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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3759 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Madonna delle Grazie, n. 8, cod. fisc. CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in ES, Viale San Martino, is. 79, n. 261, presso lo studio dell'Avv. Francesco Suria (c.f.: ) C.F._2
che la rappresenta e difende come da procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: o di fax: Email_1
0902935904; PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._3
Giampilieri Sup., elettivamente domiciliato in ES Via Giovanni
Giolitti 203 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Ughi (C.F.
[...]
, fax n. 090.9582012, pec: , che C.F._4 Email_2
1 l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
E
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in Controparte_2
Via Lena n. 30, Giampilieri Superiore (ME), c.f.: C.F._5
n. q. di ascendente, nonna materna del minore nato a Persona_1
ES, il 2.11.2010, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Reina, cod. fisc. , giusta procura in atti, elettivamente C.F._6
domiciliata presso lo studio della stessa, sito in ES, Via Cesare
IS n. 191, che ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni ex art. 170 c.p.c., all'indirizzo pec Email_3
INTERVENIENTE VOLONTARIO
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
23.09.2024, premesso che in data 15.12.1998, a Parte_1
ES, aveva contratto matrimonio con che Controparte_1
dall'unione erano nati due figli, a ES il 12.06.1999 e Per_2 Per_1
a ES il 02.11.2010; che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa del comportamento dello , che non aveva mai cercato di CP_1
svolgere un'occupazione lavorativa dignitosa e non si era preoccupato dei bisogni della famiglia;
che lo aveva tenuto negli ultimi anni CP_1
condotte violente e vessatorie nei confronti della deducente, fatti per i quali lei aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Giampilieri;
che, a causa dell'ultimo episodio indicato in denuncia, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale ed a trasferirsi a casa della madre;
tutto ciò premesso,
2 chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, che fosse assegnata alla deducente la casa coniugale di sua proprietà, che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre, che fosse posto a carico dello l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno dell'importo mensile di € 350,00 per il mantenimento del figlio minore oltre al 50 % delle spese Per_1
straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/05.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 02.12.2024 si costituiva il quale negava di avere mai usato violenza Controparte_1
nei confronti della moglie e contestava che egli si fosse disinteressato dei bisogni della famiglia o non avesse mai cercato di svolgere un'occupazione dignitosa, posto che egli aveva sempre svolto piccoli lavori (fiere, giochi di prestigio e feste per bambini) che però non gli avevano consentito di avere un'entrata fissa. Evidenziava che egli non poteva pagare l'assegno richiesto per il mantenimento del figlio e dichiarava di essere disponibile a versare alla moglie, in caso di affidamento del figlio minore alla madre, la somma mensile di € 150,00, tenuto conto del fatto che la lavorava Parte_1
part time, che verosimilmente percepiva l'assegno di inclusione e che riscuoteva nella sua interezza l'assegno unico. Chiedeva, infine, che il figlio minore fosse domiciliato presso di lui.
Con memoria ex art. 473 bis .17 n. 3 c.p.c. depositata il 06.12.2024 la ricorrente evidenziava che lo non era in grado di prendersi CP_1
cura del figlio e ribadiva che lei era stata costretta ad abbandonare la casa di sua proprietà per le condotte violente del marito.
3 All'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede dichiarava che era stata costretta ad Parte_1
allontanarsi da casa per le ragioni esposte in ricorso;
evidenziava che il figlio minore era rimasto a vivere nella casa coniugale insieme al Per_1
padre e lamentava che quest'ultimo lo stava allontanando dalla famiglia materna;
dichiarava, inoltre, che non era in grado di Controparte_1
accudire il figlio, come era emerso da informazioni assunte presso gli insegnanti, che avevano riferito che il ragazzo spesso si era recato a scuola per più giorni consecutivi con il medesimo vestito e senza neppure le monete necessarie per acquistare qualcosa da mangiare al distributore automatico;
inoltre sembrava che il ragazzo avesse con sé per la merenda solo un tramezzino;
riferiva, altresì, che lei attualmente non svolgeva alcuna attività lavorativa, neppure part time, essendosi dimessa dal lavoro nel mese di luglio, e non percepiva il reddito di inclusione, mentre in passato aveva svolto l'attività lavorativa di segretaria presso uno studio medico ambulatoriale;
chiariva, quindi, che aveva deciso di dimettersi perché la paga era assai esigua, circa € 400,00 al mese, e riteneva di potersi ricollocare nel mondo del lavoro a condizioni migliori, ma ancora non era riuscita a trovare un'alternativa; aggiungeva, infine, che lei percepiva l'assegno unico dell'importo di € 180,00 euro e chiedeva che il figlio fosse domiciliato con lei nella casa coniugale di sua proprietà Per_1
esclusiva. dichiarava, dal canto suo, che il minore Controparte_1
viveva con lui sin dall'allontanamento della madre e lo stesso Per_1
desiderava continuare a vivere con lui nella casa coniugale;
chiedeva, pertanto, che la casa coniugale fosse a lui assegnata;
contestava, poi,
l'affermazione secondo cui il figlio sarebbe stato da lui trascurato e negava la veridicità degli altri fatti allegati da controparte;
quanto alla circostanza
4 che il bambino sarebbe stato sprovvisto di monete per i distributori automatici, sottolineava che ciò avrebbe potuto dipendere dal fatto che talvolta la “paghetta” gli veniva data con banconote, ma in ogni caso il minore aveva sempre nello zaino delle monete o delle banconote di cinque o dieci euro;
osservava che era lo stesso figlio a scegliere quale abbigliamento indossare, posto che lo stesso aveva raggiunto una età nella quale poteva assumere simili decisioni, mentre non era vero che il ragazzo andasse a scuola con un solo tramezzino;
dichiarava, infine, che egli svolgeva attività lavorativa nel settore del commercio online e vendeva giocattoli al dettaglio, ma i guadagni erano assai esigui.
