositata in data 08/05/2025, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio ed è stata confermata la sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella qui opposta scaturisce dalla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato al
Ricorrente_1 ed avente ad oggetto l'imposta di registro applicata alla Sentenza n. 10988/2019, emessa dal Tribunale di Milano, con la quale società Società_1 veniva condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento in favore del Ricorrente_1 della somma di € 6.016.920,60, oltre interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale sino al saldo. Medesimo avviso di liquidazione era stato notificato anche alla società coobligata, Società_1 S.p.A., che provvedeva ad impuganrlo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la quale, con Sentenza n. 1986/2023, depositata in data 31/05/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite. In particolare, la Corte confermava la legittimità dell'atto impositivo esclusivamente nella parte in cui aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa, dichiarando dovuta la sola somma complessiva di
€ 2.146,00, pari all'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e all'imposta di registro sugli interessi
(€ 1.946,00). Detti importi risultano già iscritti a ruolo mediante la cartella di pagamento n. 068 2023 00902031
36 000 e sono già stati versati da Società_1 S.p.A.
Risulta, inoltre agli atti, che l'Ufficio ha proposto appello avverso la Sentenza n. 1986/2023 e che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con Sentenza n. 1202/2025, depositata in data
08/05/2025, ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la Sentenza di primo grado.
Anche questo Collegio, esaminata la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 10988/2019, concorda con le decisioni assunte dai Giudici di primo e secondo grado, rilevando che la stessa, non solo è relativa a prestazioni di servizi soggette ad IVA, ma riguarda addirittura la stessa IVA atteso che il Tribunale ha condannato la società Accenture alla restituzione dell'IVA addebitata in fattura al Ricorrente_1 a seguito della riqualificazione delle prestazioni di servizi da imponibili ad esenti e non generiche somme di natura risarcitoria;
avrebbe quindi dovuto trovare pacifica applicazione il principio di alternatività IVA-Registro. Nel caso «non vi è alcun trasferimento di ricchezza» quando con il pagamento si adempie all'obbligazione del
“rimborso dell'Iva” a titolo di mero indebito (cfr. Cass., ord. 24642 del 10 agosto 2022).
In merito all'eccezione sollevata dall'Ufficio, secondo cui la cartella di pagamento sarebbe legittima in ragione della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione da parte del ricorrente Ricorrente_1, la Corte ritiene la stessa infondata. La cartella di pagamento può, infatti, sempre essere impugnata per vizi propri, tra i quali rientra la carenza del titolo impositivo;
nel caso di specie, la cartella risulta fondata su un avviso di liquidazione annullato in primo e secondo grado per ragioni oggettive, con sentenza pienamente efficace - sebbene la stessa, come dichiarato in udienza dall'Ufficio, sia stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione - con conseguente difetto del presupposto legittimante la riscossione, indipendentemente dall'omessa impugnazione dell'atto presupposto da parte dell'odierna ricorrente.
Ne consegue che l'omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione da parte del Ricorrente_1 non può determinare alcuna acquiescenza a una pretesa tributaria oggettivamente eliminata, con effetti estensibili anche ai coobbligati solidali e non può, quindi, conferire autonoma sopravvivenza a una pretesa tributaria già giudizialmente caducata. Pertanto, la cartella, priva di titolo, trattandosi di vizio proprio dell'atto, è legittimamente impugnabile, indipendentemente dalla definitività dell'atto presupposto nei confronti del ricorrente e anche in assenza di sua impugnazione. La proposizione del ricorso per Cassazione non sospende l'efficacia della Sentenza, sicché l'avviso di liquidazione deve considerarsi, allo stato, giuridicamente inesistente, con la conseguenza che la cartella di pagamento, fondata su tale atto, è priva del titolo legittimante la riscossione.
