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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 789 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 789/ 2025
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. ZUCCONELLI UMBERTO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso il 21.6.2024 nel giudizio RG
12639/2023, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta;
aveva inoltrato in data 8.08.2024 il decreto di omologa nonché il modello AP70
CP_ all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non aveva provveduto né al pagamento dei ratei CP_1 né a richiedere ulteriore documentazione. Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento dei CP_2
ratei maturati e non riscossi.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti. Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto in data
3.3.2025, e, dunque, in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso, e comunque oltre il termine di centoventi giorni previsto dalla legge.
Le spese di lite si pongono pertanto in capo all' secondo la soccombenza e sono liquidate CP_1
nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 19/12/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 789/ 2025
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. ZUCCONELLI UMBERTO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso il 21.6.2024 nel giudizio RG
12639/2023, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta;
aveva inoltrato in data 8.08.2024 il decreto di omologa nonché il modello AP70
CP_ all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non aveva provveduto né al pagamento dei ratei CP_1 né a richiedere ulteriore documentazione. Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento dei CP_2
ratei maturati e non riscossi.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti. Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto in data
3.3.2025, e, dunque, in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso, e comunque oltre il termine di centoventi giorni previsto dalla legge.
Le spese di lite si pongono pertanto in capo all' secondo la soccombenza e sono liquidate CP_1
nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 19/12/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo