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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3593/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Avola in via Mazzini n. 98, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Rinauro Lauretta sito in Avola in via Mazzini n. 98, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti attore nei confronti di
, nata a [...] il [...] residente in [...], contrada Risicone, Controparte_1
(codice fiscale ), in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della C.F._2 società “ con sede in Avola nella via Manin n. 44 P. (Iva ) Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pachino via G. Lanza n.101 presso lo studio dell'avv. Paola
Vaccarella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 29 ottobre 2024, ritualmente notificato, Parte_1 citava in giudizio in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della Controparte_1 società “ ” Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 3 Esponeva di essere proprietario dell'immobile ad uso abitazione, sito in Avola in via Manin n.
40/42 e portico Calvo n. 4 di Piazza Regina Elena (censito al foglio 80, particella 14375 sub 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 7 vani) confinante, tra l'altro, con l'immobile di proprietà di con ingresso dal civico n. 44 di via Manin e dal Controparte_1 citato portico Calvo n. 4 (censito in catasto al foglio 80, particelle 1397 sub 1 e 1397 sub 2, zona censuaria 2, categoria C/3, classe 3, consistenza 70 mq) adibito ad attività commerciale di vendita di pane.
Sosteneva che la convenuta aveva posizionato dei tubi a distanza inferiore di un metro dal muro comune di confine tra le due proprietà ed aveva installato a pochi centimetri sopra il terrazzino del vano lavanderia, di proprietà esclusiva di , una unità condensatrice a servizio di Parte_1 una cella frigo posta all'interno della sua proprietà nonché un'unità esterna per condizionatore nell'area di sua proprietà.
Concludeva chiedendo di accertare che sia in proprio che quale legale Controparte_1 rappresentante della società “ non aveva alcun diritto a tenere a distanza Controparte_2 inferiore ad almeno un metro dal muro comune di confine con la proprietà attorea e a condannare la stessa a rimuovere tutti i tubi posti a distanza illegale dal muro di confine tra la proprietà di e i due compressori relativi all'impianto frigo ed al condizionatore d'aria con Parte_1 relativa copertura a servizio della proprietà di nonché la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni della convenuta.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 21.03.2025 la convenuta si costituiva contestando in fatto e diritto quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 1.4.2025 veniva disposta CTU con l'accertamento di quanto lamentato da parte attrice con riferimento, in particolare, al rispetto delle distanze legali dal muro di confine degli immobili delle parti di tubi e dei due compressori con relativa copertura a servizio della proprietà di Controparte_1
Depositata la relazione tecnica il giudice con ordinanza del 4.11.2025 sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c.: “parte convenuta asporta i compressori e i relativi impianti come da conclusioni di cui alla relazione definitiva del CTU entro il 20.02.2026 a tacitazione di ogni pretesa vantata dalle parti, con rinuncia di tutte le parti in causa ad ogni reciproca pretesa avanzata nel giudizio. Le spese del giudizio restano integralmente compensate tra tutte le parti in causa”.
All'udienza del 9 dicembre 2025, fissata per esprimere l'assenso o il dissenso alla superiore proposta conciliativa, sia in proprio che quale legale rappresentante della Controparte_1
pagina 2 di 3 società “ ha espresso il proprio assenso ad asportare i compressori e i Controparte_2 relativi impianti posti nella proprietà relativi agli immobili siti in via la Via Manin n. 40, Pt_1
42 e 44 e con ingresso da portico Calvo Cancemi n.4, così come indicato dal CTU, entro il
20.2.2026 e ha accettato a sua volta la detta proposta conciliativa, entrambe le Parte_1 parti hanno rinunciato alle ulteriori reciproche pretese avanzate nel presente giudizio e chiesto di compensare le spese di lite.
Stante il venire meno del contrasto, il procedimento può concludersi con una decisione in rito.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr. Carolina Burrascano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G.
n. 1546/2015, così provvede:
1. prende atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. delle parti nei termini sopra indicati;
2. dichiara cessata la materia del contendere;
3. compensa per intero le spese di lite ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Siracusa il 16.12.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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