L'annullamento dell'avviso di liquidazione ha inciso sul presupposto stesso della pretesa tributaria, eliminandolo ab origine e producendo effetti estensibili ai coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., trattandosi di ragioni non personali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(ex multis, Cass. civ., sez. V, n. 23051/2019).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte ricorrente in € 5.000,00= oltre oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00=oltre oneri e accessori di legge. Milano, lì 09 febbraio 2026 Il TO Dott.ssa Margherita
Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LL GIUSEPPA, Presidente
RA TA, TO
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2219/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220062926152001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1
, rappresentato e difeso come in atti, si è opposto alla cartella di pagamento n. 068 2022 00629261 52 001, notificata il 22/02/2024, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e recante l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
I di Milano, della somma di € 182.654,00= a titolo di imposta di registro, oltre a sanzioni e interessi, un importo complessivo pari a € 239.400,59=, in conseguenza del mancato pagamento degli importi di cui all'avviso di liquidazione n. 2019/001/SC/000010988/0.
Il prodromico avviso di liquidazione, notificato al Ricorrente_1 e ad Società_1, rispettivamente il 19/07/2022 e il 12/07/2022, in qualità di coobbligati solidali, veniva impuganto unicamente da Società_1 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la quale, con Sentenza n. 1986/2023, depositata il 31/05/2023, ne disponeva l'annullamento pressoché integrale, confermando la debenza del solo importo di € 2.146,00=, pari all'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e all'imposta di registro sugli interessi (€ 1.946,00). Tali importi risultano già iscritti a ruolo mediante la cartella di pagamento n. 068 2023 00902031 36 000 e tempestivamente integralmente versati da Società_1 Spa.
Parte ricorrente eccepisce, in via principale, la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, nella parte in cui la cartella non tiene conto che la pretesa impositiva iscritta a ruolo è stata annullata con sentenza emessa nei confronti del coobbligato in solido Società_1, all'esito di un giudizio al quale il Ricorrente_1 è rimasto estraneo. Evidenzia che, poiché l'avviso di liquidazione da cui trae origine la cartella di pagamento
è stato annullato pressoché integralmente con sentenza n. 1986/2023, emessa nei confronti di Società_1 S.p.A. all'esito di un giudizio, ed essendo l'annullamento intervenuto per ragioni oggettive, non personali riferibili ad Società_1, ma derivanti dal principio di alternatività IVA–Registro, alla fattispecie deve applicarsi l'art. 1306, comma 2, c.c.. Tale norma consente infatti al coobbligato inerte di opporre al creditore la sentenza favorevole emessa tra quest'ultimo e un altro coobbligato, a condizione che la sentenza non sia fondata su ragioni personali al coobbligato stesso
Parte ricorrente, sempre in via principale, eccepisce la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 1292 c.c., in combinato disposto con l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, nella parte in cui la cartella non tiene conto del pagamento effettuato dal coobbligato in solido Società_1 S.p.A.
Si costituisce l'Ufficio che, in via preliminare, eccepisce la mancata impugnazione da parte del Ricorrente_1 dell'atto prodromico, con conseguente cristallizzazione dell'obbligazione tributaria. L'Ufficio evidenzia che l'impugnazione della cartella esattoriale è ammissibile esclusivamente per vizi propri, qui non rilevati.
Pertanto, oltre a sostenere la definitività della pretesa erariale, l'Ufficio afferma la legittimità della cartella di pagamento n. 068 2022 00629261 52 001 e degli importi ad essa correlati. Fa comunque presente che, in sede di esecuzione della cartella oggi impugnata nei confronti dell'odierna ricorrente, terrà conto di quanto già versato dalla coobbligata a titolo definitivo.
Con memoria, la parte ricorrente replica alle eccezioni e alle difese dell'Ufficio, evidenziando che la mancata impugnazione dell'atto di liquidazione presupposto è del tutto ininfluente poiché il Ricorrente_1 ha eccepito vizi inerenti all'iscrizione a ruolo disposta dall'Ufficio con la cartella di pagamento qui impugnata. Fa altresì presente di non ignorare l'esistenza di un orientamento di legittimità secondo il quale l'art. 1306, comma 2,
c.c. sarebbe invocabile solo se la sentenza favorevole pronunciata nei confronti dell'altro coobbligato sia passata in giudicato. Segnala tuttavia l'esistenza di un recentissimo orientamento di merito, secondo cui il passaggio in giudicato non sarebbe necessario, in primo luogo perché l'art. 1306 c.c. parla di “sentenza” e non di “sentenza passata in giudicato”, e in secondo luogo perché, in forza dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 156/2015, le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive.
