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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4819/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9Q1M401472 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente alle ore 10:14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Salerno, ricorre avverso la comunicazione dello schermadi atto n. TF9Q1M401472/2025 emesso dalla Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Controlli di Salerno riguardante la liquidazione dell'imposta sulla dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2019.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- disguido di comunicazionee di notifiche, rendendosi disponibile alla consegna della documentazione necessaria;
- sottoposizione a tassazione non dovuta, chiedendo alla Corte di provvedere a sospendere e successivamente ad annullare la comunicazione dello scherma di atto n. TF9Q1M401472/2025 del
16/06/2025.
Non risulta costituita l'ADE.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno preliminarmente osserva che l'atto impugnato tratta di comunicazione di schema di atto formulato dall'Ade. Tale atto rappresenta uno strumento preliminare fondamentale utilizzato dall'Amministrazione finanziaria al fine di garantire il contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione di un atto definitivo autonomamente impugnabile.
Tale schema consiste in una comunicazione formale che espone in modo dettagliato le ragioni e gli elementi probatori alla base dell'accertamento tributario, consentendo al contribuente di prendere visione della documentazione e delle motivazioni dell'ufficio fiscale.
L'obiettivo di tale procedimento è assicurare un dialogo trasparente tra le parti, con la possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti o contestazioni prima che venga adottato l'atto conclusivo, risultando di fatto, lo schema d'atto de quo, un atto non impositivo e non autonomamente impugnabile. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno dichiara il ricorso inammissibile. Spese liquidate in favore dell'Ade in euro 1.000,00 a carico del ricorrente.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4819/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9Q1M401472 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente alle ore 10:14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Salerno, ricorre avverso la comunicazione dello schermadi atto n. TF9Q1M401472/2025 emesso dalla Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Controlli di Salerno riguardante la liquidazione dell'imposta sulla dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2019.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- disguido di comunicazionee di notifiche, rendendosi disponibile alla consegna della documentazione necessaria;
- sottoposizione a tassazione non dovuta, chiedendo alla Corte di provvedere a sospendere e successivamente ad annullare la comunicazione dello scherma di atto n. TF9Q1M401472/2025 del
16/06/2025.
Non risulta costituita l'ADE.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno preliminarmente osserva che l'atto impugnato tratta di comunicazione di schema di atto formulato dall'Ade. Tale atto rappresenta uno strumento preliminare fondamentale utilizzato dall'Amministrazione finanziaria al fine di garantire il contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione di un atto definitivo autonomamente impugnabile.
Tale schema consiste in una comunicazione formale che espone in modo dettagliato le ragioni e gli elementi probatori alla base dell'accertamento tributario, consentendo al contribuente di prendere visione della documentazione e delle motivazioni dell'ufficio fiscale.
L'obiettivo di tale procedimento è assicurare un dialogo trasparente tra le parti, con la possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti o contestazioni prima che venga adottato l'atto conclusivo, risultando di fatto, lo schema d'atto de quo, un atto non impositivo e non autonomamente impugnabile. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno dichiara il ricorso inammissibile. Spese liquidate in favore dell'Ade in euro 1.000,00 a carico del ricorrente.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente