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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 2870/2023 al Ruolo Generale e vertente tra
Parte_1
Parte_2
(avv. Loredana Gazzetti)
[...]
-ATTORI- e
(avv. Giovanna Pederzini e Stefano Cipolli) CP_1
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione DI CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ed Parte_1 Parte_2 Parte_2
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.
In via pregiudiziale
Dichiararsi la carenza di legittimazione degli esponenti e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto
In via subordinata preliminare di rito
Dichiararsi l'invalidità e/o inefficacia dell'ingiunzione opposta per i motivi dedotti, con ogni effetto consequenziale
Nel merito.
Dichiararsi nullo e, comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo quivi opposto, per l'inesistenza del credito così azionato, in ogni caso respingersi la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto.
Dichiararsi che gli esponenti nulla devono per il titolo per cui è causa.
In ogni caso
Condannarsi l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
CP_1
“contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
-confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 12.123,32= e conseguentemente condannare la società con sede in Via San Pietro n 7 41043 Formigine (MO) Parte_1
P.IVA in persona del socio amministratore e legale rappresentante NO P.IVA_1
a pagare la somma di € 12.123,32= oltre interessi nella misura indicata nel Parte_2 decreto ingiuntivo, nonché le spese per la procedura di ingiunzione, liquidata in € 800,00= per onorario e in € 145,50= per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art.2
D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
Nel merito: rigettare, l'opposizione ex adverso svolta perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi svolti in comparsa di risposta e conseguentemente condannare la società con sede in Via Parte_1
San Pietro n. 7 41043 Formigine (MO) P.IVA in persona del socio amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante NO a pagare la somma di € 12.123,32= oltre interessi Parte_2 nella misura indicata nel decreto ingiuntivo, nonché le spese per la procedura di ingiunzione, liquidata in € 800,00= per onorario e in € 145,50= per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del15% ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione”
(seguono richieste istruttorie)
Controparte_1 [...]
ha ottenuto nei confronti di e dei suoi soci ed
[...] Parte_1 Parte_2 ingiunzione di pagamento per €.12.123,32 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo Parte_2
residuo corrispettivo della fornitura di capi di abbigliamento documentata nella propria fattura n°3496 del 14 aprile 2022.
Gli ingiunti propongono opposizione, in primo luogo negando che il debito sia riconducibile alla
Parte_1
La convenuta riafferma il proprio buon diritto.
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.171 ter cpc;
negata la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione; ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio;
la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 20 giugno 2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc.
OSSERVA
1) In risposta all'ultimo sollecito di pagamento, relativo all'ordine PE 2022 di cui alla fattura n°3496 del 14 aprile 2022 per cui è causa, in cui è esposto il riepilogo contabile del debito fin dalla sua origine, compresi gli assegni insoluti ed i bonifici effettuati in pagamento medio tempore, in data 12 ottobre 2022 ha dichiarato: “…attualmente ho il conto corrente Parte_2 bloccato, non appena riusciamo a sbloccare la situazione vedo di fare un altro bonifico”. (doc. 11 convenuta).
Si tratta di risposta proveniente dall'acquirente (impresa individuale o snc, qui non importa), costituente inequivoco riconoscimento del debito allegato nel sollecito.
Debito che, secondo quanto indicato nella fattura della venditrice, conformemente alla prassi di
Pa settore, prevedeva un pagamento frazionato, con saldo a 90 gg data fattura.
Il riconoscimento senza riserve del debito a distanza di sei mesi dall'emissione della fattura, che nel suo corpo richiama il DDT di consegna in pari data ed elenca la merce fornita, conferisce certezza processuale sia alla circostanza dell'avvenuta consegna della merce oggetto dell'ordine, sia all'ammontare del credito ingiunto, che corrisponde all'importo residuo del prezzo, oggetto del riconoscimento.
In sintesi, in causa il credito è certo;
ciò che è incerto è chi sia il debitore.
2) Gli opponenti, a tal proposito, affermano che la non ha mai assunto l'obbligo di Pt_1
pagamento giudizialmente azionato nei loro confronti da CP_1
Ciò che è in tal modo posta in dubbio non è la loro legittimazione passiva, che ricorre per effetto della semplice allegazione in tal senso del creditore.
E' la titolarità, in capo alla snc -e, di riflesso, in capo ai suoi soci illimitatamente responsabili- della posizione soggettiva passiva, con riguardo al credito ingiunto.