La parte ricorrente ha depositato in data 28/11/2025 la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1202/2025, depositata in data 08/05/2025, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio ed è stata confermata la sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella qui opposta scaturisce dalla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato al
Ricorrente_1 ed avente ad oggetto l'imposta di registro applicata alla Sentenza n. 10988/2019, emessa dal Tribunale di Milano, con la quale società Società_1 veniva condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento in favore del Ricorrente_1 della somma di € 6.016.920,60, oltre interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale sino al saldo. Medesimo avviso di liquidazione era stato notificato anche alla società coobligata, Società_1 S.p.A., che provvedeva ad impuganrlo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la quale, con Sentenza n. 1986/2023, depositata in data 31/05/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite. In particolare, la Corte confermava la legittimità dell'atto impositivo esclusivamente nella parte in cui aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa, dichiarando dovuta la sola somma complessiva di
€ 2.146,00, pari all'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e all'imposta di registro sugli interessi
(€ 1.946,00). Detti importi risultano già iscritti a ruolo mediante la cartella di pagamento n. 068 2023 00902031
36 000 e sono già stati versati da Società_1 S.p.A.
Risulta, inoltre agli atti, che l'Ufficio ha proposto appello avverso la Sentenza n. 1986/2023 e che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con Sentenza n. 1202/2025, depositata in data
08/05/2025, ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la Sentenza di primo grado.
Anche questo Collegio, esaminata la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 10988/2019, concorda con le decisioni assunte dai Giudici di primo e secondo grado, rilevando che la stessa, non solo è relativa a prestazioni di servizi soggette ad IVA, ma riguarda addirittura la stessa IVA atteso che il Tribunale ha condannato la società Accenture alla restituzione dell'IVA addebitata in fattura al Ricorrente_1 a seguito della riqualificazione delle prestazioni di servizi da imponibili ad esenti e non generiche somme di natura risarcitoria;
avrebbe quindi dovuto trovare pacifica applicazione il principio di alternatività IVA-Registro. Nel caso «non vi è alcun trasferimento di ricchezza» quando con il pagamento si adempie all'obbligazione del
“rimborso dell'Iva” a titolo di mero indebito (cfr. Cass., ord. 24642 del 10 agosto 2022).
In merito all'eccezione sollevata dall'Ufficio, secondo cui la cartella di pagamento sarebbe legittima in ragione della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione da parte del ricorrente Ricorrente_1, la Corte ritiene la stessa infondata. La cartella di pagamento può, infatti, sempre essere impugnata per vizi propri, tra i quali rientra la carenza del titolo impositivo;
nel caso di specie, la cartella risulta fondata su un avviso di liquidazione annullato in primo e secondo grado per ragioni oggettive, con sentenza pienamente efficace - sebbene la stessa, come dichiarato in udienza dall'Ufficio, sia stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione - con conseguente difetto del presupposto legittimante la riscossione, indipendentemente dall'omessa impugnazione dell'atto presupposto da parte dell'odierna ricorrente.
Ne consegue che l'omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione da parte del Ricorrente_1 non può determinare alcuna acquiescenza a una pretesa tributaria oggettivamente eliminata, con effetti estensibili anche ai coobbligati solidali e non può, quindi, conferire autonoma sopravvivenza a una pretesa tributaria già giudizialmente caducata. Pertanto, la cartella, priva di titolo, trattandosi di vizio proprio dell'atto, è legittimamente impugnabile, indipendentemente dalla definitività dell'atto presupposto nei confronti del ricorrente e anche in assenza di sua impugnazione. La proposizione del ricorso per Cassazione non sospende l'efficacia della Sentenza, sicché l'avviso di liquidazione deve considerarsi, allo stato, giuridicamente inesistente, con la conseguenza che la cartella di pagamento, fondata su tale atto, è priva del titolo legittimante la riscossione.
L'annullamento dell'avviso di liquidazione ha inciso sul presupposto stesso della pretesa tributaria, eliminandolo ab origine e producendo effetti estensibili ai coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., trattandosi di ragioni non personali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(ex multis, Cass. civ., sez. V, n. 23051/2019).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte ricorrente in € 5.000,00= oltre oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00=oltre oneri e accessori di legge. Milano, lì 09 febbraio 2026 Il TO Dott.ssa Margherita
Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli