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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/10/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
2) Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
3) Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1696 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in C/da Saffantino Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Michele Stranieri presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], residente in [...]
60, RI (CZ) – non costituita,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05 aprile 2024, il sig. , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in RI (CZ) il 28 giugno 2003 (trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di IA (CZ) al n. 7, parte 2, serie B - anno 2003)
e che da tale unione è nata una figlia, (in data 29/08/2005), oramai maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente, riferiva che era intervenuta separazione consensuale tra i coniugi in forza di decreto di omologa n.2632/2021 del 13 aprile 2021, nel procedimento RG
n.2371/2020 e che dall'epoca della separazione personale la convivenza non è stata più ripresa, risultando impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Riferiva, inoltre, che i coniugi sono “economicamente autonomi e non risultano titolari di alcun bene immobile o mobile in comune in quanto hanno regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra loro”.
Chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero chiedeva accogliersi il ricorso.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Catanzaro con decreto di omologa n.2632/2021 del 13 aprile 2021, nel procedimento RG 2371/2020, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale in data 09/03/2021.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015. D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente la figlia nata dall'unione dei coniugi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
b) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RI (CZ) il 28 giugno 2003 dalle parti in causa (atto n. 7, parte 2, serie B - Reg. Atti Matrimonio comune di
IA (CZ) – anno 2003);
c) spese compensate;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
2) Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
3) Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1696 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in C/da Saffantino Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Michele Stranieri presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], residente in [...]
60, RI (CZ) – non costituita,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05 aprile 2024, il sig. , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in RI (CZ) il 28 giugno 2003 (trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di IA (CZ) al n. 7, parte 2, serie B - anno 2003)
e che da tale unione è nata una figlia, (in data 29/08/2005), oramai maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente, riferiva che era intervenuta separazione consensuale tra i coniugi in forza di decreto di omologa n.2632/2021 del 13 aprile 2021, nel procedimento RG
n.2371/2020 e che dall'epoca della separazione personale la convivenza non è stata più ripresa, risultando impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Riferiva, inoltre, che i coniugi sono “economicamente autonomi e non risultano titolari di alcun bene immobile o mobile in comune in quanto hanno regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra loro”.
Chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero chiedeva accogliersi il ricorso.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Catanzaro con decreto di omologa n.2632/2021 del 13 aprile 2021, nel procedimento RG 2371/2020, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale in data 09/03/2021.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015. D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente la figlia nata dall'unione dei coniugi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
b) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RI (CZ) il 28 giugno 2003 dalle parti in causa (atto n. 7, parte 2, serie B - Reg. Atti Matrimonio comune di
IA (CZ) – anno 2003);
c) spese compensate;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo