Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2025, proposto da Fortezza Vito, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Falzone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di IC AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del D.D.G. n. 5025 del 6 ottobre 2025, dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- dell’avviso pubblico di selezione interna per titoli, di cui alla nota prot. n. 35473 del 7 ottobre 2025
del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
- di ogni altro atto e/o documento presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. TO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone il ricorrente di essere un dipendente “ a tempo pieno e indeterminato dell’Amministrazione regionale, in servizio presso il Servizio 11 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento (Servizio periferico dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), con la qualifica di Funzionario Direttivo di categoria D ”, di essere inoltre in possesso della laurea in giurisprudenza e di essere abilitato all’esercizio della professione forense.
Con nota prot. n. 26500 del 14.07.2025, il dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha invitato i dirigenti delle aree e dei servizi centrali e periferici del Dipartimento ad individuare le strutture organizzative nelle quali prevedere responsabilità di natura organizzativa e professionale, al fine di procedere al conferimento ai dipendenti appartenenti alla categoria “D”, nel limite della percentuale del 15 per cento del contingente del personale di tale categoria effettivamente in servizio, di incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e comportano l’attribuzione di una specifica indennità, come previsto dagli artt. 19 e 20 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto non dirigenziale, per il triennio 2019/2021.
Con nota prot n. 7583 del 29.07.2025, la Soprintendenza di Agrigento ha proposto “ di conferire a dipendenti appartenenti all’area dei funzionari n. 5 incarichi, sottoelencati in ordine di priorità, che richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità ”.
Segnatamente:
- una PO di supporto per le attività concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, per la zona orientale della provincia di Agrigento e per la città di Agrigento;
- una PO di supporto per le attività concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, per la zona occidentale della provincia di Agrigento e per le isole Pelagie;
- una PO di supporto al Soprintendente per la gestione del contenzioso;
- una PO di supporto per le attività concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici;
- una PO di supporto per le attività concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici.
In esito alla procedura avviata, con D.D.G. n. 4992 del 3 ottobre 2025, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha provveduto dapprima a confermare le PO già individuate in passato rinnovando gli incarichi conferiti nel 2023 e, successivamente, con D.D.G. n. 5025 del 6 ottobre 2025, ad istituire, “ in base all'assetto organizzativo del Dipartimento nonché in relazione alle esigenze di servizio ”, n. 14 nuove posizioni organizzative e professionali, corrispondenti ad altrettanti servizi o unità operative, di cui solo una presso la Soprintendenza di Agrigento, ossia quella di supporto alla unità organizzativa S11.2 e relativa alle attività afferenti la tutela e la valorizzazione dei Beni Architettonici.
A seguito del citato decreto l’Amministrazione, con nota prot. n. 35473 del 7 ottobre 2025, ha approvato un avviso di selezione interna per titoli per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale, delle posizioni organizzative del Dipartimento.
2. Per chiedere l’annullamento del D.D.G. n. 5025 del 6 ottobre 2025 di istituzione delle nuove posizioni organizzative e del successivo avviso di selezione interna per il conferimento di esse è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 novembre 2025 e depositato l’11 dicembre successivo.
Premesso che il provvedimento di istituzione delle predette posizioni organizzative sarebbe un atto di macro-organizzazione come tale rientrante nella giurisdizione di questo plesso, parte ricorrente lamenta:
“- Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 del cod. civ.) - Violazione del principio di buon andamento della dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto.
- Eccesso di potere per illogicità manifesta e irrazionalità. Violazione del principio di ragionevolezza.
- Violazione del principio di valorizzazione delle competenze interne (art. 1 del D.lgs. 165/2001).
- Violazione dell’art. 97 cost., dell’art. 1 l. n. 241/90, degli artt. 1, 2 e 52 D.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 1 del D.lgs. 165/2001. Violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento della P.A., del principio di migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, di formazione e sviluppo professionale dei dipendenti, di valorizzazione delle competenze e capacità del personale e di benessere organizzativo (art. 7 D.lgs. n. 165/01).
- Invalidità derivata.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia il vizio di motivazione del D.D.G. n. 5025 del 6.10.2025, atteso che l’Amministrazione intimata, senza spiegarne la ragione, avrebbe sovvertito l’ordine delle priorità indicate dalla Soprintendenza di Agrigento con la nota prot. 7583 del 29.07.2025, non istituendo la posizione organizzativa per la gestione del contenzioso per cui egli avrebbe avuto la possibilità di concorrere.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta il vizio di istruttoria da cui sarebbe affetto il citato D.D.G. n. 5025 del 6.10.2025, ritenendo illegittimamente sovvertito l’ordine delle priorità nella istituzione delle posizioni organizzative indicato dal Soprintendente di Agrigento.
2.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta invece che il provvedimento di istituzione delle 14 nuove posizioni organizzative sarebbe illogico ed irragionevole, avuto riguardo alla necessità di istituire una PO definita necessaria dalla Soprintendenza di Agrigento in considerazione dell’incremento del contenzioso.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, premesso di essere l'unico funzionario della Soprintendenza di Agrigento con laurea in giurisprudenza e abilitazione forense, lamenta che la mancata istituzione della posizione organizzativa cui egli aspirava impedirebbe la valorizzazione delle sue specifiche competenze e capacità professionali, come invece previsto dal D.lgs. n. 165/2001.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta che la mancata istituzione della posizione organizzativa concernente il contenzioso determinerebbe una compromissione del buon andamento del settore dell’Amministrazione nel quale egli è inserito privandolo di una figura con “ compiti di elevata responsabilità e alta professionalità ” (come prevede l’art. 19 del CCNL.
2.6. Con il sesto ordine di censure, parte ricorrente lamenta infine che l’avviso di selezione interna per titoli per il conferimento delle nuove posizioni organizzative del Dipartimento sarebbe affetto, per illegittimità derivata, dai medesimi profili di illegittimità denunziati nei confronti del D.D.G. n. 5025 del 6.10.2025.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 17 dicembre 2025 con memoria di stile.
4. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Il ricorso in epigrafe dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, atteso che il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati costituiscono atti di micro-organizzazione e, in ultima istanza, di gestione del personale.
6.1. Come è noto, per costante giurisprudenza, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi.
E ciò sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante al fine di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (così, ex plurimis , Cass. civ. Sez. Un., 23 marzo 2017, n. 7483).
Rientrano in sostanza nella giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie nelle quali la contestazione investa direttamente un atto organizzativo, la cui asserita illegittimità sia posta a base della pretesa di accertamento dell'invalidità dell'atto di gestione del rapporto di lavoro.
Il Giudice d’Appello sul punto ha precisato che: “ Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, n. 5684 del 2013; id. -OMISSIS-8 del 2012; id. n. 6705 del 2011), ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego, occorre distinguere tra gli atti di macro – organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché le modalità di copertura del fabbisogno di personale) assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e atti di micro – organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica: appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro – organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante – ai fini della giurisdizione – la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro – organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8222).
6.2. Tanto premesso, nella fattispecie all’esame, come detto, con nota del 14 luglio 2025 il dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana aveva invitato i dirigenti delle aree e dei servizi centrali e periferici del Dipartimento medesimo, ad individuare le strutture organizzative nelle quali prevedere responsabilità di natura organizzativa e professionale, al fine di procedere al conferimento ai dipendenti appartenenti alla categoria “D”, di incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e che comportano l’attribuzione di una specifica indennità. Con la nota citata, in particolare, i dirigenti del Dipartimento sono stati invitati ad individuare “ nell'ambito delle proprie strutture organizzative responsabilità di natura organizzativa o professionale che si caratterizzino per: a- Funzioni di direzione di unità organizzativa; b- Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'iscrizione ad albi professionali; c- Attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza”.
Ciò posto, il Collegio osserva che l’art. 19 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale per i dipendenti della Regione Siciliana, richiamato espressamente dalla predetta nota del 14 luglio 2025 e, soprattutto, dal DDG n. 5025/2025 in questa sede gravato evidenzia con chiarezza quanto segue:
- al primo comma, che “ L’Amministrazione, sulla base del proprio ordinamento e in relazione alle esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti all’Area dei Funzionari, nel limite del 15 per cento del contingente del personale di tale Area effettivamente in servizio presso ciascuna struttura organizzativa sede di Contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all’art. 9, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e alta professionalità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità” ;
- ed al secondo comma, invece, che “ Le suddette posizioni organizzative sono distinte in due tipologie: a) funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali; attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza; b) responsabilità amministrative e tecniche derivanti dalle funzioni/attività di cui alla precedente lettera a), implicanti anche la firma del provvedimento finale, in conformità all’ordinamento dell’Amministrazione”.
In sostanza appare evidente che la procedura avviata dal dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con la nota prot. n. 26500 del 14 luglio 2025, lungi dall’essere preordinata alla riorganizzazione della struttura burocratica dell’Amministrazione, in effetti mirava ad attribuire ad alcuni funzionari già assunti, in ossequio alle citate disposizioni del contratto collettivo di lavoro, una indennità correlata allo svolgimento di determinate funzioni di natura organizzativa o professionale.
In altri e più espliciti termini, nella vicenda all’esame non viene in rilievo un atto qualificabile come di “macro-organizzazione”, dal momento che i provvedimenti impugnati miravano solo ad individuare alcuni dipendenti meritevoli, in ragione delle funzioni svolte o delle responsabilità assunte, di ottenere un incremento della parte variabile del trattamento retributivo, mentre gli atti di macro-organizzazione debbono individuarsi, secondo la giurisprudenza, in quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, e quindi gli atti aventi ad oggetto l’istituzione o l’accorpamento di uffici, i modi di conferimento della loro titolarità e la determinazione delle dotazioni organiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2024, n. 5487).
Sul quadro definitorio e distintivo degli atti di ‘macro’ e ‘micro’ organizzazione il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4572 del 22 maggio 2024 ha chiarito che “ l’art. 63, comma 1, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 espressamente prevede che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro “… tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2…ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti…Il delineato sistema normativo costituisce il precipitato in termini di giurisdizione della cd. contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, sistema nel quale è dato riscontrare la pervasività della giurisdizione del giudice ordinario (“tutte le controversie”) e l’eccezionale residualità della giurisdizione del giudice amministrativo (“restano devolute”); al di là delle procedure concorsuali per l’assunzione e alla concorrente giurisdizione in tema di atti cd. di macro-organizzazione, in materia di pubblico impiego le amministrazioni pubbliche agiscono con i poteri del datore di lavoro privato e le relative controversie sono naturaliter attratte alla giurisdizione del giudice del lavoro…Dunque, il rapporto di impiego, tradizionalmente sottoposto ad una disciplina di diritto pubblico ed instaurato mediante provvedimento amministrativo è oggi prevalentemente costituito mediante contratto di diritto privato e regolato, salvo che per alcune categorie di dipendenti pubblici, dalle norme del codice civile e dalle norme sul lavoro subordinato, incluse quelle della contrattazione collettiva: è questo l’esito del c.d. processo di privatizzazione della disciplina dell’impiego alle dipendenze della P.A. che, iniziato con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e culminato nell’attuale disciplina, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, ha portato ad una tendenziale parificazione della disciplina del rapporto dei dipendenti dell’Amministrazione pubblica a quella dei lavoratori privati. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, prevede infatti che le determinazioni relative alla organizzazione e alla direzione del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Fanno eccezione le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino “progressioni verticali novative” e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2023, n. 2403; id. 13 marzo 2020, n. 7218) nonché gli atti di c.d. macro-organizzazione con i quali sono definite le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4881), individuati gli uffici di maggiore importanza e i modi con cui conferire la titolarità degli incarichi, oltre che le dotazioni organiche complessive. Questi atti sono, infatti, adottati nell’esercizio di poteri pubblicistici (non con gli ordinari poteri del datore di lavoro privato), con veri e propri provvedimenti amministrativi, come tali impugnabili innanzi al giudice amministrativo ”.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche testé riportate, il Collegio ritiene non sussistente la propria giurisdizione e sussistente, invece, quella del Giudice ordinario, in quanto i provvedimenti impugnati per le ragioni esposte non rientrano nel perimetro dei provvedimenti di macro-organizzazione o di loro diretta applicazione.
7. Alla luce di quanto esposto il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
8. Tenuto conto del fatto che l’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma senza rilevare la questione in rito, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla dev’essere disposto nei confronti del controinteressato intimato, che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese di IC AL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CA, Presidente
TO AN, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AN | CA CA |
IL SEGRETARIO