Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2021, proposto da
IO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Palazzo Cedir;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 2844 del 15.10.2020 adottata dal Comune di Reggio Calabria e comunicata al ricorrente con pec del 16 marzo 2021;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione depositata dal Comune resistente;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa IU SA ID e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento della Determinazione n. 2844 del 15.10.2020, comunicata con pec del 16 marzo 2021, con cui il Responsabile del settore Risorse Umane del Comune di Reggio Calabria, all’esito della procedura per la copertura di un posto di dirigente di area tecnica tramite scorrimento delle graduatorie di altri Enti, rendeva noto l’esito positivo del colloquio del ricorrente, che, inserito utilmente nella graduatoria del Comune di Narmi, aveva manifestato la disponibilità all’assunzione, inibendone, al contempo, l’assunzione sulla scorta della seguente motivazione: “ per le procedure di […]dirigente tecnico […]le graduatorie risultano essere approvate per il dirigente area tecnica nell’anno 2015 […] e che l’efficacia delle stesse ai sensi dell’art. 1, comma 147, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria anno 2020) è venuta meno e che, pertanto non essendosi perfezionata la procedura assuntiva entro il 30 settembre 2020, in mancanza di autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ex art. 243 TUEL le stesse, sebbene svolti i colloqui entro il suddetto termine, non sono utilizzabili avendo cessato la loro efficacia e che, pertanto, occorre procedere al convenzionamento ove possibile con altri Enti che hanno aderito all’Avviso Pubblico finalizzato all’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti ”.
Avverso gli atti impugnati, parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di doglianza.
2. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata per resistere al giudizio, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso in relazione alla determinazione dirigenziale n. 2944 del 15 ottobre 2020.
3. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2021 - in vista della quale parte ricorrente ha prodotto memoria di riscontro alla citata eccezione - il Collegio, con ordinanza non appellata n. 116 del 2021, ha rigettato l’istanza cautelare.
4. In vista della pubblica udienza il Comune ha rappresentato che il ricorrente ha vinto un concorso presso l’Asp di Reggio Calabria e, a seguito del superamento del periodo di prova in tale amministrazione, è stato cancellato dai ruoli organici del Comune di Reggio Calabria in cui ricopriva il ruolo di funzionario tecnico architetto ex cat. D; l’ente ha quindi chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile/improcedibile/irricevibile o con qualsivoglia statuizione di rigetto, “ considerato che il ricorrente è stato cancellato dai ruoli organici del comune ”.
4.1. In data 26 marzo 2026 il Comune ha depositato nota di “ passaggio in decisione senza discussione da remoto ”.
5. In data 31 marzo 2026 il ricorrente si è costituito con nuovo difensore in sostituzione del precedente ed ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso in quanto, “ stante il lasso di tempo intercorso dalla proposizione dell’azione (2021) ed il rigetto dell’istanza cautelare ” è venuto meno l’interesse alla decisione.
6. Alla pubblica udienza straordinaria dell’1 aprile 2026, tenutasi da remoto, il difensore di parte ricorrente ha ribadito la rinuncia e il ricorso è stato posto in decisione.
7. Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi interpretare l’atto di rinuncia, non notificato nei termini rituali (almeno dieci giorni prima dell’udienza), quale atto univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione (art. 84, co. 4, cod. proc. amm.).
8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, come anche da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU SA ID, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU SA ID |
IL SEGRETARIO