Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 576
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità cartella per violazione art. 1306, comma 2, c.c. e art. 57, comma 1, D.P.R. 131/1986

    La Corte ritiene che la cartella sia impugnabile per vizi propri, dato che si fonda su un avviso di liquidazione annullato per ragioni oggettive, con effetti estensibili ai coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. L'annullamento dell'avviso di liquidazione elimina il presupposto della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Nullità cartella per violazione art. 1292 c.c. e art. 57, comma 1, D.P.R. 131/1986

    La Corte ritiene che la cartella sia impugnabile per vizi propri, dato che si fonda su un avviso di liquidazione annullato per ragioni oggettive, con effetti estensibili ai coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. L'annullamento dell'avviso di liquidazione elimina il presupposto della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Impugnazione cartella per vizi propri nonostante mancata impugnazione avviso di liquidazione

    La Corte ritiene che la cartella sia impugnabile per vizi propri, dato che si fonda su un avviso di liquidazione annullato per ragioni oggettive, con effetti estensibili ai coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. L'annullamento dell'avviso di liquidazione elimina il presupposto della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 576
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 576
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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