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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI Parte_1 C.F._1 GABRIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LENZI GABRIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI Parte_2 C.F._2 GABRIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LENZI GABRIELE
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAINI PALESI GINETTA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI 48 56024 PONTE A EGOLApresso il difensore avv. DAINI PALESI GINETTA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. GRIGNOLIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 239 59100 PRATOpresso il difensore avv. GRIGNOLIO FRANCESCO
(p. iva ) con sede in Firenze, Piazza Santa Controparte_3 P.IVA_2 Maria Nuova, 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr.
[...]
rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Cristina Controparte_4 Razzolini (C.F. )e dall'Avv. Barbara Francioni (c.f. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, come da mandato rilasciato ex art. 83 c.p.c. ed allegato alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi all'indirizzo di posta elettronica certificata, e Email_1
Email_2
TE AM
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la veridicità della fattispecie illustrata, condannare la parte convenuta, al pagamento della somma €.78.123,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo restituzione/rimborso degli importi pagati, ma non dovuti, dai Sig.ri e come retta per il ricovero del proprio padre presso Parte_1 Parte_2 la R.S.A. “Villa Serena”, gestita dall'Unione dei Comuni del Circondario dell' Controparte_2 durante il periodo intercorrente tra il 27 luglio 2016 e il giorno 20 novembre 2020, nel quale il Sig. è stato inserito nel modulo Alzheimer della RSA “Villa Serena” di Montaione, nei Parte_3 posti convenzionati con la , condannando altresì la stessa convenuta al Controparte_5 pagamento della somma di €.500,00 oltre accessori di legge, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia per spese legali di attivazione, relativa al procedimento di negoziazione assistita.
Con vittoria di compensi legali oltre al 15% sugli stessi a titolo di rimborso spese forfettario, esborsi del giudizio, iva e cap di legge.
Per parte convenuta: In via preliminare per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo , nello specifico TAR Toscana
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc.
Nel merito :
-In via principale per il rigetto della domanda attrice per i motivi esposti ed argomentati .
-In denegata ipotesi e previo rigetto delle eccezioni preliminari e di rito inerenti alla carenza dei presupposti della chiamata dei terzi e della loro legittimazione passiva, dichiarare tenute, per i motivi sopra dedotti, al pagamento delle somme che verranno, in deprecata ipotesi, quantificate a carico della convenuta, l' e la , Controparte_3 Parte_4 quali effettivi responsabili e gestori dei servizi socio-assistenziali e sanitari per cui è causa, e per l'effetto condannarle, ciascuno per la quota di competenza, a tenere indenne la convenuta da ogni eventuale condanna al pagamento di somme, a qualsiasi titolo eventualmente accertate, per la restituzione/rimborso delle rette relative al soggiorno presso la RSA Villa Serena del defunto Parte_3
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
Per il terzo chiamato :Voglia Controparte_2 l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare le domande proposte dall' nei confronti della Parte_5 [...]
, Parte_4 in via pregiudiziale: per mancanza dei presupposti per la chiamata in causa ex art. 32 e 269 c.p.c., in tesi per carenza di legittimazione passiva della citata e, in ipotesi: perché le Parte_4 domande sono infondate per tutti i motivi dedotti, anche in conseguenza del rigetto delle pretese tutte proposte dagli attori e nei confronti della convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_5
Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi secondo i parametri vigenti oltre CAP e IVA di legge.
Per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata Controparte_3 ogni contraria istanza respinta, deduzione, eccezione e domanda: pagina 2 di 6 in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale: respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata: respingere integralmente la richiesta di condanna avanzata dalla terza chiamata, nei confronti dell' in quanto infondata in Parte_5 Controparte_3 fatto ed in diritto oltre che non provata;
in via istruttoria, con riserva di dedurre, articolare, modificare e precisare istanze istruttorie nei termini di legge.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 [...] per la condanna di quest'ultima al Controparte_6 pagamento della somma di Euro 78.123,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione degli importi dagli stessi pagati come retta per il ricovero del proprio padre,
[...]
presso la R.S.A. “Villa Serena”, gestita dalla convenuta, nel periodo tra il 27.7.2016 e il Parte_3 20.11.2020, nonché al pagamento della somma di Euro 500,00, oltre accessori di legge, o quella somma maggior e/o minore di giustizia, relativa al procedimento di negoziazione assistita.
