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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI EL MB Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Pinella Riccardo, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
lo studio dell'avv. Pecoraro Antonio, che la rappresenta e difende, giusta pro- cura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. dell'11 novembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 14 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 CP_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 ottobre 2025, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 no- vembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia mi- nore e ravvisato che le ulteriori statuizioni economiche non sono con- CP_2
trarie a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
- 2 - La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto re- golamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a San Giovanni Gemini, in data CP_3
8 febbraio 1996, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
San Giovanni Gemini, al n. 1, parte I, dell'anno 1996 alle condizioni concor- date in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
G. Claudia SA GI EL MB
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI EL MB Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Pinella Riccardo, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
lo studio dell'avv. Pecoraro Antonio, che la rappresenta e difende, giusta pro- cura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. dell'11 novembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 14 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 CP_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 ottobre 2025, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 no- vembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia mi- nore e ravvisato che le ulteriori statuizioni economiche non sono con- CP_2
trarie a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
- 2 - La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto re- golamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a San Giovanni Gemini, in data CP_3
8 febbraio 1996, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
San Giovanni Gemini, al n. 1, parte I, dell'anno 1996 alle condizioni concor- date in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
G. Claudia SA GI EL MB
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