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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1512 del R.G.A.C. 2017, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RE RO e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
n. 58 elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FF RI e presso la sede dell'Ente in alla Piazza XV Marzo, n. 1, CP_1
elettivamente domicilia;
- convenuta –
nonché
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Filice e Marcello CP_2
Carnovale e presso la sede dell'Ente in alla Piazza Loreto, n. 22, elettivamente CP_1
domicilia;
- intervenuta -
Conclusioni: come da atti e da verbale d'udienza del 09.06.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
RG 1512/2017 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio la convenuta in epigrafe, assumendo che “…il giorno 26.10.2015 alle ore 12.15 circa, in territorio di Morano Calabro,
località Crocifisso SP 241, direzione Castrovillari, in prossimità del ponte della ex ferrovia, si verifica un
sinistro stradale che vedeva coinvolto il sig. a bordo del motociclo Yamahya TH DB Parte_1
73340 di proprietà di iunto in prossimità di una curva destrorsa, improvvisamente a Parte_3
causa di una depressione/buca – non visibile e non segnalata – presente sul manto di asfalto, perdeva il controllo del mezzo andando a impattare contro una parete rocciosa che costeggiava la carreggiata….”.
Concludeva, dunque, “…Accertare e dichiarare che il sinistro di cui in parola si p verificato per colpa
specifica dell'Ente Provincia di Cosenza, in qualità di proprietario della SP 241 e per l'effetto con
condannare quest'ultimo, all'immediato risarcimento degli istanti di ogni e qualsivoglia danno patrimoniale
e non patrimoniale danno alla salute ma anche danno biologico in tutte le sue forme, danno morale e danni
economici da essa derivanti dal sinistro per cui è causa nella misura di euro 520.000,00 oltre quella rimessa
alla valutazione equitativa di ES TE ed in quella minore o maggiore somma che sarò ritenuta
di Giustizia con gli interessi legali dalla data del sinistro e al danno pe rivalutazione monetaria. Con vittoria
di spese e compensi professionali oltre accessori con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 14.09.2017 si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1
contestava gli assunti attorei infondati in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.08.2020
interveniva volontariamente l' ex art. 1916 c.c. reclamando la restituzione, da parte CP_2
RG 1512/2017 della Provincia convenuta, delle somme erogate alla parte danneggiata per il periodo di assenza dal lavoro oltre interessi e rivalutazione dalla erogazione al saldo.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 09.06.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la vicenda in esame deve essere vagliata alla luce della disciplina della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendone stati espressamente dedotti e provati gli elementi costitutivi.
Parte attrice ha infatti espressamente dedotto ed invocato la responsabilità della CP_1
quale ente proprietario della strada teatro del sinistro in ragione del
[...]
conseguente rapporto di custodia esistente con il bene.
Ciò posto, va osservato che è sulla base di tale figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente proprietario
- ovvero al quale è affidata la gestione del bene pubblico interessato dal sinistro- non si alleghi ed accerti l'impossibilità oggettiva di esercitare su di esso quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia e che comprende: l'effettivo potere di controllo della cosa;
il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa ovvero che in essa si è
determinata; il potere di escludere l'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno.
Con riferimento ai proprietari o concessionari di strade ed autostrade per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile
RG 1512/2017 ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. tra le altre, Cass. nn. 1106/2011 e
4495/2011).
In via preliminare si osserva che avendo la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ai fini della sua riconoscibilità in concreto è sufficiente fornire la prova del nesso causale intercorrente tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a nulla rilevando la condotta tenuta in concreto dal custode, essendo detto elemento affatto estraneo alla struttura della fattispecie normativa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio del termine e cioè comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato purchè
idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. ex
multis Cass. 19.02.2008 n.4279). Integrano, in specifico, caso fortuito le situazioni o condotte che implichino un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. 1725/2019) e, dunque, quegli agenti modificatori esplicanti la propria potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (cfr. Cass.nm. 6326/2019).
Quanto in particolare alla condotta della vittima essa può assurgere nei termini suddetti a caso fortuito, elidendo il nesso eziologico tra cosa, allorquando assume carattere abnorme e costituisce contegno estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario essa può rilevare ai fini del concorso causale nella determinazione del sinistro ex art. 1227, I comma c.c., con una graduazione rispondente alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 2481/2018).
