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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SO NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1477/2024 R.G. promossa da
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
EC (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2 in Ferrara, Piazza Cacciaguida n. 8;
ATTORE contro
(P. IVA e C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bovolenta (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Viro C.F._3
(RO), Via Fregnan n. 14/F;
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avverso la relata di Parte_1 notifica compilata dal messo notificatore del Comune di Ferrara FA TT in relazione al
1 verbale X-373/2021, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sostenendo che l'attestazione di irreperibilità ivi riportata non corrispondesse al vero. Deduceva:
- di aver ricevuto, in qualità di proprietario del veicolo Jeep BUAXH1B 09A targato FP047JE, la notifica del verbale di contestazione n. F-1285/2022 (Prot. 2200015/2022) del 16/02/2022 per la violazione dell'art. 126 bis co. 2, D. Lgs. 285/1992 (c.d. “C.d.S”), poiché “Ometteva di comunicare, senza giustificato e documentato motivo, i dati personali e della patente di guida di colui che, in data 23/05/2021 alle ore 21:27 conduceva il veicolo Jeep JEEP BUAXH1B 09A targa FP047JE, per violazione art. 142 notificato alla S.V. in data 19/10/2021 con verbale nr.
373X/2021”;
- che a seguito di istanza di accesso agli atti del 02/03/2022 apprendeva che la notifica del
Verbale X-373/2021 (Prot. 2100449/2021) del 23/05/2021 era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo sconosciuto ogni recapito del destinatario;
- l'errore di notifica da parte del messo comunale nella parte in cui aveva ritenuto irreperibile il al suo indirizzo di residenza a Ferrara, via Vecchio Reno, 39; Pt_1
- di aver impugnato il verbale F-1285/2022 (Prot. 2200015/2022) innanzi al Prefetto di Rovigo
e l'ordinanza prefettizia di rigetto di cui al Protocollo n. 0056219 del 25/10/2022 innanzi al
Giudice di Pace di Rovigo (R.G. 9147/2022);
- che il Giudice di Pace disponeva la sospensione al fine dell'introduzione del presente giudizio di querela di falso avverso la relata di notifica ex art. 143 c.p.c. stante la volontà del CP_1 di avvalersi dell'atto contestato.
[...]
L'attore lamentava la falsità della seguente dichiarazione riportata nella relata di notifica: “Io sottoscritto Messo Comunale TT S. in data 29-09-2021 alle ore _____ Ho notificato una copia del presente atto destinato VIA Vecchio Reno 39 […] Art. 143 C.p.c. Controparte_3
– essendo sconosciuto ogni recapito del destinatario, dopo accertamenti svolti presso
l'anagrafe e nell'ultima residenza conosciuta, ove si sono raccolte le seguenti informazioni
esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto, in busta chiusa e CP_4 sigillata con il numero cronologico della notificazione e generalità del destinatario, nella Casa
Comunale Ufficio Protocollo Centrale P.zza Municipale 2, Ferrara”, implicitamente attestando che in quell'indirizzo non vi risiedesse o dimorasse il Pt_1
L'attore a sostegno della domanda deduceva di essere residente, a far data dal 09/08/2017, a
Ferrara in via Vecchio Reno n. 39 e di aver ritirato, sia prima del settembre 2021 che successivamente, tutta la posta raccomandata ivi inviata precisando che tale indirizzo corrispondeva alla propria residenza e che pertanto il verbale nr. 373X/2021 del 29/09/2021 non era stato notificato regolarmente.
2 Allegava la negligenza del messo comunale di Ferrara, tale TT S. (“poi identificato, grazie al sito internet del Comune di Ferrara, in TT FA”), il quale avrebbe dovuto accertare la residenza del destinatario tramite ricerche presso l'ufficio comunale ovvero tramite richiesta di informazioni ai vicini: infatti, presso il civico 37 risiedevano i genitori del che Pt_1 avrebbero potuto fornire le informazioni in merito al figlio e alla sua residenza.
Chiedeva l'accertamento da parte del Tribunale della falsità e dell'inefficacia, sul piano probatorio, della relata di notifica del 29/09/2021, n. cronologico 8608, a firma del Messo
Comunale di Ferrara, TT FA.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_1 proposta con il presente giudizio perché la querela di falso era stata proposta tardivamente:
l'intenzione di proporre l'azione de qua era emersa nel corso del procedimento innanzi al
Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 9147/2022 in cui il Giudice aveva sospeso il procedimento e aveva fissato udienza il 29/03/2023 per verificare se l'azione fosse stata esperita ovvero per la discussione;
il Comune evidenziava che alla data del 29/03/2023 non esisteva alcun procedimento incardinato.
