Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 9299
CASS
Sentenza 31 gennaio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di liberazione anticipata, può essere legittimamente valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, la circostanza che il condannato in detenzione domiciliare non si sia impegnato in attività lavorativa, atteso che lo svolgimento di tale attività è uno degli elementi rappresentativi del reinserimento sociale del condannato, e, quindi, della sua partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 9299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9299
    Data del deposito : 31 gennaio 2024

    Testo completo