Nella specie, la verificazione del sinistro non è contestata e risulta anche dal rapporto di incidente stradale dei Carabinieri Comando Stazione di Castrovillari, dai reperti fotografici
RG 1512/2017 nonchè dalle deposizioni dei testi escussi (cfr teste escusso all'udienza del Testimone_1
13.11.2019, , Carabiniere intervenuto, escusso all'udienza del 17.09.2020, che oltre a Testimone_2
rilevare l'incidente ha altresì rilevato la presenza della “depressione” sul manto stradale per come raffigurate nelle foto rammostrate).
A fronte di tali emergenze la convenuta non ha provato la ricorrenza di fattori oggettivi o di condotte della vittima suscettibili di integrare fortuito nei termini sopra esposti.
Sotto il primo profilo, la convenuta ha assunto che il sinistro si è verificato per fatto del conducente che non ha utilizzato una guida prudente e corretta ma tale circostanza, non vale ad integrare fortuito nel senso illustrato il che conduce a ritenere, per un verso, la prevedibilità della rapida alterazione della condizione della strada, e, per altro verso, la mancata adozione di contegni atti ad impedire la verificazione di sinistri, quali l'adeguata segnalazione del pericolo ovvero la intensificazione o diversa organizzazione dell'attività
di sorveglianza e degli interventi riparatori, costituenti, tutti, atti nella potenziale, ordinaria disponibilità dell'ente.
Appare, tuttavia, attendibile la valutazione effettuata da parte convenuta secondo cui il motociclo condotto dal viaggiava a velocità non moderata siccome coerente con il Pt_1
dato obiettivo dei danni sia fisici che materiali riportati e del limite di velocità di 50 Km/h sul tratto di strada percorso.
Tale condotta di guida imperita negligente tuttavia non concretizza il caso fortuito, in quanto non presenta i caratteri tipici dello stesso, ossia l'eccezionalità e l'imprevedibilità:
conseguentemente non appare idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull'amministrazione convenuta e l'evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell'attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc (cfr Cass n 5807 /17 e 23212 / 15 , con riferimento specifico al
RG 1512/2017 concorso di colpa per velocità eccessiva del danneggiato) in una misura che si ritiene di quantificare nel 30%.
Se l'attore avesse mantenuto la velocità prevista dal limite probabilmente non si sarebbe evitato il sinistro ma sicuramente le conseguenze dello stesso.
Conseguentemente la deve essere ritenuta responsabile dell'incidente Controparte_1
per cui è causa, ai sensi dell'art 2051 cc, nella misura del 70% dell'importo corrispondente al danno che ne è derivato all'attore.
In ordine al danno la disposta c.t.u., i cui esiti vanno posti a fondamento della decisione, in quanto supportate da idonee indagini, adeguatamente motivati e non contestati, ha accertato che in esito al sinistro l'attore ha riportato “emoperitoneo da lesione traumatica della
IL (che veniva asportata), una frattura pluriframmentaria della scapola sinistra, una frattura
pluriframmentaria della clavicola sinistra, lesione del nervo circonflesso omolate”, affermando altresì che
“…è possibile affermare che vi sia un nesso di causalità materiale tra le lesività subite dal sig. in Pt_1
data 25 ottobre 2015 ed il sinistro stradale avvenuto nel medesimo giorno…”, implicanti compromissione della integrità psico-fisica della vittima in ragione del 32%. La c.t.u. ha inoltre acclarato che dal sinistro è derivato un periodo di inabilità temporanea così
suddivisibile: Inabilità Temporanea Totale di giorni 15; Inabilità Temporanea Parziale al
75%: giorni 30; Inabilità Temporanea Parziale al 50%: giorni 102. Ha infine accertato la congruità delle spese mediche, pari ad € 3.434,30. La liquidazione del danno viene effettuata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974,
26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno conseguente alle lesioni in RG 1512/2017 termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Le tabelle di Milano, ormai costantemente utilizzate dall'intestato Tribunale, sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali -
ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, e costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica (cfr. Cass. 12408/11).
Su tali basi, tenuto conto che l'età del danneggiato all'epoca del sinistro era di anni 29,
deve liquidarsi all'attualità in favore dell'istante il danno biologico da invalidità permanente in € 144.386,00. In applicazione delle medesime tabelle deve liquidarsi il danno da invalidità temporanea, che risulta pari a complessivi di € 10.177,50 (di cui € 1,725,00 per i.t.t.; € 2.587,50 per i.t.p. al 75%; € 5.865,00 per i.t.p. al 50%).
Il danno risulta in complessivi € 154.563,50 e danno patrimoniale per spese mediche ritenute dal CTU congrue per € 3.434,30.
