Art. 2.
Nella prima attuazione della presente legge sono trasferiti nel ruolo delle visitatrici doganali gli elementi femminili, gia' collocati nel ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e quelli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane.
Nei limiti dei posti disponibili, dopo effettuato il passaggio previsto dal precedente comma, sono inquadrate secondo l'ordine appresso indicato, su domanda delle interessate da produrre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purche' abbiano dato prova di operosita', diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione:
1) le avventizie di 4ª categoria in servizio con mansioni di visitatrice;
2) le salariate temporanee in servizio con mansioni di visitatrice.
Dopo l'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, i rimanenti posti di visitatrice e quelli che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno conferiti agli elementi femminili che abbiano comunque assolto mansioni di visitatrici, e che ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, da scegliere fra coloro che abbiano dato prova di operosita', diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione.
Nella prima attuazione della presente legge sono trasferiti nel ruolo delle visitatrici doganali gli elementi femminili, gia' collocati nel ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e quelli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane.
Nei limiti dei posti disponibili, dopo effettuato il passaggio previsto dal precedente comma, sono inquadrate secondo l'ordine appresso indicato, su domanda delle interessate da produrre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purche' abbiano dato prova di operosita', diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione:
1) le avventizie di 4ª categoria in servizio con mansioni di visitatrice;
2) le salariate temporanee in servizio con mansioni di visitatrice.
Dopo l'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, i rimanenti posti di visitatrice e quelli che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno conferiti agli elementi femminili che abbiano comunque assolto mansioni di visitatrici, e che ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, da scegliere fra coloro che abbiano dato prova di operosita', diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione.