CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento a carico di: IO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata, con riferimento alle sentenze di cui ai punti 2 e 3 ivi indicati, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, rese a carico di ON IO, rideterminando la pena irrogata in quella complessiva di anni otto e mesi uno di reclusione. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia deducendo che, Penale Sent. Sez. 1 Num. 94 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2025 2 con riferimento ai titoli di cui ai numeri 2 e 3 dell’ordinanza (sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia dell'11 settembre 2015 confermata dalla Corte d'appello di Firenze il 9 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 23 Marzo 2021, nonché sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020) era già stata emessa ordinanza, resa dalla Corte di appello di Bologna n. 294 del 2022, quale Giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la medesima richiesta ritenendo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. l'insussistenza dell'unicità del disegno criminoso per totale insufficienza della prova. Deduce l'impugnante che il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta ai sensi dell'art 666, comma 2, cod. proc. pen. e che, comunque, non è corretta la rideterminazione della pena cui è pervenuto avendo ritenuta fondata la richiesta relativamente ai titoli sub 2 e 3, per contrasto con quanto già in precedenza statuito da altro Giudice dell'esecuzione sui medesimi titoli. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, P. Molino, ha concluso chiedendo il parziale annullamento dell’ordinanza, relativamente ai titoli sub 2 e 3, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. È stato affermato in giurisprudenza il condivisibile principio secondo il quale, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01). Si tratta di principio sostanzialmente conforme all’altro secondo cui il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell’esecuzione è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di 3 valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394). A precisazione dell’orientamento esposto e qui ribadito, deve essere affermato che la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la riproposizione dell’istanza al Giudice dell’esecuzione deve essere riferita specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei. 1.2. In tema di riconoscimento del vincolo della continuazione, poi, si è specificato che la pronuncia del Giudice dell'esecuzione di rigetto anche parziale della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato già escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 10320 del 6/10/2022, dep. 2023, Rv. 284242 - 01; Sez. 1, n. 36337 del 16/3/2016, Rv. 268562 - 01). Tuttavia, si è affermato che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente la pronuncia di inammissibilità ove l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 - 01). In materia di esecuzione, in definitiva, la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum opera finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale, possono essere effettivamente qualificati come nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che comunque non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Rv. 261394 - 01); con la conseguenza che la prospettazione di nuovi elementi di fatto, diversi da quelli precedentemente presi in considerazione, comporta che il relativo provvedimento debba essere assunto solo ad esito di procedimento camerale in contraddittorio (Sez. 3, n. 6051 del 27/9/2016, dep. 2017, Rv. 268834 - 01). 2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in valutazione, la prima istanza riguardava tre sentenze (v. ordinanza della Corte di appello di Bologna del 7 ottobre 2022) di cui solo due erano comuni a quelle esaminate a seguito dell’istanza sub iudice (quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 11 settembre 2015, relativa a reato di estorsione tentata commessa il 9 aprile 2014 e quella della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020, relativa a reato associativo) cioè quelle di cui ai nn. 2 e 3 della nuova istanza, mentre quest’ultima attiene a tali due titoli e a una terza sentenza, non sottoposta all’esame della Corte di appello nel precedente procedimento di esecuzione, cioè la sentenza del Giudice per le indagini 4 preliminari del Tribunale di Reggio Emilia del 10 maggio 2022, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 15 settembre 2023, divenuta definitiva il 30 dicembre 2023, avente ad oggetto delitti di riciclaggio e falso commessi il 15 gennaio 2014. 2.1. Quindi l’istanza, nel suo complesso articolata, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e, anzi, legittimamente, al di là dell’esito, questa è stata scrutinata dal Giudice dell’esecuzione da ultimo adito. 2.2. Sotto l’altro aspetto devoluto, il ricorso è parzialmente fondato. Effettivamente la motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione di cui alla prima ordinanza, tra reato associativo e tentata estorsione, è molto puntuale;
invece, l’ordinanza impugnata collega il reato di estorsione alla condanna per reato associativo limitandosi a riscontrare la notoria dedizione della ‘ndrangheta a reati estorsivi, senza altro aggiungere e non considerando dati, già ampiamente evidenziati dal primo provvedimento del Giudice dell’esecuzione, relativi al fatto che, nel procedimento per estorsione tentata, non risulta contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 e che, nel procedimento esecutivo, non erano stati acquisiti elementi per ritenere che l'episodio estorsivo fosse rapportabile all'operato della cosca e deliberato come momento di attuazione di un programma preventivamente delineato. Nulla spiega o specifica, poi, il Giudice dell’esecuzione nel senso di illustrare in che modo le vicende decise con la terza sentenza esaminata abbiano potuto incidere sul ritenuto collegamento tra il reato con questa giudicato e quelli di cui alle altre due pronunce, limitandosi a rapportarsi specificamente al solo reato associativo. Del resto, il punto risulta specificamente illustrato dal ricorrente che riporta, nel corpo del ricorso, un estratto della motivazione della prima ordinanza, che aveva ritenuto non provata la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato di estorsione tentata e il reato associativo. L’ordinanza impugnata, infine, si limita a valorizzare, con ragionamento immune da vizi, l'omogeneità dei reati accertati, la ridotta distanza geografica tra i luoghi di consumazione e la prossimità temporale dei fatti, esponendo che il reato di riciclaggio di cui alla terza sentenza è commesso con concorrenti nel reato attigui al sodalizio e con finalità di lucro che avvicina la tipologia della fattispecie a quelle dell'usura, della dichiarazione fiscale fraudolenta e illecito trasferimento di valori già accertati nella sentenza cd. Aemilia. Tuttavia, con riferimento al delitto di estorsione tentata si fa solo accenno al tipico collegamento, quale reato scopo di tale fattispecie delittuosa, all’associazione di stampo ‘ndranghetista, accertata nel procedimento cd. Aemilia con motivazione, 5 invero, intrinsecamente insufficiente, anche rispetto alle argomentazioni spese dal primo provvedimento del Giudice dell’esecuzione ampiamente illustrate dal ricorrente. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla ritenuta continuazione con il reato oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia dell'11 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2021, con rinvio sul punto al Tribunale di Reggio Emilia - ufficio Gip, in diversa persona fisica (Corte Cost. Corte Cost., sent. n. 183 del 2013) per nuovo giudizio anche sul trattamento sanzionatorio. Con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione con il reato oggetto della sentenza del Gip del Tribunale di Pistoia dell'11 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2021, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Emilia - ufficio Gip. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LA EP SA
udita la relazione svolta dal Consigliere AR LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata, con riferimento alle sentenze di cui ai punti 2 e 3 ivi indicati, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, rese a carico di ON IO, rideterminando la pena irrogata in quella complessiva di anni otto e mesi uno di reclusione. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia deducendo che, Penale Sent. Sez. 1 Num. 94 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2025 2 con riferimento ai titoli di cui ai numeri 2 e 3 dell’ordinanza (sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia dell'11 settembre 2015 confermata dalla Corte d'appello di Firenze il 9 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 23 Marzo 2021, nonché sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020) era già stata emessa ordinanza, resa dalla Corte di appello di Bologna n. 294 del 2022, quale Giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la medesima richiesta ritenendo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. l'insussistenza dell'unicità del disegno criminoso per totale insufficienza della prova. Deduce l'impugnante che il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta ai sensi dell'art 666, comma 2, cod. proc. pen. e che, comunque, non è corretta la rideterminazione della pena cui è pervenuto avendo ritenuta fondata la richiesta relativamente ai titoli sub 2 e 3, per contrasto con quanto già in precedenza statuito da altro Giudice dell'esecuzione sui medesimi titoli. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, P. Molino, ha concluso chiedendo il parziale annullamento dell’ordinanza, relativamente ai titoli sub 2 e 3, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. È stato affermato in giurisprudenza il condivisibile principio secondo il quale, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01). Si tratta di principio sostanzialmente conforme all’altro secondo cui il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell’esecuzione è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di 3 valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394). A precisazione dell’orientamento esposto e qui ribadito, deve essere affermato che la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la riproposizione dell’istanza al Giudice dell’esecuzione deve essere riferita specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei. 1.2. In tema di riconoscimento del vincolo della continuazione, poi, si è specificato che la pronuncia del Giudice dell'esecuzione di rigetto anche parziale della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato già escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 