A fondamento della domanda hanno allegato: di essere figli e unici eredi di deceduto Parte_3 in data 20.11.2020 presso la R.S.A. “Villa Serena” di Montaione (FI), nella quale era stato ospite dal 22.7.2016 nel modulo Alzheimer in forma convenzionata con il SSN, fino al giorno del decesso;
che con verbale di accertamento per l'invalidità civile del 22.4.2014, era stato dichiarato Parte_3 affetto da grave deterioramento cognitivo e non autosufficiente, nonché, in seguito, affetto da Alzheimer in fase avanzata con gravi disturbi del comportamento;
di aver corrisposto, per il periodo di permanenza del padre presso Villa Serena, la complessiva somma, a titolo di retta, di Euro 78.123,25; di aver intenzione di recuperare le somme corrisposte ai sensi del D.P.C.M. 14.2.2001, art. 3 co. 3, secondo cui le prestazioni socio-sanitarie rese in favore di soggetti affetti da inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative sono da considerarsi “ad elevata integrazione sociale”, in quanto caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria e sono a carico del SSN.
Si è costituita in giudizio l' la quale, in via Parte_5 pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito, ha eccepito che la decisione in ordine alla distinzione fra quota sanitaria e quota alberghiera, e di aver posto quest'ultima a carico del cittadino utente, era di competenza dell' e della , di cui la direzione di Villa Serena si era Controparte_5 Parte_4 limitata a prendere atto e a darvi esecuzione;
che l'attuale quadro normativo prevede la gratuità per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dal D.P.C.M. 14.2.2001, art. 3 co. 1 e quelle socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3 co. 3 del suddetto decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative è prevista la ripartizione forfettaria del costo della retta nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune, con la compartecipazione dell'utente; che ciò che connota la prestazione sanitaria integrata inscindibile, da quella socio assistenziale, non è la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale.
pagina 3 di 6 Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell e della Controparte_3
. Parte_4
Nel merito ha concluso per il rigetto della domanda e, in ipotesi, affinchè le somme da restituire siano poste a carico dei soggetti chiamati in causa.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito: che Parte_4 il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 art. 3 co. 3 septies reca la distinzione fra le diverse tipologie di prestazioni in: 1) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1), 2) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3 co. 2), e 3) prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3); che queste ultime sono quelle attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza di fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza; che la corretta lettura della normativa di riferimento conduce a collocare il ricovero in RSA, quale quello di cui è causa, nell'ambito delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3 septies co. 2 lett. b) e art. 3 co. 6 d.lgs. 502/1992 e art. 3 co. 2 D.P.C.M. del 14.2.1992), non tali da giustificare una prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle sociali e si caratterizzano, comunque, per la compresenza della componente sociale e sanitaria (non di cura), per le quali è prevista la compartecipazione dell'ospite e, pertanto, l'onere a suo carico della quota alberghiera o sociale della retta per il ricovero.
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_3 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito, ha esplicato le medesime difese della ed ha concluso per Parte_4 il rigetto della domanda, anche nei propri confronti.
La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte convenuta.
La giurisprudenza di legittimità è conforme sul punto nell'affermare che la giurisdizione si radica presso il giudice ordinario ogniqualvolta non sia controverso l'esercizio di poteri discrezionali della P.A. (v., da ultimo, Cass. n. 9374/2006). Per quanto riguarda, poi, le controversie specifiche in materia di identificazione del soggetto obbligato al pagamento delle rette di degenze di pazienti non autosufficienti presso le strutture sanitarie, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno più volte Part ribadito che “la controversia promossa nei confronti dell' per il pagamento delle rette di degenza dei malati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge” ( cfr. Cass. SS.UU. n. 22033/2014; n. 204101/2019). E ancora, “le controversie aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al “petitum” sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sai coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo” (Cass. SS.UU. ord. n. 9488/2019).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento. pagina 4 di 6 La disciplina applicabile ai fatti di causa è quella dettata dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ossia le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini a titolo gratuito ovvero mediante partecipazione alla spesa. La gratuità delle prestazioni ricorre per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1 DPCM 14 febbraio 2001) e per quelle a carattere socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3 del medesimo Decreto).
La questione centrale attiene, pertanto, all'inquadramento delle prestazioni erogate al sig.
[...] e, in particolare, se esse debbano essere qualificate come prestazioni socio sanitarie a elevata Parte_3 integrazione sanitaria, come sostengono gli attori.
Il Tribunale ritiene che, alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, le prestazioni di cui ha beneficato il padre degli attori debbano qualificarsi come prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
La Suprema Corte ha più volte affermato che queste ultime sussistono ogniqualvolta le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” alle attività di natura socioassistenziale, di talchè non è possibile discernere il rispettivo onere economico, con la conseguenza che diviene prevalente la natura sanitaria del servizio “in quanto le altre prestazioni- di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito” (cfr., ex multis, Cass. sez. III, ord. n. 2216/2024). Secondo la Suprema Corte la prestazione socio assistenziale diviene “inscindibilmente connessa” a quella sanitaria in presenza di un trattamento terapeutico personalizzato non connotato da occasionalità.
Questo Giudice non ignora che parte della giurisprudenza di merito, muovendo da tali premesse, aveva tuttavia ritenuto che dovesse escludersi la riconducibilità dei malati di Alzheimer tout court nella categoria dei soggetti bisognosi di una prestazione di assistenza inscindibilmente connessa a quella sanitaria.
Tuttavia, i recenti pronunciamenti della Suprema Corte hanno evidenziato che “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della l. n. 730 del 1983, art. 309, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino” (cfr. Cass. 22.2.2024, n. 4752; 11.12.2023, n. 34950). E' dunque sufficiente, secondo la Suprema Corte, che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere la prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria (cfr. Cass. sez. III 24.1.2023, n. 2038, 4. 9. 2023 n. 25660).
Applicando i suesposti principi al caso, di specie, deve ritenersi che per il sig. Parte_3 ricoverato presso la R.S.A. Villa Serena – in relazione alla patologia da cui era affetto ( morbo di Alzheimer), allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della malattia- fossero necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non potevano essere eseguite se non congiuntamente all'attività socio assistenziale, avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
Ne consegue che nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per le suddette prestazioni socio-sanitarie, tutte a carico del SSN.
pagina 5 di 6 Nella specie, è documentalmente provato che lil paziente fosse ricoverato per una malattia cronico- degenerativa (morbo di Alzheimer), venendo quindi in rilievo prestazioni sanitarie connesse in maniera inscindibile con quelle socio-sanitarie.
Trattandosi di quota totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, deve essere accolta la domanda di chiamata in garanzia svolta dalla parte convenuta nei confronti dell Controparte_3
, unica legittimata passiva rispetto alla domanda attorea. Deve, invece, rigettarsi la domanda di
[...] garanzia svolta nei confronti della , in quanto non tenuta Controparte_2 all'erogazione della quota sanitaria né assistenziale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: IE la domanda e, per l'effetto, ND la parte convenuta al pagamento della somma di € 78.123,25, oltre interessi legali dalla prima richiesta al saldo, a titolo restituzione degli importi pagati, e non dovuti, dai Sig.ri e come retta per il ricovero del Parte_1 Parte_2 proprio padre presso la R.S.A. “Villa Serena”; IE la domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_3
e, per l'effetto, DICHIARA tenuta al pagamento delle somme come sopra quantificate a carico
[...] della convenuta l' medesima. Controparte_3
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della . Parte_4
ND la parte convenuta e la terza chiamata a rimborsare alla Controparte_3 parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.628,00 per compensi ed in Euro 925,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
ND la convenuta a rimborsare le spese di lite in favore della terza chiamata
[...]
