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Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25380 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU RU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 14/10/2022 dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE LO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e senza l'instaurazione del contraddittorio, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod.pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25380 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/05/2023 2. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza deducendo la nullità della stessa per violazione di norma processuale, rilevando che la causa estintiva del reato poteva essere pronunciata solo a seguito della rituale fissazione dell'udienza, in tal modo consentendo all'imputato anche l'eventuale rinuncia alla prescrizione. La nullità della sentenza, peraltro, non può neppure essere superata facendo valere il difetto di interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia nel merito. A tal proposito il ricorrente ha richiamato la pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 111 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione concernente la legittimità della sentenza predibattimentale resa dalla Corte di appello in assenza di contraddittorio è stata oggetto di plurime pronunce del massimo organo nomofilattico, essendosi affermato che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.U, n.28954 del 27/4/20:17, Iannelli, Rv. 269809; si veda anche Sez.U, n. 3512 del 28/10/2021, dep.2022, Lafleur, Rv. .282473; Sez.U, n. 3027 del 19/12/2001, dep.2002, Angelucci, Rv. 220555). Tuttavia, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, si riteneva che la causa estintiva del reato prevalesse sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sennpreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, 2 comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.U, n.28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810). 2.1. Quest'ultimo principio, ritenuto quale consolidato diritto vivente, è stato sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale che, con la richiamata sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. tesa a valorizzare la carenza di interesse a far valere la nullità, qualora risultasse comunque l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte costituzionale è giunta a tale conclusione valorizzando tre aspetti. In primo luogo, si è ritenuto che l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano si pone al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Si è evidenziata, inoltre, l'essenzialità del contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. Infine, si è ritenuto che l'essenzialità del contraddittorio discende dalla previsione contenuta all'art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. Sulla base di tali elementi, la Corte costituzionale ha affermato che la dichiarazione di estinzione del reato adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 2.2. La Cassazione, applicando il principio affermato dalla Corte costituzionale, ha già avuto occasione di rivedere il precedente orientamento, affermando che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez.5, n. 44417 del 5/10/2022, Pepi, 3 Il PreI idente Il Consigliere estensore Rv. 283811). 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere -annullata senza rinvio, al fine di consentire un nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 17 maggio 2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE LO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e senza l'instaurazione del contraddittorio, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod.pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25380 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/05/2023 2. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza deducendo la nullità della stessa per violazione di norma processuale, rilevando che la causa estintiva del reato poteva essere pronunciata solo a seguito della rituale fissazione dell'udienza, in tal modo consentendo all'imputato anche l'eventuale rinuncia alla prescrizione. La nullità della sentenza, peraltro, non può neppure essere superata facendo valere il difetto di interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia nel merito. A tal proposito il ricorrente ha richiamato la pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 111 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione concernente la legittimità della sentenza predibattimentale resa dalla Corte di appello in assenza di contraddittorio è stata oggetto di plurime pronunce del massimo organo nomofilattico, essendosi affermato che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.U, n.28954 del 27/4/20:17, Iannelli, Rv. 269809; si veda anche Sez.U, n. 3512 del 28/10/2021, dep.2022, Lafleur, Rv. .282473; Sez.U, n. 3027 del 19/12/2001, dep.2002, Angelucci, Rv. 220555). Tuttavia, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, si riteneva che la causa estintiva del reato prevalesse sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sennpreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, 2 comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.U, n.28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810). 2.1. Quest'ultimo principio, ritenuto quale consolidato diritto vivente, è stato sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale che, con la richiamata sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. tesa a valorizzare la carenza di interesse a far valere la nullità, qualora risultasse comunque l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte costituzionale è giunta a tale conclusione valorizzando tre aspetti. In primo luogo, si è ritenuto che l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano si pone al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Si è evidenziata, inoltre, l'essenzialità del contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. Infine, si è ritenuto che l'essenzialità del contraddittorio discende dalla previsione contenuta all'art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. Sulla base di tali elementi, la Corte costituzionale ha affermato che la dichiarazione di estinzione del reato adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 2.2. La Cassazione, applicando il principio affermato dalla Corte costituzionale, ha già avuto occasione di rivedere il precedente orientamento, affermando che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez.5, n. 44417 del 5/10/2022, Pepi, 3 Il PreI idente Il Consigliere estensore Rv. 283811). 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere -annullata senza rinvio, al fine di consentire un nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 17 maggio 2023