All'esito dell'audizione delle parti, il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. Per_1
473 bis .4, avendo lo stesso superato l'età di dodici anni;
inoltre, ritenuto che per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla prole fosse necessario acquisire informazioni sulle condizioni socio familiari di vita del figlio, richiedeva al Servizio Sociale del Comune di ES di relazionare sulle condizioni di vita del minore sulla qualità della relazione con Per_1
entrambi i genitori e sulla capacità di questi ultimi di rispondere adeguatamente alle sue esigenze.
Alla successiva udienza del 04.03.2025 il Giudice effettuava l'ascolto del figlio minore Questi dichiarava che viveva con il Per_1
padre sin da quando i genitori si erano separati di fatto ed evidenziava che era stato lui a scegliere di stare con il padre, con il quale si trovava bene;
riferiva che dal precedente mese di settembre non si recava più a casa della nonna materna e della zia materna, “perché loro parlavano sempre male di mio padre e dei parenti paterni e ciò mi dava fastidio”; affermava che vedeva la madre soltanto ogni tanto nei fine settimana, ma era stato sempre
5 lui a gestire i rapporti con la genitrice;
aggiungeva che nel mese di giugno, poco prima che la madre andasse via di casa, egli aveva “scoperto che lei frequentava su internet un uomo di Como, tale “ , una persona Per_3
cattiva, con la quale mia madre scambiava messaggi amorosi” e che in precedenza la madre “aveva avuto contatti sempre su internet, con un altro uomo di Napoli, che si chiamava “ il poeta””. Per_4
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 09.03.2025, il Giudice delegato affidava il figlio minore nato a [...] il [...], in Per_1
modo condiviso ad entrambi i genitori, stabilendo che lo stesso continuasse a vivere con il padre;
disciplinava i tempi di permanenza del figlio minore con la madre;
assegnava a il godimento della casa Controparte_1
coniugale e dei relativi arredi;
poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la Per_1
corresponsione a di un assegno mensile di € 100,00, Controparte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
disponeva che entrambi i genitori partecipassero alle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, nella misura del 50 % ciascuno;
richiedeva al
Servizio Sociale del Comune di ES di verificare, con l'ausilio del
Consultorio Familiare, le capacità genitoriali di entrambe le parti e di avviare il minore presso il Servizio NPIA per accertare se lo stesso Per_1
avesse necessità di un supporto specialistico, al fine di affrontare in modo più sereno le difficoltà derivanti dalla elevata conflittualità esistente tra i genitori e dai vissuti abbandonici conseguenti all'allontanamento della madre.
Con comparsa depositata il 24.06.2025 interveniva volontariamente nonna materna del minore la Controparte_2 Persona_1
quale lamentava che dal mese di settembre 2024 il padre del minore aveva limitato la possibilità di frequentare il nipote senza motivo. Osservava che
6 il minore, ascoltato in data 04.03.2025, aveva motivato tale allontanamento con il fatto che la nonna e la zia materna parlavano male del padre e dei parenti paterni, ma uno "sfogo" non poteva giustificare la compromissione di un legame che era stato in precedenza saldo e che l'ordinamento tutelava.