, che si liquidano in Euro 11.628,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_4 15,00% per spese generali.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI Parte_1 C.F._1 GABRIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LENZI GABRIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI Parte_2 C.F._2 GABRIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LENZI GABRIELE
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAINI PALESI GINETTA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI 48 56024 PONTE A EGOLApresso il difensore avv. DAINI PALESI GINETTA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. GRIGNOLIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 239 59100 PRATOpresso il difensore avv. GRIGNOLIO FRANCESCO
(p. iva ) con sede in Firenze, Piazza Santa Controparte_3 P.IVA_2 Maria Nuova, 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr.
[...]
rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Cristina Controparte_4 Razzolini (C.F. )e dall'Avv. Barbara Francioni (c.f. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, come da mandato rilasciato ex art. 83 c.p.c. ed allegato alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi all'indirizzo di posta elettronica certificata, e Email_1
Email_2
TE AM
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la veridicità della fattispecie illustrata, condannare la parte convenuta, al pagamento della somma €.78.123,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo restituzione/rimborso degli importi pagati, ma non dovuti, dai Sig.ri e come retta per il ricovero del proprio padre presso Parte_1 Parte_2 la R.S.A. “Villa Serena”, gestita dall'Unione dei Comuni del Circondario dell' Controparte_2 durante il periodo intercorrente tra il 27 luglio 2016 e il giorno 20 novembre 2020, nel quale il Sig. è stato inserito nel modulo Alzheimer della RSA “Villa Serena” di Montaione, nei Parte_3 posti convenzionati con la , condannando altresì la stessa convenuta al Controparte_5 pagamento della somma di €.500,00 oltre accessori di legge, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia per spese legali di attivazione, relativa al procedimento di negoziazione assistita.
Con vittoria di compensi legali oltre al 15% sugli stessi a titolo di rimborso spese forfettario, esborsi del giudizio, iva e cap di legge.
Per parte convenuta: In via preliminare per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo , nello specifico TAR Toscana
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc.
Nel merito :
-In via principale per il rigetto della domanda attrice per i motivi esposti ed argomentati .
-In denegata ipotesi e previo rigetto delle eccezioni preliminari e di rito inerenti alla carenza dei presupposti della chiamata dei terzi e della loro legittimazione passiva, dichiarare tenute, per i motivi sopra dedotti, al pagamento delle somme che verranno, in deprecata ipotesi, quantificate a carico della convenuta, l' e la , Controparte_3 Parte_4 quali effettivi responsabili e gestori dei servizi socio-assistenziali e sanitari per cui è causa, e per l'effetto condannarle, ciascuno per la quota di competenza, a tenere indenne la convenuta da ogni eventuale condanna al pagamento di somme, a qualsiasi titolo eventualmente accertate, per la restituzione/rimborso delle rette relative al soggiorno presso la RSA Villa Serena del defunto Parte_3
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Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
Per il terzo chiamato :Voglia Controparte_2 l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare le domande proposte dall' nei confronti della Parte_5 [...]
, Parte_4 in via pregiudiziale: per mancanza dei presupposti per la chiamata in causa ex art. 32 e 269 c.p.c., in tesi per carenza di legittimazione passiva della citata e, in ipotesi: perché le Parte_4 domande sono infondate per tutti i motivi dedotti, anche in conseguenza del rigetto delle pretese tutte proposte dagli attori e nei confronti della convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_5
Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi secondo i parametri vigenti oltre CAP e IVA di legge.
Per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata Controparte_3 ogni contraria istanza respinta, deduzione, eccezione e domanda: pagina 2 di 6 in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale: respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata: respingere integralmente la richiesta di condanna avanzata dalla terza chiamata, nei confronti dell' in quanto infondata in Parte_5 Controparte_3 fatto ed in diritto oltre che non provata;
in via istruttoria, con riserva di dedurre, articolare, modificare e precisare istanze istruttorie nei termini di legge.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 [...] per la condanna di quest'ultima al Controparte_6 pagamento della somma di Euro 78.123,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione degli importi dagli stessi pagati come retta per il ricovero del proprio padre,
[...]
presso la R.S.A. “Villa Serena”, gestita dalla convenuta, nel periodo tra il 27.7.2016 e il Parte_3 20.11.2020, nonché al pagamento della somma di Euro 500,00, oltre accessori di legge, o quella somma maggior e/o minore di giustizia, relativa al procedimento di negoziazione assistita.