3) Nel ricorso monitorio, ha allegato che il prezzo oggetto d'ingiunzione costituisce il CP_1 saldo dell'ordine di merce di cui alla propria fattura 3496/22; ordine che si assume come “acquisito da Depeche Mode come Boni San Pietro 9 e successivamente l'ordinante ha provveduto a cedere i diritti e gli obblighi derivanti da detto ordine alla società ”. Pt_1
E' documentato che, all'epoca dei fatti, oltre alla snc, con sede in via San Pietro 7, era esistente anche l'impresa individuale San Pietro 9 di (poi cancellata in data 24 gennaio Parte_2
2023).
Può pertanto darsi per certo che, inizialmente, l'accordo di fornitura è intercorso con Parte_2 in quanto titolare dell'impresa individuale suddetta.
[...]
Ciò che va accertato è se, come asserito dalla creditrice, ad un certo punto la abbia Parte_1
assunto nei confronti di il debito da prezzo corrispettivo di tale fornitura, sorto in capo CP_1 all'impresa individuale, sostituendola nella relativa posizione contrattuale.
4) All'epoca dei fatti, era allo stesso tempo titolare dell'impresa individuale e Parte_2
socio amministratore della snc.
La cessione della posizione contrattuale fra l'imprenditore individuale e quello collettivo, in tal caso, non necessita di prova diretta. Essa va senz'altro presunta, ove risulti dalla persona fisica manifestata al contrante l'inequivoca volontà di continuare il rapporto come snc.
5) Decisiva, in tal senso, appare la risposta di in data 13 aprile 2022 a mail Parte_2 ad oggetto “proforma” (doc.8 convenuta): “si ho fatto il pagamento con la Ti CP_1 Parte_1 mando i dati della nuova società”. L'incipit ““si ho fatto il pagamento con la non rileva tanto quale attestazione del Pt_1 pagamento, da parte della snc, di un debito pregresso dell'impresa individuale -si tratta del pagamento di € 5.420,76 a copertura di assegno impagato, a saldo di partita precedente.
Rileva perché rimanda a precedenti colloqui fra le parti, in cui evidentemente era rimasta in sospeso l'individuazione del futuro interlocutore giuridico.
Con tale risposta, il dubbio è chiarito.
L'invio dei dati fiscali della nuova società è parte principale di tale risposta, e ne impone l'esegesi nel senso indicato, perché risulta perfettamente coerente con l'intento di consentire alla controparte di utilizzare i dati fiscali del nuovo soggetto nella fattura di vendita;
che in effetti è stata emessa il giorno successivo, nei confronti della snc, utilizzando i dati ricevuti con tale risposta.
L'oggetto esplicito della mail (proforma) rende evidente il fine dell'interlocuzione, che era quello di consentire alla venditrice di completare i dati in fattura relativi all'acquirente.
In tale contesto, l'invio dei dati fiscali della snc da parte di ha costituito, al Parte_2 contempo, la designazione dell'effettivo contraente.
Del resto, nessuna spiegazione alternativa dell'invio dei dati risulta allegata, o ipotizzabile.
6) Tale rilievo è rafforzato dal fatto -reso certo da quanto riassunto al precedente punto 1- che ben conosceva la fattura n°3496 del 14 aprile 2022 per cui è causa, sicché il suo Parte_2
riconoscimento ha avuto ad oggetto un residuo di debito ab origine imputato alla società.
7) Gli ulteriori elementi di giudizio (secondo la sintesi della convenuta, coerente con le risultanze documentali, “ha rilasciato titoli a pagamento del citato ordine -doc.n. 14 assegni Parte_2
scadenza 31/7 31/8 31/9 22), ha chiesto un riassortimento in data 2.5.2022 -doc.n.15, ha emesso un assegno per € 310,06= tratto da un c/c della poi Controparte_2
impagato in data 24.5.2023 doc.n.16, ed infine effettuato un bonifico sempre dal c/c della
[...]
a saldo favore di -doc. n.17”) integrano ulteriormente la Controparte_2 CP_1
prova nel senso indicato, risultando ben più giustificati nello scenario che vede la snc sostituirsi ab initio all'impresa individuale nella posizione contrattuale di acquirente, tenuto al pagamento del prezzo;
che in quello in cui la società è soltanto un terzo che adempie gli obblighi di pagamento dell'acquirente.
8) In definitiva, deve ritenersi che la società opponente, e di riflesso i suoi soci illimitatamente responsabili, siano effettivamente debitori della somma ingiunta. 9) L'opposizione va pertanto rigettata.
10) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, considerata la somma ingiunta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
1) RIGETTA l'opposizione proposta da ed Parte_1 Parte_2 Parte_2
2) CONDANNA i predetti, in solido, al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
4.237 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-