Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 562
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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Il reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione, è reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 562
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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