In ragione del concorso causale accertato, la convenuta va però condannata al pagamento complessivo in favore dell'attore della minore somma di € 110.598,46 (decurtato del 30%
concorso di colpa pari ad € 46.369,05 per danno ed € 1.030,29 per spese).
Spetta inoltre il diritto agli interessi legali, che vanno applicati sulla somma sopra indicata devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo indici Istat.
(Cass.n.1712/95 cit.). Spettano ovviamente altresì gli interessi legali sulla somma attualizzata dalla data della presente sentenza al saldo.
RG 1512/2017 Sul piano patrimoniale, unitamente alle citate spese mediche, si ritiene altresì provato il danno del motociclo in considerazione che la “…perdita subita, con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di
diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso,
in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del
patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di
cui una persona è titolare” (cfr Cass. Civ. n. 17670/2024; Cass. Civ. n. 27129/2021; Cass. Civ. n. 22826/2010;
Cass. Civ. n. 4718/2016).
Pertanto, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento atteso che è stato verificato ed accertato che i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore con la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio) (in tale senso anche
Cass. Civ. 17670/2024).
Appare, quindi, evidente che, sulla base della documentazione versta in atti, spetta all'attore il danno al motociclo per € 6.529,90 che dovrà essere decurtata del concorso di colpa pari al
30 % per un ammontare spettante di € 4.570,93.
Va poi accolta, in ragione dell'esito della lite, la domanda di di rimborso, in surroga, CP_2
delle somme erogate all'attore per l'importo da detta parte richiesto sulle quali non compete rivalutazione di sorta trattandosi di debito di valuta ma i soli interessi dalla domanda di intervento al saldo effettivo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU a carico di parte convenuta.
RG 1512/2017
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Accoglie la domanda
- Conseguentemente condanna la , in persona del suo l.r.p.t., a pagare Controparte_1
per quanto in parte motiva in favore dell'attore la somma complessiva di € 115.169,39
decurtati del 30% per concorso di colpa oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna la , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, in favore dell'attore, che si liquidano in € 868,70 per esborsi ed € 4.936,40 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Spese di CTU per come liquidate con separato provvedimento a carico di CP_1
in persona del suo l.r.p.t..
[...]
Così deciso in Castrovillari, il 18.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1512/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1512 del R.G.A.C. 2017, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RE RO e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
n. 58 elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FF RI e presso la sede dell'Ente in alla Piazza XV Marzo, n. 1, CP_1
elettivamente domicilia;
- convenuta –
nonché
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Filice e Marcello CP_2
Carnovale e presso la sede dell'Ente in alla Piazza Loreto, n. 22, elettivamente CP_1
domicilia;
- intervenuta -
Conclusioni: come da atti e da verbale d'udienza del 09.06.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
RG 1512/2017 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio la convenuta in epigrafe, assumendo che “…il giorno 26.10.2015 alle ore 12.15 circa, in territorio di Morano Calabro,
località Crocifisso SP 241, direzione Castrovillari, in prossimità del ponte della ex ferrovia, si verifica un
sinistro stradale che vedeva coinvolto il sig. a bordo del motociclo Yamahya TH DB Parte_1
73340 di proprietà di iunto in prossimità di una curva destrorsa, improvvisamente a Parte_3
causa di una depressione/buca – non visibile e non segnalata – presente sul manto di asfalto, perdeva il controllo del mezzo andando a impattare contro una parete rocciosa che costeggiava la carreggiata….”.
Concludeva, dunque, “…Accertare e dichiarare che il sinistro di cui in parola si p verificato per colpa
specifica dell'Ente Provincia di Cosenza, in qualità di proprietario della SP 241 e per l'effetto con
condannare quest'ultimo, all'immediato risarcimento degli istanti di ogni e qualsivoglia danno patrimoniale
e non patrimoniale danno alla salute ma anche danno biologico in tutte le sue forme, danno morale e danni
economici da essa derivanti dal sinistro per cui è causa nella misura di euro 520.000,00 oltre quella rimessa
alla valutazione equitativa di ES TE ed in quella minore o maggiore somma che sarò ritenuta
di Giustizia con gli interessi legali dalla data del sinistro e al danno pe rivalutazione monetaria. Con vittoria
di spese e compensi professionali oltre accessori con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 14.09.2017 si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1
contestava gli assunti attorei infondati in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.08.2020
interveniva volontariamente l' ex art. 1916 c.c. reclamando la restituzione, da parte CP_2
RG 1512/2017 della Provincia convenuta, delle somme erogate alla parte danneggiata per il periodo di assenza dal lavoro oltre interessi e rivalutazione dalla erogazione al saldo.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 09.06.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la vicenda in esame deve essere vagliata alla luce della disciplina della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendone stati espressamente dedotti e provati gli elementi costitutivi.
