Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Matteo Torelli ed Enrico Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Costanzo in Teramo, viale Giuseppe Mazzini n. 6;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo - L’Aquila n. 13 dell’11 gennaio 2024, passata in giudicato in data 11 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa SA IL;
Udito l’avvocato Renato Matteo Torelli per la parte ricorrente;
Con sentenza n. 13 dell’11 gennaio 2024 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, ha annullato, per difetto di istruttoria, il decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS-dell’1 giugno 2017 e ha ordinato al Ministero soccombente di effettuare i necessari approfondimenti istruttori e di richiedere al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di riformulare il giudizio già espresso, alla luce delle predette integrazioni istruttorie.
Con nota PEC del 14 maggio 2024 i difensori del ricorrente hanno chiesto al Ministero dell’Interno informazioni sullo stato del procedimento.
Con nota PEC del 5 giugno 2025 il Ministero dell’Interno ha comunicato al ricorrente di essere in attesa della documentazione richiesta alle Questure dell’Aquila e di Crotone.
Con note PEC del 28 novembre 2024 e del 12 dicembre 2024 il ricorrente ha ulteriormente sollecitato il Ministero dell’Interno, il quale, con nota PEC del 30 gennaio 2025, gli ha comunicato di avere, a sua volta, ulteriormente sollecitato le Questure dell’Aquila e di Crotone alla trasmissione della documentazione richiesta.
Il Ministero dell’Interno non ha proposto appello avverso la predetta sentenza, come risulta dall’attestazione della Segreteria di questo Tribunale del 6 ottobre 2025.
Con ricorso notificato il 25 novembre 2025 e depositato il 26 novembre 2025, il ricorrente, dopo aver premesso che il Ministero dell’Interno ha provveduto a corrispondergli le somme liquidate a titolo di spese di lite, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 13 dell’11 gennaio 2024, con esclusivo riferimento alla mancata attuazione dell’effetto conformativo in essa specificato.
Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’effetto conformativo della sentenza di annullamento, di cui il ricorrente ha chiesto l’attuazione, consiste “nell’ordinare al Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza di effettuare i necessari approfondimenti istruttori in ordine alle condizioni ambientali e lavorative nelle quali il ricorrente ha prestato servizio presso il centro di prima accoglienza di Sant’Anna di Capo Rizzuto, nel periodo compreso tra il 16 agosto 2007 ed il 28 agosto 2007. Una volta acquisita tale integrazione istruttoria, il Ministero dell’Interno dovrà richiedere al Comitato di verifica di riformulare il giudizio espresso in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate dal ricorrente e lo svolgimento del servizio, alla luce delle predette integrazioni istruttorie e delle condizioni generali di salute del dipendente, accertate dalla Commissione medica ospedaliera.”
Da quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra i difensori del ricorrente e il Ministero dell’Interno, l’attività istruttoria ordinata dal Tribunale si trova ancora in fase embrionale, dal momento che il Ministero si è limitato ad avviare il procedimento e a richiedere alle Questure di Crotone e dell’Aquila la documentazione pertinente al servizio prestato dal ricorrente alle loro dipendenze.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, lettera a), del codice del processo amministrativo e tutti i presupposti di cui al successivo articolo 114, per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 13 dell’11 gennaio 2024, ossia:
a) la perdurante inerzia del Ministero dell’Interno nell’attuazione dell’obbligo conformativo ivi specificato, come dimostrato dalla documentazione prodotta dal ricorrente;
b) il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata proposizione dell’appello, rilasciata dalla Segreteria di questo Tribunale in data 6 ottobre 2025.
Il Collegio deve, perciò, ordinare al Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza:
a) di concludere l’indagine integrativa avente ad oggetto le condizioni ambientali e lavorative nelle quali il ricorrente ha prestato servizio presso il centro di prima accoglienza di Sant’Anna di Capo Rizzuto, nel periodo compreso tra il 16 agosto 2007 ed il 28 agosto 2007;
b) di inviare tale indagine integrativa, corredata della pertinente documentazione, al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollecitandolo a riformulare il giudizio espresso in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate dal ricorrente e lo svolgimento del servizio, alla luce delle predette integrazioni istruttorie e delle condizioni generali di salute del dipendente, per come accertate dalla Commissione medica ospedaliera di Chieti;
c) di trasmettere al ricorrente l’esito del rinnovato giudizio del Comitato di verifica.
Il Ministero dovrà svolgere tali incombenti entro il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Al fine di assicurare l’effettività della tutela, il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con facoltà di delegare l’incarico ad un funzionario del medesimo Ufficio dotato delle necessarie competenze, il quale, in caso di inutile decorso del predetto termine e dietro semplice richiesta della parte ricorrente, darà corso, entro i successivi novanta (90) giorni, all’attuazione del giudicato, nei termini e nei modi specificati nella presente sentenza.
Al Commissario ad acta non sarà attribuito alcun compenso per l’attività svolta quale ausiliario del giudice, in applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Interno e sono liquidate, in favore del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di eseguire il giudicato formatosi sulla propria sentenza n. 13 dell’11 gennaio 2024, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega dell’incarico, il quale provvederà, in caso di perdurante inerzia del Ministero oltre il termine fissato dal Tribunale e su specifica richiesta del ricorrente, ad assicurare l’attuazione del giudicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Interno a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SA IL, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SA IL | IA UZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.