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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1060/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LAURA MARTELLI,
e
(C.F. ), nata a [...]ù), il Parte_2 C.F._2
30.9.1983 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANTONIETTA DI TANO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI Perso
1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei medesimi;
Perso
2) sarà collocata prevalentemente presso la madre nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) alla Via Pilone n. 358, con diritto di frequentazione da parte del padre nei termini infra descritti;
3) I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé la minore;
Perso 4) A titolo di contributo al mantenimento di il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
in via anticipata ed entro il giorno quindici di ogni mese, previo bonifico sul conto (intestato
[...] alla sig.ra avente il seguente codice IBAN: IT 54 E 36081 05138 24300 7743015, Parte_2
l'importo di euro 300,00= mensili per dodici mensilità e con rivalutazione annua;
rivalutazione applicabile secondo gli Indici Istat, a far data dall'anno successivo alla sentenza;
5) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo mail o whatsapp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Il Sig. si impegna ad estinguere il debito contratto nei confronti dei sigg.ri Parte_1 Parte_3
e per canoni di locazione arretrati dell'immobile sito in Comune di
[...] Parte_4
San Zeno;
credito, tra l'altro, oggetto della procedura esecutiva N. 104/2023 R.G.E. Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I;
8) la Sig.ra si impegna ad estinguere gli arretrati dell'utenza del gas degli immobili Parte_2 siti in AT (limitatamente alle bollette emesse sino al 08.06.2023) e in TE LG (in tali immobili i ricorrenti hanno convissuto);
9) le parti prestano reciproca manleva per gli accolli suindicati, Perso
10) Il padre avrà diritto di frequentare con le seguenti modalità, tenuto conto del trasferimento di madre e figlia in località molto distante rispetto alla residenza paterna (oltre 700 chilometri):
i. Un fine settimana al mese, da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della figlia e dei genitori stessi, dal venerdì alla domenica sera o dal sabato al lunedì mattina. La Sig.ra Parte_2 si impegna ad accompagnare la bambina dal padre e a riportarla presso l'abitazione materna, a propria cura e spese;
ii. Un altro fine settimana al mese, da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della figlia e dei genitori stessi, dal venerdì alla domenica sera o dal sabato al lunedì mattina, qualora il padre abbia le disponibilità economiche per recarsi dalla figlia. In tal caso il padre preleverà a proprie spese la minore dalla dimora materna ove la riporterà a proprie spese entro i termini convenuti;
iii. Vacanze estive: quattro settimane anche non consecutive, di cui due nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. La madre avrà l'onere di accompagnare la figlia dal padre, a sua cura e spese, mentre il padre riporterà la figlia dalla madre, a sua cura e spese, o viceversa in base agli accordi fra i genitori. I genitori si impegnano, inoltre, a comunicare l'indirizzo della località di villeggiatura nella quale si recheranno con la figlia;
iv. Festività natalizie: dal 24 al 31 dicembre 2025 con il padre e dal 1 al 6 gennaio 2026 con la madre, alternato di anno in anno. La madre avrà l'onere di accompagnare la figlia dal padre, a sua cura e spese e di riportarla presso la casa materna alla fine del periodo di permanenza con il padre.
v. Festività pasquali: la minore starà per i tre giorni pasquali, una volta con il papà e una volta con la mamma. Pasqua 2026 con il papà e poi in alternanza. La madre avrà l'onere di accompagnare la figlia dal padre e di riportarla presso la casa materna alla fine del periodo di permanenza con il padre. vi. Ponti: secondo la regola dell'alternanza valutando, di volta in volta, le disponibilità economiche dei genitori nell'affrontare le spese dei trasferimenti.
11) I genitori si riservano di concordare modifiche all'assetto di cui sopra in funzione delle esigenze della figlia e dei genitori medesimi. 12) In ogni caso, data la distanza, i genitori si impegneranno al massimo al fine di consentire che la Perso piccola possa frequentare il padre il più possibile, affinché padre e figlia coltivino un rapporto affettivo significativo, tanto fondamentale per entrambi. A tal fine, i genitori riconoscono l'importanza delle videochiamate quale strumento per mantenere un contatto costante e quotidiano con la figlia. I colloqui telefonici tra genitore e figlia dovranno essere riservati (ossia senza ingerenze del genitore con il quale la figlia si trova) e, in ogni caso, liberi e senza condizionamenti da parte dell'altro genitore. Dovranno in ogni caso essere rispettate le esigenze e gli impegni della figlia, tenuto conto delle singole circostanze e seguendo il buon senso.
13) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
14) Alla firma del presente atto, i ricorrenti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente sporte e ad accettarne la rimessione;
querele che hanno dato impulso ai seguenti procedimenti penali ad oggi pendenti:
TRIBUNALE DI LECCO – Proc. Pen. N. 270/2025 R.G.N.R. a carico di Parte_2
(querela sporta dal sig. );
[...] Parte_1
TRIBUNALE DI LECCO – Proc. Pen. N. 102/2024 R.G.N.R. a carico di Parte_1
(querela sporta dalla sig.ra ); Pt_2
15) i ricorrenti, che sottoscrivono il presente ricorso, chiedono di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51, comma II c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una Parte_1 Parte_2 Parte_2 relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia (a AT, il 29.9.2019), Persona_2 minorenne.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14.7.2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1060/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LAURA MARTELLI,
e
(C.F. ), nata a [...]ù), il Parte_2 C.F._2
30.9.1983 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANTONIETTA DI TANO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI Perso
1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei medesimi;
Perso
2) sarà collocata prevalentemente presso la madre nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) alla Via Pilone n. 358, con diritto di frequentazione da parte del padre nei termini infra descritti;
3) I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé la minore;
Perso 4) A titolo di contributo al mantenimento di il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
in via anticipata ed entro il giorno quindici di ogni mese, previo bonifico sul conto (intestato
[...] alla sig.ra avente il seguente codice IBAN: IT 54 E 36081 05138 24300 7743015, Parte_2
l'importo di euro 300,00= mensili per dodici mensilità e con rivalutazione annua;
rivalutazione applicabile secondo gli Indici Istat, a far data dall'anno successivo alla sentenza;
5) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo mail o whatsapp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Il Sig. si impegna ad estinguere il debito contratto nei confronti dei sigg.ri Parte_1 Parte_3
e per canoni di locazione arretrati dell'immobile sito in Comune di
[...] Parte_4
San Zeno;
credito, tra l'altro, oggetto della procedura esecutiva N. 104/2023 R.G.E. Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I;
8) la Sig.ra si impegna ad estinguere gli arretrati dell'utenza del gas degli immobili Parte_2 siti in AT (limitatamente alle bollette emesse sino al 08.06.2023) e in TE LG (in tali immobili i ricorrenti hanno convissuto);
9) le parti prestano reciproca manleva per gli accolli suindicati, Perso
10) Il padre avrà diritto di frequentare con le seguenti modalità, tenuto conto del trasferimento di madre e figlia in località molto distante rispetto alla residenza paterna (oltre 700 chilometri):
i. Un fine settimana al mese, da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della figlia e dei genitori stessi, dal venerdì alla domenica sera o dal sabato al lunedì mattina. La Sig.ra Parte_2 si impegna ad accompagnare la bambina dal padre e a riportarla presso l'abitazione materna, a propria cura e spese;
ii. Un altro fine settimana al mese, da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della figlia e dei genitori stessi, dal venerdì alla domenica sera o dal sabato al lunedì mattina, qualora il padre abbia le disponibilità economiche per recarsi dalla figlia. In tal caso il padre preleverà a proprie spese la minore dalla dimora materna ove la riporterà a proprie spese entro i termini convenuti;
iii. Vacanze estive: quattro settimane anche non consecutive, di cui due nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. La madre avrà l'onere di accompagnare la figlia dal padre, a sua cura e spese, mentre il padre riporterà la figlia dalla madre, a sua cura e spese, o viceversa in base agli accordi fra i genitori. I genitori si impegnano, inoltre, a comunicare l'indirizzo della località di villeggiatura nella quale si recheranno con la figlia;
iv. Festività natalizie: dal 24 al 31 dicembre 2025 con il padre e dal 1 al 6 gennaio 2026 con la madre, alternato di anno in anno. La madre avrà l'onere di accompagnare la figlia dal padre, a sua cura e spese e di riportarla presso la casa materna alla fine del periodo di permanenza con il padre.
v. Festività pasquali: la minore starà per i tre giorni pasquali, una volta con il papà e una volta con la mamma. Pasqua 2026 con il papà e poi in alternanza. La madre avrà l'onere di accompagnare la figlia dal padre e di riportarla presso la casa materna alla fine del periodo di permanenza con il padre. vi. Ponti: secondo la regola dell'alternanza valutando, di volta in volta, le disponibilità economiche dei genitori nell'affrontare le spese dei trasferimenti.
11) I genitori si riservano di concordare modifiche all'assetto di cui sopra in funzione delle esigenze della figlia e dei genitori medesimi. 12) In ogni caso, data la distanza, i genitori si impegneranno al massimo al fine di consentire che la Perso piccola possa frequentare il padre il più possibile, affinché padre e figlia coltivino un rapporto affettivo significativo, tanto fondamentale per entrambi. A tal fine, i genitori riconoscono l'importanza delle videochiamate quale strumento per mantenere un contatto costante e quotidiano con la figlia. I colloqui telefonici tra genitore e figlia dovranno essere riservati (ossia senza ingerenze del genitore con il quale la figlia si trova) e, in ogni caso, liberi e senza condizionamenti da parte dell'altro genitore. Dovranno in ogni caso essere rispettate le esigenze e gli impegni della figlia, tenuto conto delle singole circostanze e seguendo il buon senso.
13) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
14) Alla firma del presente atto, i ricorrenti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente sporte e ad accettarne la rimessione;
querele che hanno dato impulso ai seguenti procedimenti penali ad oggi pendenti:
TRIBUNALE DI LECCO – Proc. Pen. N. 270/2025 R.G.N.R. a carico di Parte_2
(querela sporta dal sig. );
[...] Parte_1
TRIBUNALE DI LECCO – Proc. Pen. N. 102/2024 R.G.N.R. a carico di Parte_1
(querela sporta dalla sig.ra ); Pt_2
15) i ricorrenti, che sottoscrivono il presente ricorso, chiedono di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51, comma II c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una Parte_1 Parte_2 Parte_2 relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia (a AT, il 29.9.2019), Persona_2 minorenne.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14.7.2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada