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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente e Relatore
CARLISI MATTEO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato come in atti gli odierni ricorrenti impugnavano il silenzio rifiuto avverso il diniego di rimborso dell'Irpef pagata in relazione all'indennità aggiuntiva di buonauscita a loro corrisposta dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri di cui all'istanza presentata nelle date indicate in atti , rilevando come il Fondo avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute, avendo applicato l'aliquota del
23% sull'intero imponibile senza l'abbattimento dell'importo di € 309,87 per ogni anno di servizio prestato in applicazione dell'art.19, comma 2 bis del Tuir.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38, primo comma, del dpr. n. 602/73, per quanto atteneva alle posizioni dei ricorrenti Ricorrente 4, Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_11 e Ricorrente_13, atteso che l'indennità di buonuscita era stata corrisposta ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento di cui alla citata norma, tenuto conto che per versamento deve intendersi non solo quello diretto del contribuente mediante autotassazione sia quello indiretto attraverso il sostituto d'imposta che trattiene l'importo e lo versa all'Erario e che questi ultimi avevano presentato istanza solamente in data 10.05.2024.
Per contro riconosceva il diritto al rimborso per gli altri ricorrenti che avevano presentato tempestiva istanza, essendo l'indennità in questione assimilabile all'indennità equipollente di cui al dpr. n.917/86, art. 17, primo comma rappresentando una indennità differita, con conseguente riconoscimento della deduzione forfettaria di cui al primo comma dell'art. 19, comma 2 bis del Tuir di € 309,87 per ogni anno di effettivo servizio, senza tener conto dell'ulteriore periodo di anzianità convenzionale (cfr. da ultimo Cass.30.09.2023, n. 18616), quantificando gli importi dei rimborsi (in parte già convalidati) come da memoria di data 8.01.2026 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per quanto attiene ai menzionati ricorrenti Ricorrente 4, Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_11 e Ricorrente_13, in quanto come esattamente eccepito dalla convenuta Agenzia sono decaduti dal diritto al rimborso, atteso che era stato ampiamente superato il termine di 48 mesi fissato dalla richiamata norma dalla data del versamento o della ritenuta operata dal sostituto d'imposta per richiedere il rimborso, a nulla rilevando l'eventuale sopravvenuta diversa applicazione anche retroattiva di una eventuale norma, secondo una diversa interpretazione data dalla stessa Amministrazione Fiscale in seguito ad una pronunzia della Corte di legittimità. Gli stessi infatti avevano ricevuto l'indennità di buonuscita rispettivamente in data15.01.2016 il Ricorrente 4, 12.01.1995 il Ricorrente_6, il 2.08.2016 il Ricorrente_7, il 30.01.2020 il Ricorrente_8, il 24.06.2017 il Ricorrente_11 e il 6.05.1994 il Ricorrente_13.
Il citato art.38 del dpr. n.602/73 prevede infatti che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
In tal senso la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “ La questione che qui si pone riguarda il se il termine di decadenza di 48 mesi, previsto dalla normativa tributaria (nella specie, trattandosi d'imposta sui redditi, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), per il diritto ai rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della
Corte di giustizia, decorra comunque – come sostiene l'Agenzia delle Entrate – dalla data del detto versamento, oppure – come ha ritenuto il giudice a quo – da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la non conformità all'ordinamento comunitario, Tale questione è nota a questa Corte che, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13676 del 2014, ha affermato che: “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra i limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”. Giova ribadire che tale interpretazione ha trovato conforto nei principi, condivisi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'UE, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza sono finalizzati ed a cui il Legislatore, nel principio della ragionevolezza, deve adeguarsi, salvo l'intangibilità dei c.d. rapporti esauriti (cfr. da ultimo Cass. 12.10. 2020, n. 21979).
A maggior ragione nel caso in esame dove è sopravvenuta una diversa interpretazione della norma in questione, il principio dell'intangibilità dei rapporti esauriti non può essere scalfito.
Del tutto non in termini appaiono i precedenti di legittimità citati dai ricorrenti che attengono a fattispecie affatto diverse attinente a ratei di pensione provvisoria, in quanto in tali casi “ … la decorrenza del termine di decadenza non può essere fatta coincidere con la data del pagamento allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità
e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione», posto che nel caso in esame nessun evento successivo è intervenuto, ma solo una diversa interpretazione anche giurisprudenziale della norma controversa, che non può essere fatta valere per i rapporti esauriti.
Va per contro riconosciuto il diritto al rimborso per gli altri ricorrenti che avevano presentato tempestiva istanza, essendo l'indennità in questione assimilabile all'indennità equipollente di cui al dpr. n.917/86, art. 17, primo comma rappresentando una indennità differita, con conseguente riconoscimento della deduzione forfettaria di cui al primo comma dell'art. 19, comma 2 bis del Tuir di € 309,87 per ogni anno di effettivo servizio, senza tener conto dell'ulteriore periodo di anzianità convenzionale (cfr. da ultimo Cass.30.09.2023,
n. 18616), avendo la resistente Agenzia quantificato gli importi dei rimborsi (in parte già convalidati) come da memoria di data 8.01.2026 in atti. Appare equa la compensazione delle spese, attesi i contrastanti indirizzi delle Corti in merito alla decadenza e il riconoscimento del diritto al rimborso, anche se parziale per gli atri ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così decide:
respinge i ricorsi promossi da Ricorrente 4 Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_11 e Ricorrente_13 in quanto inammissibili;
accoglie parzialmente i ricorsi promossi dagli altri ricorrenti, disponendo il rimborso delle somme versate secondo quanto quantificato dall'Agenzia delle Entrate nelle precisazioni in atti di data 8.01.2026.
Spese compensate.
Il Presidente est. G. Pellizzoni
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente e Relatore
CARLISI MATTEO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato come in atti gli odierni ricorrenti impugnavano il silenzio rifiuto avverso il diniego di rimborso dell'Irpef pagata in relazione all'indennità aggiuntiva di buonauscita a loro corrisposta dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri di cui all'istanza presentata nelle date indicate in atti , rilevando come il Fondo avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute, avendo applicato l'aliquota del
23% sull'intero imponibile senza l'abbattimento dell'importo di € 309,87 per ogni anno di servizio prestato in applicazione dell'art.19, comma 2 bis del Tuir.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38, primo comma, del dpr. n. 602/73, per quanto atteneva alle posizioni dei ricorrenti Ricorrente 4, Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_11 e Ricorrente_13, atteso che l'indennità di buonuscita era stata corrisposta ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento di cui alla citata norma, tenuto conto che per versamento deve intendersi non solo quello diretto del contribuente mediante autotassazione sia quello indiretto attraverso il sostituto d'imposta che trattiene l'importo e lo versa all'Erario e che questi ultimi avevano presentato istanza solamente in data 10.05.2024.
Per contro riconosceva il diritto al rimborso per gli altri ricorrenti che avevano presentato tempestiva istanza, essendo l'indennità in questione assimilabile all'indennità equipollente di cui al dpr. n.917/86, art. 17, primo comma rappresentando una indennità differita, con conseguente riconoscimento della deduzione forfettaria di cui al primo comma dell'art. 19, comma 2 bis del Tuir di € 309,87 per ogni anno di effettivo servizio, senza tener conto dell'ulteriore periodo di anzianità convenzionale (cfr. da ultimo Cass.30.09.2023, n. 18616), quantificando gli importi dei rimborsi (in parte già convalidati) come da memoria di data 8.01.2026 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per quanto attiene ai menzionati ricorrenti Ricorrente 4, Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_11 e Ricorrente_13, in quanto come esattamente eccepito dalla convenuta Agenzia sono decaduti dal diritto al rimborso, atteso che era stato ampiamente superato il termine di 48 mesi fissato dalla richiamata norma dalla data del versamento o della ritenuta operata dal sostituto d'imposta per richiedere il rimborso, a nulla rilevando l'eventuale sopravvenuta diversa applicazione anche retroattiva di una eventuale norma, secondo una diversa interpretazione data dalla stessa Amministrazione Fiscale in seguito ad una pronunzia della Corte di legittimità. Gli stessi infatti avevano ricevuto l'indennità di buonuscita rispettivamente in data15.01.2016 il Ricorrente 4, 12.01.1995 il Ricorrente_6, il 2.08.2016 il Ricorrente_7, il 30.01.2020 il Ricorrente_8, il 24.06.2017 il Ricorrente_11 e il 6.05.1994 il Ricorrente_13.
Il citato art.38 del dpr. n.602/73 prevede infatti che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
In tal senso la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “ La questione che qui si pone riguarda il se il termine di decadenza di 48 mesi, previsto dalla normativa tributaria (nella specie, trattandosi d'imposta sui redditi, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), per il diritto ai rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della
Corte di giustizia, decorra comunque – come sostiene l'Agenzia delle Entrate – dalla data del detto versamento, oppure – come ha ritenuto il giudice a quo – da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la non conformità all'ordinamento comunitario, Tale questione è nota a questa Corte che, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13676 del 2014, ha affermato che: “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra i limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”. Giova ribadire che tale interpretazione ha trovato conforto nei principi, condivisi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'UE, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza sono finalizzati ed a cui il Legislatore, nel principio della ragionevolezza, deve adeguarsi, salvo l'intangibilità dei c.d. rapporti esauriti (cfr. da ultimo Cass. 12.10. 2020, n. 21979).
A maggior ragione nel caso in esame dove è sopravvenuta una diversa interpretazione della norma in questione, il principio dell'intangibilità dei rapporti esauriti non può essere scalfito.
Del tutto non in termini appaiono i precedenti di legittimità citati dai ricorrenti che attengono a fattispecie affatto diverse attinente a ratei di pensione provvisoria, in quanto in tali casi “ … la decorrenza del termine di decadenza non può essere fatta coincidere con la data del pagamento allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità
e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione», posto che nel caso in esame nessun evento successivo è intervenuto, ma solo una diversa interpretazione anche giurisprudenziale della norma controversa, che non può essere fatta valere per i rapporti esauriti.
Va per contro riconosciuto il diritto al rimborso per gli altri ricorrenti che avevano presentato tempestiva istanza, essendo l'indennità in questione assimilabile all'indennità equipollente di cui al dpr. n.917/86, art. 17, primo comma rappresentando una indennità differita, con conseguente riconoscimento della deduzione forfettaria di cui al primo comma dell'art. 19, comma 2 bis del Tuir di € 309,87 per ogni anno di effettivo servizio, senza tener conto dell'ulteriore periodo di anzianità convenzionale (cfr. da ultimo Cass.30.09.2023,
n. 18616), avendo la resistente Agenzia quantificato gli importi dei rimborsi (in parte già convalidati) come da memoria di data 8.01.2026 in atti. Appare equa la compensazione delle spese, attesi i contrastanti indirizzi delle Corti in merito alla decadenza e il riconoscimento del diritto al rimborso, anche se parziale per gli atri ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così decide:
respinge i ricorsi promossi da Ricorrente 4 Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_11 e Ricorrente_13 in quanto inammissibili;
accoglie parzialmente i ricorsi promossi dagli altri ricorrenti, disponendo il rimborso delle somme versate secondo quanto quantificato dall'Agenzia delle Entrate nelle precisazioni in atti di data 8.01.2026.
Spese compensate.
Il Presidente est. G. Pellizzoni