Chiedeva che fossero disciplinati tempi e modalità di visita al nipote
Per_1
Acquisite le informazioni richieste al Servizio Sociale del Comune di
ES (relazione del 05.03.2025 e relazione di aggiornamento del
19.09.2025) ed al Consultorio Familiare di Roccalumera (relazione sulle capacità genitoriali del 28.08.2025 e relazione sociale del 17.09.2025), all'udienza del 18.09.2025 i procuratori delle parti evidenziavano che entrambi i genitori, consapevoli delle criticità emerse dalle relazioni sociali, avevano aderito alla proposta formulata dagli specialisti di far seguire il figlio per un sostegno psicologico da un professionista privato. Il Giudice, ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione, concedeva i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. ed alla successiva udienza del
27.11.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, innanzi tutto, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ascendente materno A tal proposito, Controparte_2
va osservato che l'intervento volontario del terzo è disciplinato nell'art. 473 bis .20 c.p.c., che prevede che il terzo possa intervenire secondo le modalità previste dall'art. 473 bis .16 c.p.c. (vale a dire depositando comparsa avente il medesimo contenuto di quella prevista per la costituzione del resistente) ed ha stabilito il termine entro il quale l'intervento volontario è ammesso, vale a dire fino “al termine stabilito pere la costituzione del
7 convenuto”, salvo che il terzo intervenga volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Ciò significa che in caso di intervento in giudizio di un soggetto che non è litisconsorte necessario, come nel caso in esame, il terzo deve depositare comparsa di costituzione almeno trenta giorni prima rispetto all'udienza indicata nel decreto di fissazione di udienza, mentre oltre tale termine l'intervento del litisconsorte facoltativo va dichiarato inammissibile (soluzione assai differente rispetto all'intervento del terzo nel rito ordinario, in cui esso è consentito fino all'udienza di rimessione in decisione). Nella fattispecie in esame la si è costituita addirittura dopo la prima udienza, sicché è CP_2
evidente che la sua costituzione è tardiva.
Peraltro, è assai dubbio che nel caso di specie sussistessero i presupposti legittimanti l'intervento volontario dell'ascendente materno. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali, espressamente previsto nell'art. 337 ter c.p.c., non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introduce un ulteriore elemento di indagine e valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata (Cass. civ.
19.01.2015 n. 752). Inoltre, in simili casi la competenza a valutare l'interesse del minore spetta in via esclusiva al Tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c., posto che la competenza del suddetto ufficio giudiziario non viene meno neppure quando sia pendente altro procedimento in materia di affidamento davanti al Tribunale ordinario, in quanto l'art. 317 bis c.c. non è tra quelle disposizioni indicate nell'art. 38 disp att. c.c. per le quali opera lo spostamento di competenza davanti al giudice ordinario. E' evidente,
8 pertanto, che la nonna materna non avrebbe potuto, comunque, chiedere davanti a questo Tribunale la disciplina degli incontri con il nipote, spettando la decisione di una simile controversia esclusivamente al
Tribunale per i minorenni. Proprio sulla base di tali presupposti la Suprema
Corte ha chiarito che i nonni non hanno la possibilità di intervenire nel giudizio di separazione, poiché, anche quando lamentano che il genitore collocatario impedisca loro di mantenere rapporti con i nipoti, solo i genitori restano gli unici soggetti ai quali è affidata la legittimazione sostitutiva all'esercizio dei diritti dei minori (Cass. civ. n. 22081/09).
Invero, la più recente dottrina, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla cosiddetta “Riforma Cartabia” ha messo in discussione le suddette conclusioni, poiché nei procedimenti nei quali il Tribunale ordinario, in applicazione del principio della concentrazione processuale delle domande, affermato dal nuovo art. 38 disp. att. c.c., è competente per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., si deve ammettere che gli ascendenti possano intervenire nel processo a fronte della possibile emissione di provvedimenti che incidono, in concreto, su situazioni giuridiche li riguardano, ma è evidente che tale intervento presuppone che vengano chiesti provvedimenti che non riguardano il mero affidamento della prole o la disciplina degli incontri tra nonni e nipote, come nel caso in esame, bensì un più pregnante intervento ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333
c.c..
Nel merito, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono
9 intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di tentativo di conciliazione è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come
10 richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente. Non occorre, viceversa, soffermarsi sule cause della disgregazione della unità familiare, in quanto nessuno dei due coniugi ha formulato domanda di “adebito” della separazione. Come è noto, infatti, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, la quale presuppone, nondimeno, che venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso
Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore si deve premettere che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente Per_1
“disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tali principi, l'art. 337 ter c.c. prevede, in via generale, che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
11 significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […].
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n.
16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso del figlio conformemente, Per_1
peraltro alle richieste formulate da entrambe le parti. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si
12 risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Invero, l'art. 337 quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo del genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto quando, per qualsiasi motivo, non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, nonché quando uno dei genitori appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo. Nel caso in esame non ricorre, però, alcuna di tali ipotesi. I Servizi hanno, invero, evidenziato che il minore è triangolato emotivamente ed invischiato nelle dinamiche relazionali conflittuali e disfunzionali dei genitori, ma tale situazione pregiudizievole non dipende certamente dal regime di affidamento (né può essere risolta con un affidamento monogenitoriale), bensì dalla incapacità delle parti di proteggere adeguatamente il minore dal clima di tensione e di ostilità che perdura da tempo. Se è vero, infatti, che la sembra “più centrata al riconoscimento dei bisogni del Parte_1
figlio minore” rispetto allo che, quale figura genitoriale CP_1
prevalente, ha maggiori responsabilità per l'attuale situazione psicologica del figlio minore, nondimeno, come si legge nella relazione del Consultorio
Familiare “dai colloqui effettuati con entrambi emerge forte astio,
13 squalifiche costanti, rancori passati e rivendicazioni tra loro, tutti aspetti dei quali - in qualche misura- è stato ed è investito il figlio . D'altro Per_1
canto, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per il figlio non altrimenti rimediabile, mentre nel caso in esame va osservato, da un lato, che entrambi i genitori hanno partecipato agli incontri con gli operatori con atteggiamento formalmente disponibile, sicché è verosimile che l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo del figlio e, dall'altro lato, che gli stessi genitori hanno recentemente mostrato una maggiore apertura al dialogo tra loro nell'interesse del figlio, tanto che all'udienza del
18.09.2025 hanno dichiarato entrambi di avere aderito alla proposta formulata dagli specialisti di far seguire il figlio da un professionista privato per un sostegno psicologico. Invero, il minore vive una Per_1
importante condizione di isolamento sociale e manifesta insicurezze e fragilità, mentre sul versante scolastico è in carico al Servizio NPIA di Me
SUD e fruisce di insegnante di sostegno, ma i genitori sembrano avere acquisito consapevolezza della necessità di un intervento di sostegno psicologico e, di conseguenza, tale situazione di per sé non appare ostativa ad un affidamento condiviso. Infine, va rilevato che il minore ha di fatto interrotto i rapporti con la madre e la famiglia di quest'ultima, ma tale situazione, avuto riguardo al superiore e prevalente interesse del minore ed alla circostanza che la lucida valutazione del minore sembra compromessa da questioni psicologiche, lungi dal giustificare un affidamento monogenitoriale, rende preferibile una soluzione che possa favorire il
14 superamento delle attuali difficoltà proprio attraverso l'affido condiviso, che sollecita entrambi i genitori ad un effettivo impegno collaborativo.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. resa in data
09.03.2025, poiché pur in presenza di evidenti limiti in entrambi i genitori, si deve prendere atto che il minore ha scelto di vivere con il padre, con il quale ha instaurato un rapporto simbiotico e, avendo ormai lo stesso raggiunto l'età dell'adolescenza, una modifica di tale situazione non appare concretamente percorribile senza il rischio elevatissimo di profonde lacerazioni nel vissuto emotivo del minore.
Quanto ai tempi di permanenza del minore con la madre, i Servizi hanno evidenziato che la disciplina contenuta nella menzionata ordinanza del 09.03.2025 non ha trovato concreta attuazione, a causa di un progressivo allontanamento del minore dalla madre. Nondimeno, va sottolineato che la predetta disciplina appare idonea ad assicurare un equilibrato rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali e va confermata nella misura in cui è auspicabile che la qualità della relazione tra madre e figlio possa progressivamente migliorare, anche grazie al supporto psicologico che verrà fornito al figlio.
L'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 09.03.2025 può essere, infine, recepita dal collegio anche con riferimento alle statuizioni
15 concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento del figlio minore.
La casa coniugale, di proprietà della , va assegnata a Parte_1
quale genitore con il quale il figlio vive. Come è Controparte_1
noto, infatti, l'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440).
Quanto al mantenimento del figlio, va osservato che a seguito della disgregazione della unità familiare, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Di conseguenza, nel caso in esame, vivendo il figlio insieme al padre, il quale assume su di sé Per_1
gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le sue esigenze,
16 occorre che la madre contribuisca al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le
“esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Orbene, nel caso in esame la risulta disoccupata Parte_1
ma ciò non può esimerla dal dovere contribuire al mantenimento del figlio, posto che il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), sussistendo un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. Nella situazione suindicata, tenuto conto delle pregresse esperienze lavorative della e della Parte_1
sua indubbia capacità lavorativa, in considerazione del fatto che la casa coniugale assegnata al marito è di sua proprietà, la misura dell'assegno a suo carico per il mantenimento del figlio può essere determinata nella somma minima pari a € 100,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre le spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, della impossibilità
17 di configurare una vera e propria soccombenza e della difficile prevedibilità dell'esito della lite in relazione alla complessità della situazione di fatto ed alla sua mutevolezza nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3759/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Controparte_1
nato a [...] il [...] e , nata Parte_1
a ES, il 25.12.1975, uniti in matrimonio concordatario in data
15.12.1998, a ES, con atto trascritto dei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1043 parte 2 serie A anno 1998;
2) conferma l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. emessa dal Giudice delegato il 09.03.2025 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole minorenne ed alla assegnazione della casa coniugale;
3) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3759 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Madonna delle Grazie, n. 8, cod. fisc. CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in ES, Viale San Martino, is. 79, n. 261, presso lo studio dell'Avv. Francesco Suria (c.f.: ) C.F._2
che la rappresenta e difende come da procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: o di fax: Email_1
0902935904; PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._3
Giampilieri Sup., elettivamente domiciliato in ES Via Giovanni
Giolitti 203 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Ughi (C.F.
[...]
, fax n. 090.9582012, pec: , che C.F._4 Email_2
1 l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
E
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in Controparte_2
Via Lena n. 30, Giampilieri Superiore (ME), c.f.: C.F._5
n. q. di ascendente, nonna materna del minore nato a Persona_1
ES, il 2.11.2010, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Reina, cod. fisc. , giusta procura in atti, elettivamente C.F._6
domiciliata presso lo studio della stessa, sito in ES, Via Cesare
IS n. 191, che ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni ex art. 170 c.p.c., all'indirizzo pec Email_3
INTERVENIENTE VOLONTARIO
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
23.09.2024, premesso che in data 15.12.1998, a Parte_1
ES, aveva contratto matrimonio con che Controparte_1
dall'unione erano nati due figli, a ES il 12.06.1999 e Per_2 Per_1
a ES il 02.11.2010; che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa del comportamento dello , che non aveva mai cercato di CP_1
svolgere un'occupazione lavorativa dignitosa e non si era preoccupato dei bisogni della famiglia;
che lo aveva tenuto negli ultimi anni CP_1
condotte violente e vessatorie nei confronti della deducente, fatti per i quali lei aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Giampilieri;
che, a causa dell'ultimo episodio indicato in denuncia, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale ed a trasferirsi a casa della madre;
tutto ciò premesso,
2 chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, che fosse assegnata alla deducente la casa coniugale di sua proprietà, che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre, che fosse posto a carico dello l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno dell'importo mensile di € 350,00 per il mantenimento del figlio minore oltre al 50 % delle spese Per_1
straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/05.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 02.12.2024 si costituiva il quale negava di avere mai usato violenza Controparte_1
nei confronti della moglie e contestava che egli si fosse disinteressato dei bisogni della famiglia o non avesse mai cercato di svolgere un'occupazione dignitosa, posto che egli aveva sempre svolto piccoli lavori (fiere, giochi di prestigio e feste per bambini) che però non gli avevano consentito di avere un'entrata fissa. Evidenziava che egli non poteva pagare l'assegno richiesto per il mantenimento del figlio e dichiarava di essere disponibile a versare alla moglie, in caso di affidamento del figlio minore alla madre, la somma mensile di € 150,00, tenuto conto del fatto che la lavorava Parte_1
part time, che verosimilmente percepiva l'assegno di inclusione e che riscuoteva nella sua interezza l'assegno unico. Chiedeva, infine, che il figlio minore fosse domiciliato presso di lui.
Con memoria ex art. 473 bis .17 n. 3 c.p.c. depositata il 06.12.2024 la ricorrente evidenziava che lo non era in grado di prendersi CP_1
cura del figlio e ribadiva che lei era stata costretta ad abbandonare la casa di sua proprietà per le condotte violente del marito.
3 All'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede dichiarava che era stata costretta ad Parte_1
allontanarsi da casa per le ragioni esposte in ricorso;
evidenziava che il figlio minore era rimasto a vivere nella casa coniugale insieme al Per_1
padre e lamentava che quest'ultimo lo stava allontanando dalla famiglia materna;
dichiarava, inoltre, che non era in grado di Controparte_1
accudire il figlio, come era emerso da informazioni assunte presso gli insegnanti, che avevano riferito che il ragazzo spesso si era recato a scuola per più giorni consecutivi con il medesimo vestito e senza neppure le monete necessarie per acquistare qualcosa da mangiare al distributore automatico;
inoltre sembrava che il ragazzo avesse con sé per la merenda solo un tramezzino;
riferiva, altresì, che lei attualmente non svolgeva alcuna attività lavorativa, neppure part time, essendosi dimessa dal lavoro nel mese di luglio, e non percepiva il reddito di inclusione, mentre in passato aveva svolto l'attività lavorativa di segretaria presso uno studio medico ambulatoriale;
chiariva, quindi, che aveva deciso di dimettersi perché la paga era assai esigua, circa € 400,00 al mese, e riteneva di potersi ricollocare nel mondo del lavoro a condizioni migliori, ma ancora non era riuscita a trovare un'alternativa; aggiungeva, infine, che lei percepiva l'assegno unico dell'importo di € 180,00 euro e chiedeva che il figlio fosse domiciliato con lei nella casa coniugale di sua proprietà Per_1
esclusiva. dichiarava, dal canto suo, che il minore Controparte_1
viveva con lui sin dall'allontanamento della madre e lo stesso Per_1
desiderava continuare a vivere con lui nella casa coniugale;
chiedeva, pertanto, che la casa coniugale fosse a lui assegnata;
contestava, poi,
l'affermazione secondo cui il figlio sarebbe stato da lui trascurato e negava la veridicità degli altri fatti allegati da controparte;
quanto alla circostanza
4 che il bambino sarebbe stato sprovvisto di monete per i distributori automatici, sottolineava che ciò avrebbe potuto dipendere dal fatto che talvolta la “paghetta” gli veniva data con banconote, ma in ogni caso il minore aveva sempre nello zaino delle monete o delle banconote di cinque o dieci euro;
osservava che era lo stesso figlio a scegliere quale abbigliamento indossare, posto che lo stesso aveva raggiunto una età nella quale poteva assumere simili decisioni, mentre non era vero che il ragazzo andasse a scuola con un solo tramezzino;
dichiarava, infine, che egli svolgeva attività lavorativa nel settore del commercio online e vendeva giocattoli al dettaglio, ma i guadagni erano assai esigui.
All'esito dell'audizione delle parti, il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. Per_1
473 bis .4, avendo lo stesso superato l'età di dodici anni;
inoltre, ritenuto che per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla prole fosse necessario acquisire informazioni sulle condizioni socio familiari di vita del figlio, richiedeva al Servizio Sociale del Comune di ES di relazionare sulle condizioni di vita del minore sulla qualità della relazione con Per_1
entrambi i genitori e sulla capacità di questi ultimi di rispondere adeguatamente alle sue esigenze.
Alla successiva udienza del 04.03.2025 il Giudice effettuava l'ascolto del figlio minore Questi dichiarava che viveva con il Per_1
padre sin da quando i genitori si erano separati di fatto ed evidenziava che era stato lui a scegliere di stare con il padre, con il quale si trovava bene;
riferiva che dal precedente mese di settembre non si recava più a casa della nonna materna e della zia materna, “perché loro parlavano sempre male di mio padre e dei parenti paterni e ciò mi dava fastidio”; affermava che vedeva la madre soltanto ogni tanto nei fine settimana, ma era stato sempre
5 lui a gestire i rapporti con la genitrice;
aggiungeva che nel mese di giugno, poco prima che la madre andasse via di casa, egli aveva “scoperto che lei frequentava su internet un uomo di Como, tale “ , una persona Per_3
cattiva, con la quale mia madre scambiava messaggi amorosi” e che in precedenza la madre “aveva avuto contatti sempre su internet, con un altro uomo di Napoli, che si chiamava “ il poeta””. Per_4
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 09.03.2025, il Giudice delegato affidava il figlio minore nato a [...] il [...], in Per_1
modo condiviso ad entrambi i genitori, stabilendo che lo stesso continuasse a vivere con il padre;
disciplinava i tempi di permanenza del figlio minore con la madre;
assegnava a il godimento della casa Controparte_1
coniugale e dei relativi arredi;
poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la Per_1
corresponsione a di un assegno mensile di € 100,00, Controparte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
disponeva che entrambi i genitori partecipassero alle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, nella misura del 50 % ciascuno;
richiedeva al
Servizio Sociale del Comune di ES di verificare, con l'ausilio del
Consultorio Familiare, le capacità genitoriali di entrambe le parti e di avviare il minore presso il Servizio NPIA per accertare se lo stesso Per_1
avesse necessità di un supporto specialistico, al fine di affrontare in modo più sereno le difficoltà derivanti dalla elevata conflittualità esistente tra i genitori e dai vissuti abbandonici conseguenti all'allontanamento della madre.
Con comparsa depositata il 24.06.2025 interveniva volontariamente nonna materna del minore la Controparte_2 Persona_1
quale lamentava che dal mese di settembre 2024 il padre del minore aveva limitato la possibilità di frequentare il nipote senza motivo. Osservava che
6 il minore, ascoltato in data 04.03.2025, aveva motivato tale allontanamento con il fatto che la nonna e la zia materna parlavano male del padre e dei parenti paterni, ma uno "sfogo" non poteva giustificare la compromissione di un legame che era stato in precedenza saldo e che l'ordinamento tutelava.
Chiedeva che fossero disciplinati tempi e modalità di visita al nipote
Per_1
Acquisite le informazioni richieste al Servizio Sociale del Comune di
ES (relazione del 05.03.2025 e relazione di aggiornamento del
19.09.2025) ed al Consultorio Familiare di Roccalumera (relazione sulle capacità genitoriali del 28.08.2025 e relazione sociale del 17.09.2025), all'udienza del 18.09.2025 i procuratori delle parti evidenziavano che entrambi i genitori, consapevoli delle criticità emerse dalle relazioni sociali, avevano aderito alla proposta formulata dagli specialisti di far seguire il figlio per un sostegno psicologico da un professionista privato. Il Giudice, ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione, concedeva i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. ed alla successiva udienza del
27.11.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, innanzi tutto, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ascendente materno A tal proposito, Controparte_2
va osservato che l'intervento volontario del terzo è disciplinato nell'art. 473 bis .20 c.p.c., che prevede che il terzo possa intervenire secondo le modalità previste dall'art. 473 bis .16 c.p.c. (vale a dire depositando comparsa avente il medesimo contenuto di quella prevista per la costituzione del resistente) ed ha stabilito il termine entro il quale l'intervento volontario è ammesso, vale a dire fino “al termine stabilito pere la costituzione del
7 convenuto”, salvo che il terzo intervenga volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Ciò significa che in caso di intervento in giudizio di un soggetto che non è litisconsorte necessario, come nel caso in esame, il terzo deve depositare comparsa di costituzione almeno trenta giorni prima rispetto all'udienza indicata nel decreto di fissazione di udienza, mentre oltre tale termine l'intervento del litisconsorte facoltativo va dichiarato inammissibile (soluzione assai differente rispetto all'intervento del terzo nel rito ordinario, in cui esso è consentito fino all'udienza di rimessione in decisione). Nella fattispecie in esame la si è costituita addirittura dopo la prima udienza, sicché è CP_2
evidente che la sua costituzione è tardiva.
Peraltro, è assai dubbio che nel caso di specie sussistessero i presupposti legittimanti l'intervento volontario dell'ascendente materno. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali, espressamente previsto nell'art. 337 ter c.p.c., non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introduce un ulteriore elemento di indagine e valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata (Cass. civ.
19.01.2015 n. 752). Inoltre, in simili casi la competenza a valutare l'interesse del minore spetta in via esclusiva al Tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c., posto che la competenza del suddetto ufficio giudiziario non viene meno neppure quando sia pendente altro procedimento in materia di affidamento davanti al Tribunale ordinario, in quanto l'art. 317 bis c.c. non è tra quelle disposizioni indicate nell'art. 38 disp att. c.c. per le quali opera lo spostamento di competenza davanti al giudice ordinario. E' evidente,
8 pertanto, che la nonna materna non avrebbe potuto, comunque, chiedere davanti a questo Tribunale la disciplina degli incontri con il nipote, spettando la decisione di una simile controversia esclusivamente al
Tribunale per i minorenni. Proprio sulla base di tali presupposti la Suprema
Corte ha chiarito che i nonni non hanno la possibilità di intervenire nel giudizio di separazione, poiché, anche quando lamentano che il genitore collocatario impedisca loro di mantenere rapporti con i nipoti, solo i genitori restano gli unici soggetti ai quali è affidata la legittimazione sostitutiva all'esercizio dei diritti dei minori (Cass. civ. n. 22081/09).
Invero, la più recente dottrina, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla cosiddetta “Riforma Cartabia” ha messo in discussione le suddette conclusioni, poiché nei procedimenti nei quali il Tribunale ordinario, in applicazione del principio della concentrazione processuale delle domande, affermato dal nuovo art. 38 disp. att. c.c., è competente per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., si deve ammettere che gli ascendenti possano intervenire nel processo a fronte della possibile emissione di provvedimenti che incidono, in concreto, su situazioni giuridiche li riguardano, ma è evidente che tale intervento presuppone che vengano chiesti provvedimenti che non riguardano il mero affidamento della prole o la disciplina degli incontri tra nonni e nipote, come nel caso in esame, bensì un più pregnante intervento ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333
c.c..
Nel merito, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono
9 intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di tentativo di conciliazione è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come
10 richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente. Non occorre, viceversa, soffermarsi sule cause della disgregazione della unità familiare, in quanto nessuno dei due coniugi ha formulato domanda di “adebito” della separazione. Come è noto, infatti, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, la quale presuppone, nondimeno, che venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso
Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore si deve premettere che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente Per_1
“disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tali principi, l'art. 337 ter c.c. prevede, in via generale, che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
11 significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […].
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n.
16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso del figlio conformemente, Per_1
peraltro alle richieste formulate da entrambe le parti. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si
12 risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Invero, l'art. 337 quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo del genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto quando, per qualsiasi motivo, non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, nonché quando uno dei genitori appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo. Nel caso in esame non ricorre, però, alcuna di tali ipotesi. I Servizi hanno, invero, evidenziato che il minore è triangolato emotivamente ed invischiato nelle dinamiche relazionali conflittuali e disfunzionali dei genitori, ma tale situazione pregiudizievole non dipende certamente dal regime di affidamento (né può essere risolta con un affidamento monogenitoriale), bensì dalla incapacità delle parti di proteggere adeguatamente il minore dal clima di tensione e di ostilità che perdura da tempo. Se è vero, infatti, che la sembra “più centrata al riconoscimento dei bisogni del Parte_1
figlio minore” rispetto allo che, quale figura genitoriale CP_1
prevalente, ha maggiori responsabilità per l'attuale situazione psicologica del figlio minore, nondimeno, come si legge nella relazione del Consultorio
Familiare “dai colloqui effettuati con entrambi emerge forte astio,
13 squalifiche costanti, rancori passati e rivendicazioni tra loro, tutti aspetti dei quali - in qualche misura- è stato ed è investito il figlio . D'altro Per_1
canto, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per il figlio non altrimenti rimediabile, mentre nel caso in esame va osservato, da un lato, che entrambi i genitori hanno partecipato agli incontri con gli operatori con atteggiamento formalmente disponibile, sicché è verosimile che l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo del figlio e, dall'altro lato, che gli stessi genitori hanno recentemente mostrato una maggiore apertura al dialogo tra loro nell'interesse del figlio, tanto che all'udienza del
18.09.2025 hanno dichiarato entrambi di avere aderito alla proposta formulata dagli specialisti di far seguire il figlio da un professionista privato per un sostegno psicologico. Invero, il minore vive una Per_1
importante condizione di isolamento sociale e manifesta insicurezze e fragilità, mentre sul versante scolastico è in carico al Servizio NPIA di Me
SUD e fruisce di insegnante di sostegno, ma i genitori sembrano avere acquisito consapevolezza della necessità di un intervento di sostegno psicologico e, di conseguenza, tale situazione di per sé non appare ostativa ad un affidamento condiviso. Infine, va rilevato che il minore ha di fatto interrotto i rapporti con la madre e la famiglia di quest'ultima, ma tale situazione, avuto riguardo al superiore e prevalente interesse del minore ed alla circostanza che la lucida valutazione del minore sembra compromessa da questioni psicologiche, lungi dal giustificare un affidamento monogenitoriale, rende preferibile una soluzione che possa favorire il
14 superamento delle attuali difficoltà proprio attraverso l'affido condiviso, che sollecita entrambi i genitori ad un effettivo impegno collaborativo.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. resa in data
09.03.2025, poiché pur in presenza di evidenti limiti in entrambi i genitori, si deve prendere atto che il minore ha scelto di vivere con il padre, con il quale ha instaurato un rapporto simbiotico e, avendo ormai lo stesso raggiunto l'età dell'adolescenza, una modifica di tale situazione non appare concretamente percorribile senza il rischio elevatissimo di profonde lacerazioni nel vissuto emotivo del minore.
Quanto ai tempi di permanenza del minore con la madre, i Servizi hanno evidenziato che la disciplina contenuta nella menzionata ordinanza del 09.03.2025 non ha trovato concreta attuazione, a causa di un progressivo allontanamento del minore dalla madre. Nondimeno, va sottolineato che la predetta disciplina appare idonea ad assicurare un equilibrato rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali e va confermata nella misura in cui è auspicabile che la qualità della relazione tra madre e figlio possa progressivamente migliorare, anche grazie al supporto psicologico che verrà fornito al figlio.
L'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 09.03.2025 può essere, infine, recepita dal collegio anche con riferimento alle statuizioni
15 concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento del figlio minore.
La casa coniugale, di proprietà della , va assegnata a Parte_1
quale genitore con il quale il figlio vive. Come è Controparte_1
noto, infatti, l'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440).
Quanto al mantenimento del figlio, va osservato che a seguito della disgregazione della unità familiare, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Di conseguenza, nel caso in esame, vivendo il figlio insieme al padre, il quale assume su di sé Per_1
gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le sue esigenze,
16 occorre che la madre contribuisca al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le
“esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Orbene, nel caso in esame la risulta disoccupata Parte_1
ma ciò non può esimerla dal dovere contribuire al mantenimento del figlio, posto che il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), sussistendo un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. Nella situazione suindicata, tenuto conto delle pregresse esperienze lavorative della e della Parte_1
sua indubbia capacità lavorativa, in considerazione del fatto che la casa coniugale assegnata al marito è di sua proprietà, la misura dell'assegno a suo carico per il mantenimento del figlio può essere determinata nella somma minima pari a € 100,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre le spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, della impossibilità
17 di configurare una vera e propria soccombenza e della difficile prevedibilità dell'esito della lite in relazione alla complessità della situazione di fatto ed alla sua mutevolezza nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3759/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Controparte_1
nato a [...] il [...] e , nata Parte_1
a ES, il 25.12.1975, uniti in matrimonio concordatario in data
15.12.1998, a ES, con atto trascritto dei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1043 parte 2 serie A anno 1998;
2) conferma l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. emessa dal Giudice delegato il 09.03.2025 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole minorenne ed alla assegnazione della casa coniugale;
3) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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