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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3872/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17749 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17749 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Catania in data 04/04/2024 , Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. 17749 del 03.06.2023 per omessa denuncia TARI, anni di riferimento 2017- 2018, notificatole in data 06.02.2024, dell'importo di € 200,00, comprensivo di spese, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Eccepiva la ricorrente:
1) mancanza del presupposto impositivo, poiché il garage era inutilizzato dalla contribuente e privo di allaccio alla corrente elettrica.
2) prescrizione.
3) difetto di motivazione.
4) illegittimità delle sanzioni.
Il comune di Castania non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Con riguardo alla tassazione del garage, già con sentenza n. 12084 del 1 luglio 2004, la sezione tributaria della Corte di Cassazione aveva ribadito che “ E' a carico del contribuente l'onere di provare che determinate aree sono escluse dal regime della tassa rifiuti solidi urbani”.
L'articolo 62 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti", pone, secondo costante giurisprudenza di legittimità, cui il collegio aderisce, una presunzione legale di produzione dei rifiuti (v., fra le altre, Cass. n.
19459/2003), superabile dall'occupante o dal detentore dell'immobile mediante indicazione, nella denuncia originaria o in quella di variazione (da presentare al comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo), delle circostanze implicanti l'esenzione, ai sensi degli articoli 62, comma 2 e 70, comma 2, D.L.vo cit.; fermo restando che l'ente impositore, in mancanza di tale indicazione da parte dell'utente, è legittimato ad applicare l'imposta in base agli elementi di cui è già in possesso (Cass.
9. n. 5895/2002).
Secondo pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza 27630 del 3.12.2020) “è fallace l'assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani
. . .in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”.
Nella suindicata ordinanza si legge “Questa Corte ha più volte espresso il principio in forza del quale 'il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione di una tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, gravando al contribuente il relativo onere della prova”.
Con riguardo all'eccepito difetto di motivazione, l'obbligo della motivazione è poi soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l'indicazione degli elementi (anche di diritto) che, sia pur astrattamente, la giustifichino, ponendo il contribuente nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa ( cfr. Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nella fattispecie tale obbligo è soddisfatto stante che nell'atto impugnato sono indicati l'immobile sottoposto a tassazione, la superficie tassabile, la categoria di appartenenza,l'ente impositore e le ragioni per le quali sono richieste le somme in esso atto riportate.
Il ricorrente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della richiesta TARI per l'annualità 2017– anche tenuto conto dell'articolo 67 del D.L. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020,
n. 27.
L'assunto non è fondato..
Secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, “I tributi locali rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”(Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
L'art. 70 del Decreto legislativo. nr. 507/93 recita: “I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.”
Il successivo art. 71 del D. Lgs. nr. 507/93 recita: “In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.”
L'art. 1 comma 161 Legge nr. 296/06 (Finanziaria 2007) ha dilatato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere resa la denuncia (o eseguito il versamento) il termine di decadenza previsto dall'art. 71 D. Lgs. nr. 507/93 per l'accertamento.
Nel caso in decisione, trattandosi di “omessa denuncia” , e non di omesso versamento, l'annualità TARI 2017 andava in prescrizione alla data del 31.12.2023 e l'annualità 2018 alla data del 31.12.2024.
Il Comune di Catania risulta aver consegnato l'atto da notificare all'ufficio postale in data 30.11.2023 e dunque tempestivamente.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26.11.2002 n. 477 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Ha eccepito, infine la ricorrente l'illegittimità delle sanzioni stante la presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse;
avendo il Comune contestato alla contribuente il mancato pagamento, per il periodo
2017-2018 della TARI, si applicherebbe il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del
1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
L'assunto è fondato.
Questo Giudice ritiene corretta l'applicazione della disciplina del “cumulo giuridico”. Si osserva, difatti, che per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di ICI (quindi di tributi locali come la TARI) in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, debba essere applicato il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (Cass. sent. n. 11432 dell'8/4/2022).
In luogo dell'applicazione del cumulo materiale, nel caso di specie si ritiene debba essere applicato il cumulo giuridico, con conseguente riliquidazione delle sanzioni irrogate.
Nulla per le spese stante il parziale accoglimento e la contumacia del comune di Catania .
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania ,in composizione monocratica, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate e rigetta nel resto.
Nulla per le spese.
