Art. 60.
La data di inizio e le modalita' tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.
La data di inizio e le modalita' tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.