Precisava che un procedimento per querela di falso da parte del innanzi al Tribunale di Pt_1
Ferrara era stato intentato nei confronti del messo comunale e si era concluso con un accordo tra le parti e oltre un anno dopo è stato proposto un nuovo procedimento innanzi al Tribunale di Rovigo.
Il Comune convenuto contestava la falsità dedotta dall'attore evidenziando la diligenza del messo comunale nell'accertamento della residenza.
Chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la tardività della querela di falso proposta in questa sede, stante il mancato rispetto del termine assegnato dal Giudice di Pace di Rovigo all'udienza del 30.01.2023 nel procedimento R.G. n. 9147/2022 e per l'effetto di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta, il rigetto nel merito e la condanna del convenuto ai sensi dell'art 96 c.p.c.
1.3. Gli atti di causa sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
1.4. Con ordinanza del 8/03/2025 il primo Giudice ordinava l'esibizione del documento oggetto di querela e ammetteva le prove orali richieste dalle parti limitatamente ad alcuni capitoli di prova formulati.
All'udienza del 21/05/2025, celebrata davanti il sottoscritto magistrato nelle more divenuto assegnatario del procedimento, il rilevava che il documento originale era Controparte_1 stato distrutto dal Comune di Ferrara, venendo meno l'oggetto dell'accertamento del falso;
il
3 Giudice procedeva comunque all'audizione dei testimoni, riservandosi di decidere in merito all'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dall'ente convenuto.
Con ordinanza in data 17/07/2025 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 5/09/2025 nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; l'udienza di discussione è stata successivamente rinviata al 17/12/2025 con le medesime modalità, per legittimo impedimento del difensore del Controparte_1 all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente si rileva che l'eccezione preliminare di tardività formulata dal convenuto non viene analizzata in quanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda attorea va rigettata nel merito.
Più precisamente, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (in questo senso, S.U. 9936/2014 e Cass. 363/2019). L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.693).
2.1. Va premesso che priva di fondamento è l'eccezione di parte convenuta di cessazione della materia del contendere per inesistenza dell'originale del documento oggetto di querela di falso.
Infatti, la giurisprudenza ha affermato l'ammissibilità della querela di falso anche sul documento prodotto in copia affermando che “In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria
(piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso”. (Cass. Sez. 2, 28/03/2023, n.
8718). La querela può essere proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salvo "il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere" e salva la possibilità di
4 acquisire nel relativo giudizio l'originale, ove ritenuto necessario in relazione alla natura del falso dedotto (in questo senso, Cass. 32219/2018 e Cass. n. 5350/1996).
Ciò detto, la querela di falso è necessaria se si contesta ciò che dichiara il pubblico ufficiale.
In punto di forza probatoria della relata di notifica, la Cassazione ha affermato che
“la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco” (Cass. 11 aprile 2000. n. 45901; Cass. 18.1.2017 n. 1197).
2.2. La querela proposta si palesa infondata.
A norma dell'art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
L'elemento della ritenuta falsità individuata dall'attore nella relata di notifica, ossia la dichiarazione dell'irreperibilità del all'indirizzo di Ferrara, Via Vecchio Reno n. 39, Pt_1 ove lo stesso risultava residente, non appare dimostrato in giudizio.
Giova rilevare che il convenuto ha prodotto una riproduzione fotografica della cassetta postale priva di indicazione di alcun nome all'indirizzo ove doveva eseguire la notifica, in Ferrara in
Via Vecchio Reno n. 39.
Inoltre, dall'istruttoria orale è emerso che FA TT, sentito come testimone all'udienza del
21/05/2025, qualificatosi come “messo comunale notificatore”, ha confermato di aver verificato la residenza di (“non all'anagrafe, abbiamo un computer tramite cui Parte_1 notifichiamo la residenza dell'interessato; nel computer c'è un'anagrafe online da cui risultava che il fosse residente in [...]”) e verificato presso l'ultima residenza Pt_1 nota del (via Vecchio Reno n. 39) la presenza (rectius, l'assenza) dell'odierno attore, Pt_1 per due volte in giorni e orari diversi.
Il teste TT ha inoltre confermato di aver provato a ottenere informazioni dai vicini di casa residenti ai numeri civici 35 e 37 (cfr. dichiarazioni del testimone: “mi sono recato nel cortile
e ho verificato che non c'era niente che riconducesse all'interessato, buchetta, campanello o altro;
ho cercato di assumere informazioni, ho suonato il clacson e ai campanelli delle altre abitazioni, ma non ha risposto nessuno;
mi risulta che i vicini sono parenti”; “ non ho trovato nessuno, quindi non ho potuto chiedere informazioni;
ADR per la multa, che ho trovato sulla
5 mia scrivania, era stata già tentata la notifica per posta, ma il destinatario risultava irreperibile al civico 39”).
Il teste di parte convenuta (“sono il collega del messo comunale notificatore”), Testimone_1 che ha collaborato con il messo comunale per l'esecuzione della notifica oggetto di causa, ha confermato che le ricerche all'anagrafe sono eseguite tramite applicativo collegato all'anagrafe e non mediante accesso al relativo ufficio comunale (“noi non ci rechiamo all'anagrafe, nei nostri computer c'è un programma collegato all'anagrafe”) e di essersi recato tre volte in Via
Vecchio Reno n. 39 per la notifica del verbale n. X373/2021 del 23.05.2021 (“a dire la verità ci siamo andati tre volte, le prime due, in giorni diversi, di prassi e per normativa, non abbiamo trovato né campanelli né buchetta, non è stato possibile notificare e la seconda volta abbiamo lasciato l'avviso; solo la terza volta ci siamo accorti che dietro una grondaia c'era non ricordo più se campanello o buchetta;
non ricordo se c'erano nominativi, però specifico che solo la terza volta ho visto il campanello… abbiamo bussato ma non ha risposto nessuno;
noi in tante occasioni notifichiamo al parente vicino, come prevede la relata, se qualcuno ci avesse aperto avremmo notificato”).
Nel merito si osserva che dalle risultanze istruttorie è emerso che, ai fini della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., prima di depositare l'atto presso la casa comunale il messo notificatore ha compiuto effettive e adeguate ricerche nel luogo di residenza del ed ha altresì provato Pt_1
a chiedere, senza esito, informazioni alle persone residenti e vicine di casa.
Quanto sopra esposto evidenzia l'insussistenza di un collegamento oggettivo tra il destinatario dell'atto ed il luogo indicato per la notifica (dal momento che presso l'indirizzo non risultava il nome del proprietario di casa), a conferma della legittimità dell'operato dell'ufficiale e l'insussistenza di alcun profilo di falsità.
Peraltro, il certificato di residenza prodotto da parte attrice sub doc. 6 nulla dimostra in ordine alla residenza effettiva del ed alla sua reperibilità in detto luogo nel periodo di Pt_1 esecuzione della notifica.
Parimenti priva di rilevanza ai fini della contestazione della irreperibilità attestata dal messo comunale è la circostanza dedotta dall'attore di aver ritirato la posta inviata presso l'indirizzo di Via Vecchio Reno n. 39, prima del 2021 (cfr. documento n. 7 relativo alla notifica di un verbale di contestazione avvenuta nel 2018), trattandosi di circostanze collocate in periodo di gran lunga antecedente rispetto alla notifica di cui trattasi nel presente giudizio.
Per tutte le ragioni esposte, la querela di falso proposta da va rigettata. Parte_1
Visto l'esito del giudizio, appare inutile soffermarsi sulle istanze istruttorie riproposte dal in sede di precisazione delle conclusioni. Controparte_1
6 3. L'art. 226 c.p.c. dispone che “Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila”.
Nel caso di specie, essendo il documento stato distrutto, non possono essere disposte la restituzione e la menzione, mentre va disposta senz'altro la condanna alla pena pecuniaria dell'attore in favore della Cassa delle Ammende nella misura di euro 5,00.
4. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dal
[...]
non può essere accolta, non rilevandosi alcuna attività o difesa in giudizio con mala CP_1 fede o colpa grave da parte dell'attore.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento (valore della domanda dichiarata in atto di citazione: euro
312,00).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
2) condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 5,00, da corrispondersi in favore della al passaggio in giudicato della presente sentenza;
Controparte_5
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto;
4) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 662,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 22.12.2025
Il Giudice
SO NC
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