Catania, 14.01.2026
Il giudice
Dr.ssa Ignazia Barbarino
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3872/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17749 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17749 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Catania in data 04/04/2024 , Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. 17749 del 03.06.2023 per omessa denuncia TARI, anni di riferimento 2017- 2018, notificatole in data 06.02.2024, dell'importo di € 200,00, comprensivo di spese, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Eccepiva la ricorrente:
1) mancanza del presupposto impositivo, poiché il garage era inutilizzato dalla contribuente e privo di allaccio alla corrente elettrica.
2) prescrizione.
3) difetto di motivazione.
4) illegittimità delle sanzioni.
Il comune di Castania non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Con riguardo alla tassazione del garage, già con sentenza n. 12084 del 1 luglio 2004, la sezione tributaria della Corte di Cassazione aveva ribadito che “ E' a carico del contribuente l'onere di provare che determinate aree sono escluse dal regime della tassa rifiuti solidi urbani”.
L'articolo 62 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti", pone, secondo costante giurisprudenza di legittimità, cui il collegio aderisce, una presunzione legale di produzione dei rifiuti (v., fra le altre, Cass. n.
19459/2003), superabile dall'occupante o dal detentore dell'immobile mediante indicazione, nella denuncia originaria o in quella di variazione (da presentare al comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo), delle circostanze implicanti l'esenzione, ai sensi degli articoli 62, comma 2 e 70, comma 2, D.L.vo cit.; fermo restando che l'ente impositore, in mancanza di tale indicazione da parte dell'utente, è legittimato ad applicare l'imposta in base agli elementi di cui è già in possesso (Cass.
9. n. 5895/2002).
Secondo pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza 27630 del 3.12.2020) “è fallace l'assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani
. . .in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”.
Nella suindicata ordinanza si legge “Questa Corte ha più volte espresso il principio in forza del quale 'il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione di una tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, gravando al contribuente il relativo onere della prova”.
Con riguardo all'eccepito difetto di motivazione, l'obbligo della motivazione è poi soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l'indicazione degli elementi (anche di diritto) che, sia pur astrattamente, la giustifichino, ponendo il contribuente nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa ( cfr. Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nella fattispecie tale obbligo è soddisfatto stante che nell'atto impugnato sono indicati l'immobile sottoposto a tassazione, la superficie tassabile, la categoria di appartenenza,l'ente impositore e le ragioni per le quali sono richieste le somme in esso atto riportate.
Il ricorrente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della richiesta TARI per l'annualità 2017– anche tenuto conto dell'articolo 67 del D.L. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020,
n. 27.
L'assunto non è fondato..
Secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, “I tributi locali rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”(Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
L'art. 70 del Decreto legislativo. nr. 507/93 recita: “I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.”
Il successivo art. 71 del D. Lgs. nr. 507/93 recita: “In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.”
L'art. 1 comma 161 Legge nr. 296/06 (Finanziaria 2007) ha dilatato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere resa la denuncia (o eseguito il versamento) il termine di decadenza previsto dall'art. 71 D. Lgs. nr. 507/93 per l'accertamento.
Nel caso in decisione, trattandosi di “omessa denuncia” , e non di omesso versamento, l'annualità TARI 2017 andava in prescrizione alla data del 31.12.2023 e l'annualità 2018 alla data del 31.12.2024.
Il Comune di Catania risulta aver consegnato l'atto da notificare all'ufficio postale in data 30.11.2023 e dunque tempestivamente.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26.11.2002 n. 477 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Ha eccepito, infine la ricorrente l'illegittimità delle sanzioni stante la presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse;
avendo il Comune contestato alla contribuente il mancato pagamento, per il periodo
2017-2018 della TARI, si applicherebbe il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del
1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
L'assunto è fondato.
Questo Giudice ritiene corretta l'applicazione della disciplina del “cumulo giuridico”. Si osserva, difatti, che per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di ICI (quindi di tributi locali come la TARI) in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, debba essere applicato il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (Cass. sent. n. 11432 dell'8/4/2022).
In luogo dell'applicazione del cumulo materiale, nel caso di specie si ritiene debba essere applicato il cumulo giuridico, con conseguente riliquidazione delle sanzioni irrogate.
Nulla per le spese stante il parziale accoglimento e la contumacia del comune di Catania .
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania ,in composizione monocratica, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate e rigetta nel resto.
Nulla per le spese.
Catania, 14.01.2026
Il giudice
Dr.ssa Ignazia Barbarino