Art. 19.
Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di piano nazionale di cui al primo comma del precedente articolo 3 e' fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di piano nazionale di cui al primo comma del precedente articolo 3 e' fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.