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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.625 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
Parte_1 nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PASCALI TINA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nata a [...] il [...], residente CH (CA) Via Manzoni n. 29, codice CP_1
fiscale C.F. 1
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia il Tribunale: provvedere alla pronuncia del divorzio.".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2025, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale "
domandando la pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in
Cagliari, in data 10.1.2020; che dalla loro unione non sono nati figli;
che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità
caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che all'udienza del
22.05.2024 le parti, personalmente comparse, hanno concordemente chiesto la pronuncia della separazione e che con provvedimento datato 23.10.2024 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi dando atto che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
dalla data di separazione i coniugi non si sono più riconciliati.
****
All'udienza di comparizione del 18.06.2025 sono comparse personalmente le parti, la resistente senza l'assistenza di un difensore. Parte ricorrente ha confermato che dal matrimonio non sono nati figli e che in sede di separazione consensualizzata non è stato previsto alcunché a titolo di reciproco mantenimento e che la convivenza non è mai ripresa. Ha precisato di domandare, quindi, la sola pronuncia del divorzio senza condizioni.
La resistente afferma di non avere nulla da opporre alla pronuncia del divorzio.
Il Giudice all'esito dell'udienza nulla ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 22 in assenza di domanda e su istanza del procuratore di parte ricorrente ha trattenuto la causa in decisione per la sola pronuncia del divorzio.
***** La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo (31.01.2025), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1 e CP_1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari, in data 10.01.2020 tra
, nato a [...], il [...] e [...] Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], iscritto al registro degli atti di matrimonio del
,
Comune di Cagliari, atto n. 1, parte I, anno 2020, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 14.7.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Giorgio Latti Mario Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.625 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
Parte_1 nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PASCALI TINA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nata a [...] il [...], residente CH (CA) Via Manzoni n. 29, codice CP_1
fiscale C.F. 1
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia il Tribunale: provvedere alla pronuncia del divorzio.".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2025, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale "
domandando la pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in
Cagliari, in data 10.1.2020; che dalla loro unione non sono nati figli;
che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità
caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che all'udienza del
22.05.2024 le parti, personalmente comparse, hanno concordemente chiesto la pronuncia della separazione e che con provvedimento datato 23.10.2024 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi dando atto che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
dalla data di separazione i coniugi non si sono più riconciliati.
****
All'udienza di comparizione del 18.06.2025 sono comparse personalmente le parti, la resistente senza l'assistenza di un difensore. Parte ricorrente ha confermato che dal matrimonio non sono nati figli e che in sede di separazione consensualizzata non è stato previsto alcunché a titolo di reciproco mantenimento e che la convivenza non è mai ripresa. Ha precisato di domandare, quindi, la sola pronuncia del divorzio senza condizioni.
La resistente afferma di non avere nulla da opporre alla pronuncia del divorzio.
Il Giudice all'esito dell'udienza nulla ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 22 in assenza di domanda e su istanza del procuratore di parte ricorrente ha trattenuto la causa in decisione per la sola pronuncia del divorzio.
***** La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo (31.01.2025), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1 e CP_1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari, in data 10.01.2020 tra
, nato a [...], il [...] e [...] Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], iscritto al registro degli atti di matrimonio del
,
Comune di Cagliari, atto n. 1, parte I, anno 2020, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 14.7.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Giorgio Latti Mario Farina