Parte attrice ha infatti espressamente dedotto ed invocato la responsabilità della CP_1
quale ente proprietario della strada teatro del sinistro in ragione del
[...]
conseguente rapporto di custodia esistente con il bene.
Ciò posto, va osservato che è sulla base di tale figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente proprietario
- ovvero al quale è affidata la gestione del bene pubblico interessato dal sinistro- non si alleghi ed accerti l'impossibilità oggettiva di esercitare su di esso quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia e che comprende: l'effettivo potere di controllo della cosa;
il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa ovvero che in essa si è
determinata; il potere di escludere l'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno.
Con riferimento ai proprietari o concessionari di strade ed autostrade per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile
RG 1512/2017 ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. tra le altre, Cass. nn. 1106/2011 e
4495/2011).
In via preliminare si osserva che avendo la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ai fini della sua riconoscibilità in concreto è sufficiente fornire la prova del nesso causale intercorrente tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a nulla rilevando la condotta tenuta in concreto dal custode, essendo detto elemento affatto estraneo alla struttura della fattispecie normativa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio del termine e cioè comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato purchè
idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. ex
multis Cass. 19.02.2008 n.4279). Integrano, in specifico, caso fortuito le situazioni o condotte che implichino un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. 1725/2019) e, dunque, quegli agenti modificatori esplicanti la propria potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (cfr. Cass.nm. 6326/2019).
Quanto in particolare alla condotta della vittima essa può assurgere nei termini suddetti a caso fortuito, elidendo il nesso eziologico tra cosa, allorquando assume carattere abnorme e costituisce contegno estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario essa può rilevare ai fini del concorso causale nella determinazione del sinistro ex art. 1227, I comma c.c., con una graduazione rispondente alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 2481/2018).
Nella specie, la verificazione del sinistro non è contestata e risulta anche dal rapporto di incidente stradale dei Carabinieri Comando Stazione di Castrovillari, dai reperti fotografici
RG 1512/2017 nonchè dalle deposizioni dei testi escussi (cfr teste escusso all'udienza del Testimone_1
13.11.2019, , Carabiniere intervenuto, escusso all'udienza del 17.09.2020, che oltre a Testimone_2
rilevare l'incidente ha altresì rilevato la presenza della “depressione” sul manto stradale per come raffigurate nelle foto rammostrate).
A fronte di tali emergenze la convenuta non ha provato la ricorrenza di fattori oggettivi o di condotte della vittima suscettibili di integrare fortuito nei termini sopra esposti.
Sotto il primo profilo, la convenuta ha assunto che il sinistro si è verificato per fatto del conducente che non ha utilizzato una guida prudente e corretta ma tale circostanza, non vale ad integrare fortuito nel senso illustrato il che conduce a ritenere, per un verso, la prevedibilità della rapida alterazione della condizione della strada, e, per altro verso, la mancata adozione di contegni atti ad impedire la verificazione di sinistri, quali l'adeguata segnalazione del pericolo ovvero la intensificazione o diversa organizzazione dell'attività
di sorveglianza e degli interventi riparatori, costituenti, tutti, atti nella potenziale, ordinaria disponibilità dell'ente.
Appare, tuttavia, attendibile la valutazione effettuata da parte convenuta secondo cui il motociclo condotto dal viaggiava a velocità non moderata siccome coerente con il Pt_1
dato obiettivo dei danni sia fisici che materiali riportati e del limite di velocità di 50 Km/h sul tratto di strada percorso.
Tale condotta di guida imperita negligente tuttavia non concretizza il caso fortuito, in quanto non presenta i caratteri tipici dello stesso, ossia l'eccezionalità e l'imprevedibilità:
conseguentemente non appare idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull'amministrazione convenuta e l'evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell'attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc (cfr Cass n 5807 /17 e 23212 / 15 , con riferimento specifico al
RG 1512/2017 concorso di colpa per velocità eccessiva del danneggiato) in una misura che si ritiene di quantificare nel 30%.
Se l'attore avesse mantenuto la velocità prevista dal limite probabilmente non si sarebbe evitato il sinistro ma sicuramente le conseguenze dello stesso.
Conseguentemente la deve essere ritenuta responsabile dell'incidente Controparte_1
per cui è causa, ai sensi dell'art 2051 cc, nella misura del 70% dell'importo corrispondente al danno che ne è derivato all'attore.
In ordine al danno la disposta c.t.u., i cui esiti vanno posti a fondamento della decisione, in quanto supportate da idonee indagini, adeguatamente motivati e non contestati, ha accertato che in esito al sinistro l'attore ha riportato “emoperitoneo da lesione traumatica della
IL (che veniva asportata), una frattura pluriframmentaria della scapola sinistra, una frattura
pluriframmentaria della clavicola sinistra, lesione del nervo circonflesso omolate”, affermando altresì che
“…è possibile affermare che vi sia un nesso di causalità materiale tra le lesività subite dal sig. in Pt_1
data 25 ottobre 2015 ed il sinistro stradale avvenuto nel medesimo giorno…”, implicanti compromissione della integrità psico-fisica della vittima in ragione del 32%. La c.t.u. ha inoltre acclarato che dal sinistro è derivato un periodo di inabilità temporanea così
suddivisibile: Inabilità Temporanea Totale di giorni 15; Inabilità Temporanea Parziale al
75%: giorni 30; Inabilità Temporanea Parziale al 50%: giorni 102. Ha infine accertato la congruità delle spese mediche, pari ad € 3.434,30. La liquidazione del danno viene effettuata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974,
26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno conseguente alle lesioni in RG 1512/2017 termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Le tabelle di Milano, ormai costantemente utilizzate dall'intestato Tribunale, sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali -
ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, e costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica (cfr. Cass. 12408/11).
Su tali basi, tenuto conto che l'età del danneggiato all'epoca del sinistro era di anni 29,
deve liquidarsi all'attualità in favore dell'istante il danno biologico da invalidità permanente in € 144.386,00. In applicazione delle medesime tabelle deve liquidarsi il danno da invalidità temporanea, che risulta pari a complessivi di € 10.177,50 (di cui € 1,725,00 per i.t.t.; € 2.587,50 per i.t.p. al 75%; € 5.865,00 per i.t.p. al 50%).
Il danno risulta in complessivi € 154.563,50 e danno patrimoniale per spese mediche ritenute dal CTU congrue per € 3.434,30.
In ragione del concorso causale accertato, la convenuta va però condannata al pagamento complessivo in favore dell'attore della minore somma di € 110.598,46 (decurtato del 30%
concorso di colpa pari ad € 46.369,05 per danno ed € 1.030,29 per spese).
Spetta inoltre il diritto agli interessi legali, che vanno applicati sulla somma sopra indicata devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo indici Istat.
(Cass.n.1712/95 cit.). Spettano ovviamente altresì gli interessi legali sulla somma attualizzata dalla data della presente sentenza al saldo.
RG 1512/2017 Sul piano patrimoniale, unitamente alle citate spese mediche, si ritiene altresì provato il danno del motociclo in considerazione che la “…perdita subita, con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di
diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso,
in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del
patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di
cui una persona è titolare” (cfr Cass. Civ. n. 17670/2024; Cass. Civ. n. 27129/2021; Cass. Civ. n. 22826/2010;
Cass. Civ. n. 4718/2016).
Pertanto, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento atteso che è stato verificato ed accertato che i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore con la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio) (in tale senso anche
Cass. Civ. 17670/2024).
Appare, quindi, evidente che, sulla base della documentazione versta in atti, spetta all'attore il danno al motociclo per € 6.529,90 che dovrà essere decurtata del concorso di colpa pari al
30 % per un ammontare spettante di € 4.570,93.
Va poi accolta, in ragione dell'esito della lite, la domanda di di rimborso, in surroga, CP_2
delle somme erogate all'attore per l'importo da detta parte richiesto sulle quali non compete rivalutazione di sorta trattandosi di debito di valuta ma i soli interessi dalla domanda di intervento al saldo effettivo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU a carico di parte convenuta.
RG 1512/2017
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Accoglie la domanda
- Conseguentemente condanna la , in persona del suo l.r.p.t., a pagare Controparte_1
per quanto in parte motiva in favore dell'attore la somma complessiva di € 115.169,39
decurtati del 30% per concorso di colpa oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna la , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, in favore dell'attore, che si liquidano in € 868,70 per esborsi ed € 4.936,40 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Spese di CTU per come liquidate con separato provvedimento a carico di CP_1
in persona del suo l.r.p.t..
[...]
Così deciso in Castrovillari, il 18.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1512/2017