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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Boi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura CA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ricorso avverso rifiuto conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\2\2025 :
rifiuto conversione permesso di soggiorno da "lavoro stagionale" a "lavoro subordinato"
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2026 il dott. AS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Considerato che:
-il patrono di parte ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
-occorre pertanto statuire in conformità stante la disponibilità dell’azione giurisdizionale;
- le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti private.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
AS AN, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AS AN | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.