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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 83/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1535/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 PE-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 1535/2022, depositata il 24.06.2022 con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n.
TYX01GA01691 per l'anno 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno d'imposta
2015, aveva proceduto alla rettifica delle imposte PE , IVA ed IRAP, accertando un reddito d'impresa pari a €. 110.198.00 con iva dovuta pari a €. 17.145,00. Con l'interposto gravame l'appellante eccepiva che il Giudice adito avesse adottato per il rigetto motivazioni alquanto superficiali e reiterava tutte le doglianze poste a base del ricorso introduttivo. In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava instando per il rigetto del gravame, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il contribuente è stato sottoposto a controllo e verifica con particolare riferimento ai costi indicati al rigo RG22, della dichiarazione Modello Unico PF 2016 e che in esito all''attività istruttoria svolta dall'Ufficio, che aveva accertato il reddito d'impresa pari a €. 110.198.00 e l'iva dovuta pari a €.
17.145,00, lo stesso Ufficio- tenuto conto delle osservazioni documentali fornite dalla parte - aveva provveduto ad un annullamento parziale, provvedendo a rideterminare il reddito in euro 70.198,00, e l'Iva in euro 11.645,00, comunque contestati dal Ricorrente_1. Il primo Giudice ha escluso la deducibilità dei costi d'esercizio contestati nonché la relativa Iva dovuta, ritenendo che non ricorressero le condizioni per applicare il meccanismo dell'inversione contabile e motivando nel dettaglio siffatta conclusione, con la quale l'appellante ha omesso di confrontarsi, limitandosi a riportarsi ai motivi articolati in primo grado.
Questa Corte pur valutando ai limiti dell'inammissibilità il gravame, lo rigetta nel merito, facendo proprie le argomentazioni spese dal primo Giudice. In particolare va evidenziato che , nel settore edile, l'invocato meccanismo dell'inversione contabile presuppone: a) che l'operazione interessi almeno tre soggetti, cioè il committente, l'appaltatore e almeno un subappaltatore;
b) che si sia in presenza di contratto di appalto
(subappalto) o di un contratto d'opera ; c) che appaltatore e subappaltatori effettuino una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche EC (settore costruzioni). In sostanza quindi – come correttamente ritenuto dal primo Giudice- il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l'appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest'ultimo (appaltatore) ed il proprio committente. Correttamente pertanto è stato escluso che la fattura emessa da Ricorrente_1 nei confronti di Nominativo_1 potesse considerarsi in reverse charge. Quanto alle altre fatture va parimenti escluso il meccanismo per le specifiche ragioni evidenziate nell'atto impugnato, da ritenersi qui richiamate e trascritte ( per la fattura per consulenze notarili, per la mancata dimostrazione di un ribaltamento dei costi fra i soggetti;
per la fattura n. 4 dell'1/9/2015, dell'importo di €. 25.000,00, per la mancata registrazione, pure ammessa dal contribuente).
Pertanto l'appello va rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
2.750,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente estensore
D.ssa AR IN AR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 83/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1535/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 PE-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GA01691 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 1535/2022, depositata il 24.06.2022 con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n.
TYX01GA01691 per l'anno 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno d'imposta
2015, aveva proceduto alla rettifica delle imposte PE , IVA ed IRAP, accertando un reddito d'impresa pari a €. 110.198.00 con iva dovuta pari a €. 17.145,00. Con l'interposto gravame l'appellante eccepiva che il Giudice adito avesse adottato per il rigetto motivazioni alquanto superficiali e reiterava tutte le doglianze poste a base del ricorso introduttivo. In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava instando per il rigetto del gravame, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il contribuente è stato sottoposto a controllo e verifica con particolare riferimento ai costi indicati al rigo RG22, della dichiarazione Modello Unico PF 2016 e che in esito all''attività istruttoria svolta dall'Ufficio, che aveva accertato il reddito d'impresa pari a €. 110.198.00 e l'iva dovuta pari a €.
17.145,00, lo stesso Ufficio- tenuto conto delle osservazioni documentali fornite dalla parte - aveva provveduto ad un annullamento parziale, provvedendo a rideterminare il reddito in euro 70.198,00, e l'Iva in euro 11.645,00, comunque contestati dal Ricorrente_1. Il primo Giudice ha escluso la deducibilità dei costi d'esercizio contestati nonché la relativa Iva dovuta, ritenendo che non ricorressero le condizioni per applicare il meccanismo dell'inversione contabile e motivando nel dettaglio siffatta conclusione, con la quale l'appellante ha omesso di confrontarsi, limitandosi a riportarsi ai motivi articolati in primo grado.
Questa Corte pur valutando ai limiti dell'inammissibilità il gravame, lo rigetta nel merito, facendo proprie le argomentazioni spese dal primo Giudice. In particolare va evidenziato che , nel settore edile, l'invocato meccanismo dell'inversione contabile presuppone: a) che l'operazione interessi almeno tre soggetti, cioè il committente, l'appaltatore e almeno un subappaltatore;
b) che si sia in presenza di contratto di appalto
(subappalto) o di un contratto d'opera ; c) che appaltatore e subappaltatori effettuino una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche EC (settore costruzioni). In sostanza quindi – come correttamente ritenuto dal primo Giudice- il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l'appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest'ultimo (appaltatore) ed il proprio committente. Correttamente pertanto è stato escluso che la fattura emessa da Ricorrente_1 nei confronti di Nominativo_1 potesse considerarsi in reverse charge. Quanto alle altre fatture va parimenti escluso il meccanismo per le specifiche ragioni evidenziate nell'atto impugnato, da ritenersi qui richiamate e trascritte ( per la fattura per consulenze notarili, per la mancata dimostrazione di un ribaltamento dei costi fra i soggetti;
per la fattura n. 4 dell'1/9/2015, dell'importo di €. 25.000,00, per la mancata registrazione, pure ammessa dal contribuente).
Pertanto l'appello va rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
2.750,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente estensore
D.ssa AR IN AR