Articolo 2 della Legge 6 agosto 2019, n. 84
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 agosto 2019
Art. 2. 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 15 agosto 2019