A fondamento della domanda hanno allegato: di essere figli e unici eredi di deceduto Parte_3 in data 20.11.2020 presso la R.S.A. “Villa Serena” di Montaione (FI), nella quale era stato ospite dal 22.7.2016 nel modulo Alzheimer in forma convenzionata con il SSN, fino al giorno del decesso;
che con verbale di accertamento per l'invalidità civile del 22.4.2014, era stato dichiarato Parte_3 affetto da grave deterioramento cognitivo e non autosufficiente, nonché, in seguito, affetto da Alzheimer in fase avanzata con gravi disturbi del comportamento;
di aver corrisposto, per il periodo di permanenza del padre presso Villa Serena, la complessiva somma, a titolo di retta, di Euro 78.123,25; di aver intenzione di recuperare le somme corrisposte ai sensi del D.P.C.M. 14.2.2001, art. 3 co. 3, secondo cui le prestazioni socio-sanitarie rese in favore di soggetti affetti da inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative sono da considerarsi “ad elevata integrazione sociale”, in quanto caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria e sono a carico del SSN.
Si è costituita in giudizio l' la quale, in via Parte_5 pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito, ha eccepito che la decisione in ordine alla distinzione fra quota sanitaria e quota alberghiera, e di aver posto quest'ultima a carico del cittadino utente, era di competenza dell' e della , di cui la direzione di Villa Serena si era Controparte_5 Parte_4 limitata a prendere atto e a darvi esecuzione;
che l'attuale quadro normativo prevede la gratuità per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dal D.P.C.M. 14.2.2001, art. 3 co. 1 e quelle socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3 co. 3 del suddetto decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative è prevista la ripartizione forfettaria del costo della retta nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune, con la compartecipazione dell'utente; che ciò che connota la prestazione sanitaria integrata inscindibile, da quella socio assistenziale, non è la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale.
pagina 3 di 6 Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell e della Controparte_3
. Parte_4
Nel merito ha concluso per il rigetto della domanda e, in ipotesi, affinchè le somme da restituire siano poste a carico dei soggetti chiamati in causa.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito: che Parte_4 il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 art. 3 co. 3 septies reca la distinzione fra le diverse tipologie di prestazioni in: 1) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1), 2) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3 co. 2), e 3) prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3); che queste ultime sono quelle attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza di fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza; che la corretta lettura della normativa di riferimento conduce a collocare il ricovero in RSA, quale quello di cui è causa, nell'ambito delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3 septies co. 2 lett. b) e art. 3 co. 6 d.lgs. 502/1992 e art. 3 co. 2 D.P.C.M. del 14.2.1992), non tali da giustificare una prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle sociali e si caratterizzano, comunque, per la compresenza della componente sociale e sanitaria (non di cura), per le quali è prevista la compartecipazione dell'ospite e, pertanto, l'onere a suo carico della quota alberghiera o sociale della retta per il ricovero.
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_3 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito, ha esplicato le medesime difese della ed ha concluso per Parte_4 il rigetto della domanda, anche nei propri confronti.
La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte convenuta.
La giurisprudenza di legittimità è conforme sul punto nell'affermare che la giurisdizione si radica presso il giudice ordinario ogniqualvolta non sia controverso l'esercizio di poteri discrezionali della P.A. (v., da ultimo, Cass. n. 9374/2006). Per quanto riguarda, poi, le controversie specifiche in materia di identificazione del soggetto obbligato al pagamento delle rette di degenze di pazienti non autosufficienti presso le strutture sanitarie, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno più volte Part ribadito che “la controversia promossa nei confronti dell' per il pagamento delle rette di degenza dei malati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge” ( cfr. Cass. SS.UU. n. 22033/2014; n. 204101/2019). E ancora, “le controversie aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al “petitum” sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sai coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo” (Cass. SS.UU. ord. n. 9488/2019).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento. pagina 4 di 6 La disciplina applicabile ai fatti di causa è quella dettata dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ossia le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini a titolo gratuito ovvero mediante partecipazione alla spesa. La gratuità delle prestazioni ricorre per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1 DPCM 14 febbraio 2001) e per quelle a carattere socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3 del medesimo Decreto).