10320 del 6/10/2022, dep. 2023, Rv. 284242 - 01; Sez. 1, n. 36337 del 16/3/2016, Rv. 268562 - 01). Tuttavia, si è affermato che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente la pronuncia di inammissibilità ove l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 - 01). In materia di esecuzione, in definitiva, la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum opera finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale, possono essere effettivamente qualificati come nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che comunque non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Rv. 261394 - 01); con la conseguenza che la prospettazione di nuovi elementi di fatto, diversi da quelli precedentemente presi in considerazione, comporta che il relativo provvedimento debba essere assunto solo ad esito di procedimento camerale in contraddittorio (Sez. 3, n. 6051 del 27/9/2016, dep. 2017, Rv. 268834 - 01). 2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in valutazione, la prima istanza riguardava tre sentenze (v. ordinanza della Corte di appello di Bologna del 7 ottobre 2022) di cui solo due erano comuni a quelle esaminate a seguito dell’istanza sub iudice (quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 11 settembre 2015, relativa a reato di estorsione tentata commessa il 9 aprile 2014 e quella della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020, relativa a reato associativo) cioè quelle di cui ai nn. 2 e 3 della nuova istanza, mentre quest’ultima attiene a tali due titoli e a una terza sentenza, non sottoposta all’esame della Corte di appello nel precedente procedimento di esecuzione, cioè la sentenza del Giudice per le indagini 4 preliminari del Tribunale di Reggio Emilia del 10 maggio 2022, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 15 settembre 2023, divenuta definitiva il 30 dicembre 2023, avente ad oggetto delitti di riciclaggio e falso commessi il 15 gennaio 2014. 2.1. Quindi l’istanza, nel suo complesso articolata, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e, anzi, legittimamente, al di là dell’esito, questa è stata scrutinata dal Giudice dell’esecuzione da ultimo adito. 2.2. Sotto l’altro aspetto devoluto, il ricorso è parzialmente fondato. Effettivamente la motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione di cui alla prima ordinanza, tra reato associativo e tentata estorsione, è molto puntuale;
invece, l’ordinanza impugnata collega il reato di estorsione alla condanna per reato associativo limitandosi a riscontrare la notoria dedizione della ‘ndrangheta a reati estorsivi, senza altro aggiungere e non considerando dati, già ampiamente evidenziati dal primo provvedimento del Giudice dell’esecuzione, relativi al fatto che, nel procedimento per estorsione tentata, non risulta contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 e che, nel procedimento esecutivo, non erano stati acquisiti elementi per ritenere che l'episodio estorsivo fosse rapportabile all'operato della cosca e deliberato come momento di attuazione di un programma preventivamente delineato. Nulla spiega o specifica, poi, il Giudice dell’esecuzione nel senso di illustrare in che modo le vicende decise con la terza sentenza esaminata abbiano potuto incidere sul ritenuto collegamento tra il reato con questa giudicato e quelli di cui alle altre due pronunce, limitandosi a rapportarsi specificamente al solo reato associativo. Del resto, il punto risulta specificamente illustrato dal ricorrente che riporta, nel corpo del ricorso, un estratto della motivazione della prima ordinanza, che aveva ritenuto non provata la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato di estorsione tentata e il reato associativo. L’ordinanza impugnata, infine, si limita a valorizzare, con ragionamento immune da vizi, l'omogeneità dei reati accertati, la ridotta distanza geografica tra i luoghi di consumazione e la prossimità temporale dei fatti, esponendo che il reato di riciclaggio di cui alla terza sentenza è commesso con concorrenti nel reato attigui al sodalizio e con finalità di lucro che avvicina la tipologia della fattispecie a quelle dell'usura, della dichiarazione fiscale fraudolenta e illecito trasferimento di valori già accertati nella sentenza cd. Aemilia. Tuttavia, con riferimento al delitto di estorsione tentata si fa solo accenno al tipico collegamento, quale reato scopo di tale fattispecie delittuosa, all’associazione di stampo ‘ndranghetista, accertata nel procedimento cd. Aemilia con motivazione, 5 invero, intrinsecamente insufficiente, anche rispetto alle argomentazioni spese dal primo provvedimento del Giudice dell’esecuzione ampiamente illustrate dal ricorrente. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla ritenuta continuazione con il reato oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia dell'11 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2021, con rinvio sul punto al Tribunale di Reggio Emilia - ufficio Gip, in diversa persona fisica (Corte Cost. Corte Cost., sent. n. 183 del 2013) per nuovo giudizio anche sul trattamento sanzionatorio. Con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione con il reato oggetto della sentenza del Gip del Tribunale di Pistoia dell'11 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2021, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Emilia - ufficio Gip. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LA EP SA