La questione centrale attiene, pertanto, all'inquadramento delle prestazioni erogate al sig.
[...] e, in particolare, se esse debbano essere qualificate come prestazioni socio sanitarie a elevata Parte_3 integrazione sanitaria, come sostengono gli attori.
Il Tribunale ritiene che, alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, le prestazioni di cui ha beneficato il padre degli attori debbano qualificarsi come prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
La Suprema Corte ha più volte affermato che queste ultime sussistono ogniqualvolta le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” alle attività di natura socioassistenziale, di talchè non è possibile discernere il rispettivo onere economico, con la conseguenza che diviene prevalente la natura sanitaria del servizio “in quanto le altre prestazioni- di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito” (cfr., ex multis, Cass. sez. III, ord. n. 2216/2024). Secondo la Suprema Corte la prestazione socio assistenziale diviene “inscindibilmente connessa” a quella sanitaria in presenza di un trattamento terapeutico personalizzato non connotato da occasionalità.
Questo Giudice non ignora che parte della giurisprudenza di merito, muovendo da tali premesse, aveva tuttavia ritenuto che dovesse escludersi la riconducibilità dei malati di Alzheimer tout court nella categoria dei soggetti bisognosi di una prestazione di assistenza inscindibilmente connessa a quella sanitaria.
Tuttavia, i recenti pronunciamenti della Suprema Corte hanno evidenziato che “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della l. n. 730 del 1983, art. 309, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino” (cfr. Cass. 22.2.2024, n. 4752; 11.12.2023, n. 34950). E' dunque sufficiente, secondo la Suprema Corte, che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere la prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria (cfr. Cass. sez. III 24.1.2023, n. 2038, 4. 9. 2023 n. 25660).
Applicando i suesposti principi al caso, di specie, deve ritenersi che per il sig. Parte_3 ricoverato presso la R.S.A. Villa Serena – in relazione alla patologia da cui era affetto ( morbo di Alzheimer), allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della malattia- fossero necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non potevano essere eseguite se non congiuntamente all'attività socio assistenziale, avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
Ne consegue che nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per le suddette prestazioni socio-sanitarie, tutte a carico del SSN.
pagina 5 di 6 Nella specie, è documentalmente provato che lil paziente fosse ricoverato per una malattia cronico- degenerativa (morbo di Alzheimer), venendo quindi in rilievo prestazioni sanitarie connesse in maniera inscindibile con quelle socio-sanitarie.
Trattandosi di quota totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, deve essere accolta la domanda di chiamata in garanzia svolta dalla parte convenuta nei confronti dell Controparte_3
, unica legittimata passiva rispetto alla domanda attorea. Deve, invece, rigettarsi la domanda di
[...] garanzia svolta nei confronti della , in quanto non tenuta Controparte_2 all'erogazione della quota sanitaria né assistenziale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: IE la domanda e, per l'effetto, ND la parte convenuta al pagamento della somma di € 78.123,25, oltre interessi legali dalla prima richiesta al saldo, a titolo restituzione degli importi pagati, e non dovuti, dai Sig.ri e come retta per il ricovero del Parte_1 Parte_2 proprio padre presso la R.S.A. “Villa Serena”; IE la domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_3
e, per l'effetto, DICHIARA tenuta al pagamento delle somme come sopra quantificate a carico
[...] della convenuta l' medesima. Controparte_3
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della . Parte_4
ND la parte convenuta e la terza chiamata a rimborsare alla Controparte_3 parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.628,00 per compensi ed in Euro 925,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
ND la convenuta a rimborsare le spese di lite in favore della terza chiamata
[...]
, che si liquidano in Euro 11.628,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_4 15,00% per spese generali.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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